Circolare Ministeriale 11 gennaio 2000,  n. 11

Prot. n. 83/D13

Oggetto: Cessazioni dal servizio dall'inizio dell'anno scolastico e accademico 2000/2001

Con il D.M. n. 495 del 30 dicembre 1998, emanato in virtù dell'art. 1 - comma 2 - del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e per l'eventuale revoca di tali domande presentate in precedenza.

I termini stabiliti con l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale sono validi anche per il prossimo anno scolastico e accademico 2000/2001, non essendo sorta, allo stato attuale, alcuna necessità di una loro modifica, prevista dal successivo art. 6.

Pertanto i termini sono il 10 febbraio 2000 per i capi d'istituto e il 1° marzo 2000 per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, compreso quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti, Nazionale di Danza e Nazionale d'Arte Drammatica.

Il rispetto dei suindicati termini, riguarda, in relazione alla qualifica posseduta, anche il personale che intende:

a) cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio;

b) revocare la domanda di dimissioni volontarie presentata nell'arco di tempo dal 16 marzo 1997 al 2 novembre 1997, perché non più interessato all'applicabilità nei suoi confronti delle disposizioni del decreto interministeriale del 30 marzo 1998, emanato ai sensi dell'art. 59 - comma 55 - della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Sono confermate anche le date:

27 febbraio 2000 - per i capi d'istituto;

10 aprile 2000 - per gli insegnanti elementari;

30 aprile 2000 - per il restante personale docente ed educativo e per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

stabilite nell'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 495 in merito alla comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico e alla possibilità degli interessati di ritirare le dimissioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione; peraltro, essendo il 27 febbraio 2000 e il 30 aprile 2000 festivi, le scadenze si spostano, secondo la normativa vigente, automaticamente al primo giorno non festivo, cioè rispettivamente al 28 febbraio 2000 e al 2 maggio 2000.



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