Circolare Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 35

Oggetto: Prime indicazioni in materia di controversie sul lavoro e di conciliazione

Per doverosa conoscenza delle SS.LL. si trascrive integralmente la nota con la quale la direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - div. V - ha emanato disposizioni informative in ordine all'argomento indicato in oggetto:

"Come è noto, i decreti legislativi 31/3/1998, n. 80 e 29/10/1998, n. 387, dando attuazione alle previsioni già contenute nel dlgs n. 29/93, hanno dettato una concreta disciplina per il trasferimento della giurisdizione in materia di controversie di lavoro dal giudice amministrativo al giudice ordinario. Nelle more del completamento della necessaria fase di studio della complessa problematica e delle intese da assumere, in particolare con la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica - e con l'avvocatura generale dello stato, appare opportuno fornire delle prime indicazioni di massima, di carattere strettamente operativo, fermo restando che le stesse saranno integralmente assorbite da ulteriori e più organiche istruzioni da rimettere a un prossimo atto di normazione secondaria con il quale saranno disciplinati, oltre gli aspetti più strettamente procedurali e normativi, anche il necessario raccordo funzionale tra gli uffici di questo ministero e l'amministrazione periferica.

a) demarcazione temporale della giurisdizione

Essa va ricercata nel comma 17 dell'art. 45 del citato dlgs n. 80/98.

Sono assoggettate al giudice del lavoro le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo alla data del 30/6/98.

Ne discende che gli atti destinati a instaurare, modificare o estinguere il rapporto di lavoro e che producono i loro effetti a far tempo dal 1° luglio 1998, dovranno essere impugnati davanti al giudice ordinario e ne dovranno recare la relativa indicazione.

Inoltre, i provvedimenti di cui trattasi dovranno altresì contenere il riferimento all'obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 del c.p.c., come modificato dall'art. 36 del dlgs n. 80/98.

Stante l'intervenuta disciplina e struttura privatistica del rapporto di lavoro, devono ritenersi non più esperibili il ricorso gerarchico (fatto salvo quando si dirà in appresso) e il ricorso straordinario al capo dello stato.

Restano assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie su provvedimenti i cui effetti si producano e si esauriscano anteriormente alla predetta data.

b) art. 22, comma 25 dlgs n. 387/98

Per il personale del comparto scuola, fino alla entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il quadriennio 1998-2001, ai sensi della norma in epigrafe, continuano ad applicarsi le procedure di cui agli articoli 272, 484, 522, 524, 525 e 586 del dlgs 16 aprile 1994, n. 297.

Di tale forma impugnativa andrà quindi fatta menzione in calce all'atto.

Resta ferma, tuttavia, la circostanza che sia gli atti non definitivi sia quelli definitivizzati a seguito dell'esperimento del ricorso gerarchico, possono essere impugnati presso il giudice del lavoro, secondo le indicazioni fornite nel precedente punto a).

c) rappresentanza in giudizio e in sede conciliativa

Si richiama l'attenzione di tutti gli uffici sulle disposizioni di cui all'art. 42 del dlgs n. 80/98, come modificato dall'art. 19, e 17, del dlgs n. 387/98, nella parte in cui prevede che le amministrazioni possano essere difese in giudizio mediante propri dipendenti muniti di delega di rappresentanza e difesa, anche al fini transattivi.

Si rende altresì necessario provvedere all'individuazione del rappresentante dell'amministrazione che dovrà far parte del collegio di conciliazione di cui all'art. 69 bis del dlgs n. 29/93, nonché dei rappresentanti degli uffici, che, di volta in volta, dovranno comparire dinanzi al collegio stesso, muniti del potere di conciliazione sulle controversie di lavoro".