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Circolare INPS 31 luglio 2001, n. 153

Oggetto: Banca dati ISEE. Primi chiarimenti ed istruzioni

Sulle Gazzette Ufficiali n.146 del 26 giugno 2001 e n.155 del 6 luglio 2001 sono stati pubblicati due decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri propedeutici alla realizzazione della banca-dati relativa al calcolo annuale dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari i cui componenti richiedano una prestazione sociale agevolata, la cui gestione è stata, com’è noto, affidata all’INPS dal decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000.

Con la presente circolare si intende tracciare un quadro sintetico della normativa di riferimento e fornire le primi istruzioni applicative in merito alla nuova disciplina.

ISE e ISEE

Il sistema unificato di valutazione della situazione economica per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito è stato introdotto, in via sperimentale, dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998. Tale decreto ha previsto, all’art.2, che la valutazione della situazione economica del richiedente (ISE) sia determinata con riferimento al nucleo familiare e definita dalla somma dei redditi, combinata con l’indicatore della situazione patrimoniale. L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene invece definito come rapporto tra l’ISE ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza.

Tale decreto fissava, altresì, i criteri di composizione del nucleo e definiva il concetto di reddito, patrimonio e scala di equivalenza.

Con il decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000 sono state fornite alcune precisazioni circa la composizione del nucleo familiare e sono stati modificati alcuni criteri per la determinazione dell’ISE e dell’ISEE; con D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001 sono stati ulteriormente precisati i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari (ad esempio: soggetti a carico di più persone a fini IRPEF; coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza; figli minori in affidamento temporaneo o preadottivo), e quelli per il calcolo dell’ISE e dell’ISEE, con riferimento ai redditi, al patrimonio e alla scala di equivalenza.

Pertanto, allo stato attuale della normativa, il nucleo risulta composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF: sono però previste diverse particolarità ed eccezioni; il reddito è definito dal reddito complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un’abitazione in locazione; il patrimonio è definito dal patrimonio immobiliare e mobiliare, con l’applicazione di una franchigia, legata alla presenza di debiti residui per mutuo o alla residenza in un’abitazione di proprietà: esso va sommato al reddito per il venti per cento del suo valore; la scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali l’assenza del coniuge, la presenza di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, ecc.

Particolarità ed eccezioni sui quattro parametri di cui al paragrafo precedente sono illustrate nelle "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica", reperibili sui siti Internet e Intranet dell’Istituto.

Dichiarazione sostitutiva unica

Con il citato decreto legislativo n.130/00 è stato concesso agli Enti erogatori di differire l’attuazione della disciplina entro 180 giorni dall’entrata in vigore di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisse i criteri di individuazione del nucleo familiare. Entro la stessa data è previsto che l’INPS renda operativo il sistema informativo per la gestione del nuovo prodotto.

In sostanza la nuova disciplina prevede:

- la presentazione, da parte del cittadino, di un’unica dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi di tale nucleo. Tale dichiarazione può essere presentata direttamente agli Enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), all’INPS;

- la possibilità di presentare, nel periodo di validità della dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche;

- il rilascio al dichiarante, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Enti erogatori, Comuni, CAF e INPS) di un’attestazione, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli elementi necessari per il calcolo dell’ISEE. Tale attestazione, così come la dichiarazione sostitutiva, può essere usata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate;

- il rilascio, da parte dell’INPS, agli Enti erogatori, ai Comuni, ai CAF e alle proprie sedi territoriali, di un tracciato standard e di una procedura informatica, concordati con l’AIPA e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per raccogliere e trasmettere le informazioni e per calcolare e rendere disponibile l’ISEE;

- la trasmissione, da parte dell’Ente che riceve la dichiarazione, delle informazioni in essa contenute alla banca dati istituita presso l’INPS;

- il calcolo dell’indicatore della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE), che, come detto, scaturisce dal rapporto tra l’ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza. Gli indicatori sono resi disponibili dall’INPS ai componenti il nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e agli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate;

- il rilascio, da parte dell’INPS, agli Enti erogatori e al dichiarante - anche ai fini di una sua utilizzazione da parte dei singoli componenti del nucleo - di una seconda attestazione, contenente le informazioni relative a:

- nucleo familiare del dichiarante

- indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione delle modalità del calcolo

- valore della scala di equivalenza applicato

- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto

- attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi dall’Ente presso il quale la dichiarazione è stata presentata

- data di trasmissione dei dati da parte dell’Ente

- denominazione dell’Ente

- data dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva unica

- data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica

- la richiesta all’INPS, da parte dell’Ente erogatore, dell’ISEE, se il richiedente o un altro componente il nucleo ha già presentato la dichiarazione, nonché di informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva per le eventuali integrazioni e variazioni e per i controlli;

- il rilascio, da parte dell’INPS, dell’ISEE e delle informazioni analitiche agli Enti presso i quali è stata presentata la domanda;

- la possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori criteri ed un diverso nucleo familiare ai fini dell’erogazione delle prestazioni sociali agevolate;

- i controlli formali sulla veridicità dei dati, a cura degli Enti erogatori, anche tramite i controlli incrociati con il Ministero delle Finanze, mentre l’INPS è tenuto ad effettuare controlli sui propri archivi e su quelli delle Amministrazioni collegate e a segnalare eventuali incongruenze agli Enti erogatori. Sono previsti anche controlli da effettuare direttamente presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, mentre alla Guardia di Finanza spettano i controlli di tipo sostanziale su redditi e patrimonio.

Si evidenzia, in primo luogo, che i criteri unificati di valutazione della situazione economica riguardano soltanto coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati a determinate situazioni economiche. Restano quindi escluse le prestazioni previdenziali, nonché, per esplicita previsione normativa, alcune prestazioni sociali, come l’integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l’assegno e la pensione sociale, la pensione e l’assegno di invalidità civile, le indennità di accompagnamento e assimilate.

In secondo luogo si osserva che la pratica attuazione della disciplina era subordinata all’emanazione di un Regolamento che stabilisse i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari (ad esempio soggetti a carico di più persone a fini IRPEF o coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza) e di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisse i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

Gli attuali modelli, infatti, approvati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 29 luglio 1999, si riferiscono alla precedente normativa dell’ISE, regolata dal decreto legislativo n.109 del 31 marzo 1998 e oggi superata dal citato decreto legislativo n.130 del 3 maggio 2000.

L’emanazione di tali decreti era propedeutica alla realizzazione del Data Base, del tracciato standard e della procedura informatica, essendo indispensabile conoscere con esattezza le informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE. Tali decreti sono stati recentemente pubblicati:

a) con D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2001, è stato emanato il Regolamento contenente i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari (ad esempio: soggetti a carico di più persone a fini IRPEF; coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza; figli minori in affidamento temporaneo o preadottivo), e le nuove modalità per il calcolo dell’ISE e dell’ISEE, con riferimento ai rediti, al patrimonio, alla scala di equivalenza. Tale Regolamento entra in vigore l’11 luglio 2001: da tale data decorrono i 180 giorni previsti dal decreto legislativo n.130/00 per la realizzazione della banca-dati da parte dell’INPS e che scadono quindi l’8 gennaio 2002;

b) con D.P.C.M. del 18 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2001, sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

Adempimenti delle Strutture sul Territorio

Alla luce della su esposta normativa si precisa quanto segue:

- fermo restando che la domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate deve essere presentata direttamente all’Ente erogatore e non all’Istituto, le Sedi e le Agenzie sono tenute a ricevere la dichiarazione sostitutiva unica eventualmente presentata dal cittadino;

- la dichiarazione deve essere redatta esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello-tipo;

- la dichiarazione può essere presentata a qualunque Sede o Agenzia INPS presente sul territorio:

o consegnandola di persona all’addetto all’Ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;

o trasmettendola all’Ufficio per posta, completa della sottoscrizione autenticata o di una fotocopia del documento di riconoscimento;

o rendendo la dichiarazione direttamente all’addetto all’Ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare.

- le Sedi e le Agenzie devono assicurare l’assistenza necessaria al dichiarante per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, anche attraverso i propri Uffici di Relazioni con il pubblico o utilizzando le figure professionali già edotte in materia fiscale;

- la dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno, ma deve contenere i dati sulla situazione reddituale relativa all’anno solare precedente quello della presentazione;

- gli operatori che ricevono la dichiarazione debbono verificarne la completezza e correttezza formale;

- effettuata la verifica formale, l’operatore effettua l’attestazione della presentazione della dichiarazione stessa, riportata di seguito alla sottoscrizione;

- l’operatore trattiene una copia della dichiarazione e restituisce l’originale, completo dell’attestazione, all’interessato.

Organizzazione

Per quanto concerne il riflesso che l’impianto del sistema così delineato ha sul modello organizzativo, si precisa che:

a) Gestione del Lavoro

1. Le attività inerenti l’ISEE sono da inquadrare nell’ambito del Processo Primario "Gestione del soggetto richiedente le prestazioni a sostegno del reddito"

2. Esse vanno espletate in tempo reale, all’interno del punto di incontro nell’ambito del quale, per la maggior parte dei casi, sarà possibile anche rendere il servizio di consulenza per il rilascio della dichiarazione; sarà demandata ad un’attività di back-office la conservazione e gestione dell’archivio delle copie delle dichiarazioni ed anche l’attività di controllo pertinente all’INPS sulla veridicità dei dati dichiarati.

b) Identificazione

E’ necessario identificare chiaramente presso il punto di incontro l’attività di ricezione delle dichiarazioni e di rilascio delle attestazioni ISEE.

Comunicazione

Verrà a breve predisposto un apposito piano di comunicazione per diffondere la conoscenza dell’ISEE presso il cittadino, valorizzando il ruolo di servizio svolto dall’Istituto. Si rimanda pertanto ad una successiva circolare per ulteriori dettagli in tal senso.

Si comunica inoltre che è in corso di completamento il software che permetterà l'acquisizione via Internet delle dichiarazioni sostitutive e la stampa dell'attestazione contenente il valore ISEE standard, nonchè le informazioni analitiche utilizzate per la sua determinazione. Si rimandano pertanto ad una successiva comunicazione le note operative per l'utilizzo del software.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO


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