Circolare Ministeriale 17 febbraio 2000, n. 44

Prot. n. 1329

Oggetto: Commissioni giudicatrici concorsi a cattedre e a posti. Compensi

In merito ai quesiti pervenuti sull’argomento si ritiene utile richiamare le disposizioni vigenti. L’art. 404 del T.U. n. 297/1994 prevede una tabella di compensi per i presidenti e i commissari, che abbiano rinunciato all’esonero dal servizio (per coloro che chiedono di essere esonerati non viene erogato alcun compenso, salvo il diritto all’indennità di missione, ove prevista), riferito al numero dei candidati e al numero delle prove. Per prove si intendono solo le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche e le eventuali prove pratiche, con esclusione delle prove orali.

Il periodo contemplato nel citato art, 404 decorre dalla prima riunione in cui la commissione o le eventuali sotto commissioni, coordinate dal presidente coordinatore, fissano i criteri e le modalità di svolgimento della procedura, ripartendo fra le varie sottocommissioni, ove costituite, le buste contenenti gli elaborati. In presenza di più di 500 candidati gli elaborati debbono essere, di regola, ripartiti in numero uguale tra le varie sottocommissioni, al fine di favorire la contestuale correzione degli stessi.

Nel computo del numero massimo di giorni previsti per la conclusione dei lavori sono comprese anche le prove orali e la pubblicazione della graduatoria di merito e degli abilitati. Nel calcolo dei giorni non sono comprese le domeniche, i giorni festivi e i venti giorni previsti per la convocazione per le prove pratiche e per le prove orali. La fruizione del congedo ordinario, con relativa sospensione dei lavori durante il mese di agosto, deve essere consentita qualora il proseguimento dei lavori non assicuri comunque la conclusione della procedura e la nomina dei vincitori con decorrenza 1° settembre.

La presenza durante le prove scritte e le riunioni per gli altri adempimenti preliminari sono retribuiti con i compensi previsti a favore del Comitato di vigilanza dall’art. 7 del D.C.P.M. 23 marzo 1995.

Il compenso al presidente coordinatore è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione o, per la procedura per gli ambiti disciplinari, alla commissione giudicatrice con maggior numero di candidati (art. 7 O.M. n. 307/1994).

Al segretario delle commissioni giudicatrici, unico anche in presenza di più sottocommissioni, compete lo stesso trattamento previsto per i commissari (nota n.2334 del 15.9.1989 – Ufficio di coordinamento gestione spesa).

Limitatamente alla classe di concorso 49/A – Matematica e fisica, per la quale, ai sensi dell’art. 11 del D.D. 31.3.1999, non si deve nominare una specifica commissione, ma alla formulazione della graduatoria provvedono le commissioni giudicatrici delle classi 38A e 47A, coordinate dal presidente coordinatore, rideterminando i punteggi conseguiti dai candidati, il provveditore agli studi competente, su proposta del presidente coordinatore, assegnerà un numero aggiuntivo di sedute, riferito al numero dei candidati, retribuito con £ 65.000 a seduta.



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