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Circolare Ministeriale 7 febbraio 1996 N. 46

Oggetto: Formazione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità classica, scientifica, magistrale, professionale, tecnica, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica per l'anno scolastico 1995/96.

AVVERTENZE

I criteri di nomina dei componenti le commissioni d'esame di maturità, stabiliti dall'art.l98, comma 5, del D.L.vo l6 aprile 1994 n.297, cosi come integrato dall'art.23, comma 1, della legge 23 dicembre l994, n.724, richiedono che la scelta dei membri delle commissioni da parte del Ministero, ad eccezione dei membri interni, sia effettuata tra il personale docente con sede di servizio o di abituale dimora nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e che, per le discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine nell'ambito provinciale, gli aspiranti siano nominati nel seguente ordine:

Peraltro il vincolo di spesa fissato dalla stessa legge, art. 23, secondo comma, impone di effettuare le nomine nel rispetto dell'ordine prima indicato - il più possibile nell'ambito del comune di servizio o di dimora degli aspiranti, in modo che la spesa rimanga nei limiti di bilancio.

Il personale avente titolo alla nomina a Presidente, per la stessa motivazione può esprimere le preferenze nell'ambito della regione in cui si trova la sede di servizio o di dimora abituale.

Di conseguenza, il sistema di nomina e le procedure automatizzate gestite dal Sistema Informativo sono stati impostati in modo da rispettare i suddetti vincoli fissati dalla legge e, pertanto, gli aspiranti sono invitati, nel compilare il modulo domanda, a indicare le preferenze seguendo le indicazioni di cui alla sezione sedi richieste della presente circolare.

Per quanto riguarda il compenso forfettario spettante ai componenti le commissioni, si rimanda all'apposito decreto interministeriale previsto dall'art.23 della legge n.724/1994 prima citato.

Anche con i suddetti nuovi criteri al fine di agevolare la formazione delle Commissioni giudicatrici facilitando le operazioni di sostituzione dei componenti assenti per legittimo impedimento - i cui motivi devono comunque essere rigorosamente e tempestivamente accertati - vengono forniti, da parte del sistema informativo, elenchi di risulta del personale non nominato distinti per sede di servizio e di abituale dimora. Si richiama l' attenzione sulla necessità che anche le nomine per sostituzione debbano essere effettuate seguendo l'ordine indicato sopra e, in maniera particolareggiata, nella sezione "sedi richieste".

Sempre allo stesso fine, i Provveditorati possono sostituire i commissari assenti, nelle commissioni di maturità professionale e tecnica, con docenti non necessariamente della stessa materia ma anche di materia diversa, purché questa sia solo oggetto di colloquio e non sia già rappresentata.

Si riportano di seguito le innovazioni rispetto al decorso anno nella disciplina della formazione delle Commissioni.

1) Nelle commissioni con solo classi dei seguenti corsi

Verranno nominati prioritariamente

Nelle commissioni costituite da classi ove è attuato uno o più dei suddetti progetti, unitamente a classi di ordinamento e/o a classi ove è attuata sperimentazione di ordinamento e struttura, il presidente o, in mancanza, un commissario, verrà nominato secondo il suddetto criterio di priorità.

Le "nomine prioritarie", su posti di ex Pro getto 92, di Progetto Brocca e di Progetto Assistito, saranno così disposte:

  1. Sono state reintrodotte alcune preclusioni alle nomine, eliminate lo scorso anno, quali il divieto di essere nominato nello stesso istituto ove l'aspirante è stato nominato nell'anno precedente e il divieto di nomina nella stessa commissione di più di due componenti provenienti dallo stesso istituto.

Si richiama l'attenzione dei destinatari della presente circolare sulla necessità di rispettare rigorosamente tutti i termini previsti dalla circolare medesima (vedi all. n. 5), in quanto il mancato rispetto degli stessi potrebbe pregiudicare la formazione delle commissioni giudicatrici alle date previste.

GENERALITÀ

Si richiama l'attenzione sull'importanza degli esami di maturità, quale strumento di verifica dei livelli di apprendimento e di formazione e del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai programmi di insegnamento.

In tale ottica gli esami di maturità costituiscono uno dei momenti del più ampio sistema di valutazione, che si va delineando, dell'efficacia dei processi formativi.

È evidente, pertanto, la rilevanza del lavoro delle Commissioni giudicatrici e delle informazioni che esse, attraverso la relazione del Presidente della Commissione, possono fornire all'Amministrazione.

La partecipazione agli esami di Stato costituisce, a norma dell'art.11 del R.D. 18 aprile 1929, n. 673, dell'art.2, lettera e), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e dell'art.14, comma 2, del D.P.R. 23 agosto l988, n. 399, servizio di istituto.

Conseguentemente, tutti i nominati nelle commissioni giudicatrici degli esami di maturità hanno l'obbligo di assicurare tale servizio, salvo casi di legittimo impedimento, i cui motivi devono essere sempre rigorosamente accertati come precisato nel Titolo II, parr. 7 e 8, della presente circolare.

Con la presente circolare vengono impartite disposizioni circa la presentazione e le modalità di compilazione delle domande di partecipazione, in qualità di presidente o di commissario agli esami di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica per l'anno scolastico 1995/96.

In connessione con l'utilizzo di supporti procedurali automatizzati resi disponibili dal Sistema Informativo della P.I., d'intesa con le Direzioni Generali ed Ispettorato competenti, tutti i dati relativi al personale direttivo e docente che abbia titolo a partecipare, in qualità di presidente o commissario, agli esami di maturità per l'anno scolastico 1995/96, riportati dagli aspiranti su appositi moduli domanda tipografici diffusi dal Sistema Informativo, saranno acquisiti a mezzo videoterminale dai S.T.D. degli uffici scolastici periferici e, per il solo personale docente universitario, dai S.T.D. delle Direzioni Generali e Ispettorato interessati.

Le procedure automatizzate riguarderanno il trattamento dei dati necessari per pervenire alla formazione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità, comprese quelle ad indirizzo sperimentale.

L'intervento automatizzato, per le peculiarità che lo caratterizzano, non si estende, invece, all'iter di formazione delle commissioni di maturità in lingua francese della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, nonché di quelle in lingua tedesca o ladina della provincia di Bolzano e quelle in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.

Tale intervento non si estende altresì alle commissioni di maturità artistica sperimentale da costituirsi presso i Conservatori di musica.

Nella presente circolare vengono disciplinate, in particolare, le modalità di compilazione dei moduli domanda, nonché l'inoltro degli stessi agli uffici, Provveditorati agli Studi (per il personale scolastico) e Direzioni Generali e Ispettorato competenti (per il personale universitario), che cureranno la successiva acquisizione dati via terminale.

Appare opportuno, in relazione a tali modalità di trasmissione dei dati, richiamare l'attenzione sul rigoroso e necessario controllo dei dati trasmessi, nonché sull'indispensabile rispetto dei tempi previsti per il corretto svolgimento delle procedure, entrambi coinvolgenti la personale responsabilità degli Organi degli uffici in indirizzo.

Ogni ulteriore necessario dettaglio operativo sull'iter procedurale, che è stato configurato secondo le esigenze amministrative regolamentate dalle Direzioni Generali e Ispettorato competenti, sarà reso noto, a cura dell'Ufficio per l'Informatica, con apposite istruzioni in tempo utile diramate agli uffici che cureranno la trasmissione dei dati via terminale.

TITOLO I AVENTI TITOLO ALLA NOMINA

  1. Aventi titolo alla nomina a presidente di commissione.

Ai sensi dell'art.198 Del D.L.vo 16-4-1994 n. 297, i presidenti delle commissioni giudicatrici per gli esami di maturità possono essere scelti nell'ambito delle seguenti tipologie di personale:

Personale direttivo e docente (MOD. CMI) e Docenti Universitari (MOD. CM2)

A - Professore universitario di prima e seconda fascia (CM2); Preside di ruolo di istituto di istruzione secondaria superiore statale o pareggiato, Rettore di ruolo dei Convitti Nazionali e Direttrice di ruolo degli Educandati femminili (CM 1);

B - Assistente universitario con incarico d'insegnamento (CM2);

C - Incaricato d'insegnamento con libera docenza (CM2);

D - Libero docente ordinario di istituti di istruzione secondaria superiore (CM2);

E - Ricercatore universitario che abbia svolto, nell'ultimo triennio, almeno un corso ufficiale di insegnamento (CM2);

F - Libero docente (CM2);

B - Personale collocato a riposo e già appartenente alle categorie di cui alla lettera A, limitatamente al personale avente titolo alla presentazione del mod. CM1, purché non compia il 71mo anno di età entro il 31.8.1996 (CMI);

C - Provveditore agli Studi a riposo, purché proveniente dall'insegnamento e non compia il 71mo anno di età entro il 31.8.1996 (CM1);

D - Docente compreso in una graduatoria di merito di concorso a preside. Detta tipologia si riferisce esclusivamente ai docenti che alla data di inizio degli esami di maturità risultino compresi da almeno un anno in una graduatoria di merito nei concorsi per capo di istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore (CM 1);

E - Docente vincitore concorso per merito distinto. Detta tipologia si riferisce esclusivamente a docenti il cui insegnamento di cattedra si svolge nei corsi post-qualifica degli istituti professionali di cui all'art.1 del D.M. 15.5.1970 e al D.M. 15.4.1994 ovvero nel gruppo terminale di classi che preparano direttamente all'esame di maturità (CMI);

F - Docenti di ruolo in scuole o istituti di istruzione secondaria superiore statali che abbiano compiuto il 16mo anno di anzianità di servizio di ruolo, indipendentemente dal possesso del diploma di Laurea (CM1);

G - Docente di ruolo delle Accademie di Belle Arti statali con almeno 16 anni di servizio di ruolo complessivo (CM1).

  1. Aventi titolo alla nomina a commissario. (MOD. CM1)

Ai sensi delle disposizioni legislative già citate, i commissari per gli esami di maturità possono essere scelti nell' ambito delle seguenti tipologie di personale:

F - Docente di ruolo di scuole o istituti di istruzione secondaria superiore statali, indipendentemente dal possesso del diploma di Laurea;

G - Docente di ruol6 di Accademie delle Belle Arti statali;

H - Docente abilitato. Detta tipologia si riferisce al seguente personale:

  1. docenti non di ruolo abilitati, in servizio sino al termine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche in scuole o istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero, che, pur in servizio sino al termine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche in altro ordine di scuola, abbiano insegnato per almeno un anno in scuole o istituti di istruzione secondaria superiore statali per classi di concorso comprendenti le materie su cui verte l'esame; 2) presidi e docenti di ruolo nelle scuole medie in servizio, purché siano forniti di abilitazione all'insegnamento nell'istruzione secondaria superiore, e che abbiano insegnato almeno un anno in scuole o istituti d'istruzione secondaria superiore statali, per classi di concorso comprendenti le materie su cui verte l'esame.

I presidi ed i docenti di ruolo di scuola media, tenuti a far parte di commissioni di esami di licenza media, non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di maturità.

L - Docente laureato ai sensi delle citate disposizioni vigenti è possibile, ove necessario, prescindere dal requisito dell'abilitazione solo per le maturità tecnica e professionale e limitatamente a materie tecnico-professionali. Detta tipologia si riferisce quindi esclusivamente al personale non riconducibile a nessuno degli stati giuridici fin qui indicati, che sia in possesso di una delle lauree di cui all'allegato n. 2 della presente circolare;

M - Presidi di scuola media a riposo e docenti a riposo, purché siano forniti di abilitazione all'insegnamento nell' istruzione secondaria superiore, abbiano insegnato almeno un anno in scuole o istituti di istruzione secondaria superiore per classi di concorso comprendenti le materie su cui verte l'esame e non compiano il 71mo anno di età entro il 31.8.1996.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il personale appartenente alle tipologie D - E - F - G (Mod. CM1), avente titolo alla nomina a presidente, ha evidentemente altresì titolo alla nomina a commissario.

  1. Personale obbligato alla presentazione della domanda di partecipazione agli esami. (MOD. CM1)

Le seguenti categorie di personale sono obbligate a presentare domanda di partecipazione agli esami in qualità di presidente e/o commissario:

L'obbligo della presentazione della domanda riguarda ovviamente i docenti di cui sopra (compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale) che impartiscono insegnamenti compresi nei programmi dell'ultimo anno di corso, inclusa l'educazione fisica (vedi allegato n. 4).

L'obbligo della presentazione della domanda sussiste anche per gli insegnanti che impartiscono i predetti insegnamenti in classi precedenti l'ultima o in indirizzi i cui programmi non contengono nell'ultimo anno di corso l'insegnamento impartito (es. insegnamenti di elettrotecnica negli indirizzi .Costruzioni Aeronautiche, Elettronica Industriale, Energia Nucleare/ oppure insegnamenti di Meccanica e Macchine negli indirizzi .Elettronica Industriale, Elettrotecnica, Energia Nucleare/; ecc.).

Per gli insegnanti degli istituti tecnici che impartiscono insegnamenti compresi nella classe di concorso 60/A e 47/A, l' obbligo di compilare il modulo sussiste soltanto se il loro insegnamento di cattedra si svolge nell'ultimo anno di corso (es.: Geografia generale ed economica e matematica negli istituti tecnici industriali con specializzazione per l'informatica).

Gli insegnanti degli istituti tecnici che impartiscono gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso 47/A, 49/A, 60/A (sempre che non ricorrano le condizioni indicate nel precedente comma) possono compilare il modulo perla eventualità di un loro impiego in commissioni di maturità relative ad istituti ove tali insegnamenti vengono impartiti nell'ultimo anno di corso (maturità classica, scientifica, ecc.).

Gli insegnanti degli istituti professionali hanno l'obbligo di compilare la scheda anche se impartiscono insegnamenti nei corsi dl qualifica, purché in possesso di abilitazione all'insegnamento di una materia compresa nei programmi dell'ultimo anno dei corsi post-qualifica. In tal caso, i docenti debbono indicare sulla scheda la materia di insegnamento prevista all'ultimo anno di corsi post-qualifica in relazione alla propria classe di concorso per la quale i docenti stessi sono nominati in ruolo (es.: gli insegnanti di Cultura generale dei corsi di qualifica debbono indicare sulla scheda: lingua e lettere italiane, ecc.).

Si ricorda che nelle commissioni per gli esami di maturità negli istituti tecnici e professionali, limitatamente alle materie tecnico-professionali, in caso di necessità e urgenza è possibile prescindere dal requisito dell'abilitazione, nominando personale appartenente allo stato giuridico .L/ (Laureato).

Si deve raccomandare, pertanto, che i moduli siano compilati da tutti gli insegnanti di materie tecnico-professionali comprese nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso degli istituti predetti, anche se sforniti di abilitazione, in possesso di una delle lauree di cui all'allegato n. 2.

L'omissione della domanda, salve le ipotesi di esonero di cui ai successivi paragrafi 3 e 4 del titolo II, assume rilevanza disciplinare. Essa è accertabile in via automatica ed è ininfluente ai fini della nomina d'ufficio.

  1. Priorità di nomina.

Per le nomine dei Presidenti e dei Commissari delle commissioni degli esami di maturità, per il corrente anno scolastico 1995/96, saranno seguite le priorità di cui allegato n. 6 distinto per Direzioni Generali ed Ispettorato competenti, tenendo conto dell'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i presidi, anche quella maturata nel precedente servizio di ruolo prestato --in qualità di docente.

In merito a tale allegato, si chiarisce che, poiché l'interesse pubblico primario a un regolare svolgimento degli esami di maturità richiede il tempestivo insediamento delle Commissioni al completo fin dal primo giorno d'esame, considerata comunque la necessità di salvaguardare le indicazioni di scelta degli interessati, si procederà alle nomine dei docenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, limitatamente alle nomine a commissario, secondo il seguente ordine:

  1. docenti di ruolo che non hanno barrato la casella "solo in caso di necessità";
  2. docenti di ruolo che hanno barrato la casella "solo in caso di necessità";
  3. docenti non di ruolo che non hanno barrato la casella "solo in caso di necessità";
  4. docenti non di ruolo che hanno barrato la casella "solo in caso di necessità".

Per le categorie di cui alle lettere b) e d), si rinvia alle avvertenze contenute nel Titolo II - par. 2 sezione "sedi richieste".

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (Mod. CM1)

  1. GENERALITA' Si allega alla presente, ai fini della distribuzione ai Presidi dei Licei classici, dei Licei scientifici, dei Licei artistici, degli Istituti Magistrali, degli Istituti Tecnici, degli Istituti Professionali, degli Istituti d'Arte ed ai Direttori delle Accademie delle Belle Arti, secondo le rispettive esigenze, un congruo numero di moduli domanda per la raccolta dei dati e delle notizie occorrenti ai fini della costituzione delle commissioni indicate in oggetto.

I moduli sono stati predisposti secondo un modello unificato che concerne tutto il personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo (codice CM1).

La distribuzione ai Presidi ed ai Direttori delle Accademie di Belle Arti dovrà avvenire a cura dei Provveditori agli Studi e, per le province di Bolzano e di Trento, a cura dei Sovrintendenti scolastici.

A tal fine il quantitativo necessario per ciascun istituto potrà essere calcolato sulla base del numero di personale direttivo e docente ivi in servizio, avente titolo alla nomina.

  1. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODULI DOMANDA

Il modulo domanda CM 1 va compilato in ogni sua parte, facendo uso di macchina per scrivere o di caratteri stampatello.

Le parti dei modulo a fondo chiaro vanno compilate a cura dei richiedenti, mentre quelle a fondo scuro da parte degli uffici da cui gli interessati dipendono.

Alcuni dati vanno riportati sia in chiaro che in codice. In caso di discordanza tra indicazione in codice e indicazione in chiaro, verrà considerata valida quella in codice.

È appena il caso di ricordare che per ogni preside o professore deve essere compilata una sola domanda presso l' istituto nel quale l'interessato presta servizio.

Nel caso in cui il servizio venga prestato contemporaneamente in più istituti del medesimo ordine, o in più istituti di ordine diverso, la domanda deve essere compilata presso l'istituto dove il docente è impiegato per il maggior numero di ore settimanali.

Per il personale a riposo avente titolo alla nomina può essere presentata una sola domanda al Provveditore agli Studi della provincia dell'ultima sede di titolarità, per la nomina a Presidente, o al Provveditore agli studi della provincia di abituale dimora per la nomina a Commissario.

Si sottolinea l'estrema importanza della corretta e completa indicazione dei dati richiesti, tenuto conto che ogni eventuale errore può ripercuotersi sul tipo di nomina conferita.

Si richiama, infine, la responsabilità dei capi d'istituto relativamente al controllo della correttezza dei dati indicati dai docenti in servizio nella scuola. Ove risultassero necessarie, i capi di istituto richiederanno agli interessati correzioni o integrazioni. Di tale attività di controllo i capi di istituto daranno conferma con l'apposizione del proprio visto in calce al modulo domanda.

Si prendono ora in esame, nel seguito, le singole sezioni del modulo domanda, per le opportune specifiche istruzioni di compilazione:

Va compilata dall'interessato in. ogni sua parte.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di fornire i dati completi di indirizzo (via, Piazza, ecc., numero civico, Comune, CAP, numero telefonico) indispensabili per l'eventuale notifica della nomina all'abituale dimora ove prevista.

In questa sezione, al fine di agevolare la compilazione, sono riportate tutte le tipologie di stato giuridico dei nominabili.

L'aspirante, individuata con precisione la tipologia che gli compete (controllando, a tal fine, quanto già precisato nel titolo I della presente circolare), apporrà una crocetta ben visibile sulla corrispondente casella.

Si richiama l'attenzione sui requisiti richiesti per le tipologie D, E, F, H, L del Mod. .CM1/.

Si fa infine presente, che, individuata la lettera alfabetica relativa al proprio Stato giuridico, l'aspirante compilerà successivamente tutte le sezioni del modulo sulle quali la lettera è riportata tra parentesi.

Tutti i codici da utilizzare per la compilazione di detta sezione sono desumibili da appositi elenchi facenti parte integrante della presente circolare (allegato 2 = codici lauree; allegato 3 = classi di concorso; allegato 4 = materie di insegnamento per i corsi ordinari e, anche per i corsi di sperimentazione "assistita", di ex "Progetto 92" e di "Progetto Brocca").

Nel caso in cui un docente presti servizio su cattedra comprendente più insegnamenti, andrà indicata, a scelta dell'aspirante, una sola delle materie insegnate, ferma restando la possibilità di nomina per tutte le materie comprese nella classe di concorso cui si riferisce la cattedra.

Si segnala in caso di incompatibilità di dati indicati fra materie di insegnamento e classe di concorso, verrà considerata valida la sola classe di concorso. Le classi di concorso da indicare sono quelle di cui al D.M. 24/11/1994 n. 334.

Qualora, invece, il codice della classe di concorso indicato sulla domanda sia diverso da quello già noto, per il personale di ruolo, al Sistema Informativo, verrà considerato valido quest'ultimo. È indispensabile, pertanto, che il personale docente di ruolo indichi la classe di concorso di titolarità così come è nota al Sistema Informativo.

I docenti che insegnano in classi ove si effettua la sperimentazione, di cui all'art.3 del D.P.R. 31.5.1974 n. 419, indicheranno la materia d'insegnamento della classe di concorso utilizzando gli stessi codici delle corrispondenti materie tradizionali, di cui all'allegato 4.

Limitatamente alle classi sperimentali funzionanti presso istituti di istruzione tecnica e artistica, ove sono in atto progetti "assistiti", i docenti utilizzeranno gli appositi codici previsti nell'allegato 4 per i progetti medesimi; analogamente per i corsi post-qualifica di nuovo ordinamento (D.M. 15.4.1994) funzionanti presso gli istituti professionali (ex Progetto 92"), nonché per i corsi di "Progetto Brocca".

I docenti di ruolo delle Accademie di Belle Arti dovranno indicare i codici delle materie di insegnamento e delle classi di concorso comprese nel programma di insegnamento dei Licei Artistici e degli Istituti d'Arte riportati nell'allegato 4.

Si ricorda, inoltre, che l'indicazione del codice di laurea deve essere riportata esclusivamente dal personale non di ruolo sprovvisto di abilitazione, il cui titolo di studio sia compreso in uno di quelli elencati nell'allegato n. 2.11 personale non di ruolo e non abilitato, in possesso di laurea diversa da quelle elencate, non ha titolo a essere nominato nelle commissioni giudicatrici per gli esami di maturità.

SEZIONE "DATI DI TITOLARITA' E DI SERVIZIO"

I dati di titolarità e di servizio verranno riportati da parte degli aspiranti in chiaro e limitatamente alle scuole statali e pareggiate in codice. I Rettori dei Convitti Nazionali e le Direttrici degli Educandati femminili dovranno indicare, rispettivamente,. il codice del Convitto. o dell'Educandato. Tali codici sono desumibili dai bollettini ufficiali degli istituti di istruzione secondaria superiore. I codici degli istituti pareggiati. E delle scuole magistrali convenzionate (maturità sperimentale per Assistenti Comunità infantili) verranno trascritti a cura dei competenti uffici dei Provveditorati agli Studi secondo modalità descritte in sede di "istruzioni operative" (I.S.A.), i codici degli istituti legalmente riconosciuti, invece, verranno trascritti solo in caso di completamento di orario. Quanto detto vale anche per le altre parti del modulo,. che prevedono codici dì scuole.

Per il personale con stato giuridico .B (personale direttivo a riposo), nella casella Istituto di titolarità deve essere riportato il codice dell'istituto presso il quale ha prestato l'ultimo anno di servizio.

Per il personale con stato giuridico .H ed .L la sede di servizio deve essere indicata solo se il personale medesimo presta servizio in un istituto di istruzione secondaria superiore.

Pertanto i presidi o docenti di ruolo nella scuola media in servizio o a. riposo, che siano in possesso dei prescritti requisiti (abilitazione all'insegnamento nell'istruzione. secondaria superiore e almeno un anno di effettivo servizio in scuole o istituti di istruzione secondaria superiore) non devono indicare la loro sede di titolarità o di servizio (essendo essa, ovviamente, una scuola media).

Si segnala che in caso di discordanza tra l'istituto indicato sul modulo dall'aspirante e l'istituto di titolarità dello stesso conosciuto al Sistema Informativo verrà considerato valido quest'ultimo.

CASELLA "ANNI DI SERVIZIO IN RUOLO"

Detta casella, a fondo scuro, deve essere compilata a cura della segreteria dell'istituto per tutti gli aspiranti con stato giuridico di tipo A - D - E - F - G, riportando l'anzianità di "Servizio in ruolo" maturata da ciascun aspirante. L'anzianità di servizio di ruolo deve comprendere solo gli anni di servizio riconosciuti ai sensi degli artt.81 e seguenti del D.P.R. 31.5.1974 n. 417, ai fini giuridici ed economici, restando ovviamente esclusi quelli riconosciuti ai soli fini economici.

Potranno essere nominati Presidenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di maturità anche gli insegnanti di ruolo che, alla data di compilazione del modulo, abbiano maturato sedici anni di servizio di ruolo, considerando nel computo solo quelli riconosciuti ai fini giuridici ed economici.

Si precisa altresì che per i docenti di ruolo delle Accademie di Belle Arti deve essere indicata l'anzianità di servizio di ruolo complessiva. Il suddetto datò è indispensabile per determinare il possesso, da parte di chi aspira alla nomina a Presidente, dei requisiti necessari per assolvere tale funzione.

Si ricorda che l'anzianità di servizio dei Presidi è comprensiva anche di quella maturata nel precedente servizio di ruolo prestato in qualità di docente.

SEZIONE "TIPOLOGIA DOMANDA"

In detta sezione l'aspirante dovrà barrare la casella corrispondente al tipo di nomina richiesta.

I docenti appartenenti agli stati giuridici D, E,F, G, aventi titolo anche alla nomina a presidente, potranno barrare solo le caselle 2 o 3.

Nel caso di nomina a Presidente, la richiesta sarà presa in esame solo ove l'aspirante possegga i requisiti di cui al Titolo I della presente circolare, con l'avvertenza che, ove sia stata barrata la casella 2 , la domanda verrà esaminata prioritariamente per la predetta nomina e subordinatamente per quella a Commissario.

SEZIONE "SEDI RICHIESTE"

In questa sezione, ai fini dell'assegnazione alle sedi di esame, l'aspirante può indicare. complessivamente fino a sei sedi.

Tali sedi, da indicare scrivendo per esteso la denominazione ufficiale e la sigla della provincia, possono essere, indifferentemente, comuni o province.

L'espressione della preferenza COMUNE, nel caso in cui questo appartenga ad un distretto intercomunale, può comportare la nomina dell'aspirante indifferentemente per un qualsiasi COMUNE sede d'esame compreso nel distretto medesimo.

Si ricorda che il raggruppamento dei comuni per distretto è contenuto nel B.U. degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Nel caso in cui l'aspirante intenda indicare una provincia deve specificarlo chiaramente.

Così, ad esempio, se l'aspirante intende chiedere il comune di Roma, dovrà scrivere ROMA.

Se, invece, intende chiedere l'intera provincia di Roma deve scrivere: PROVINCIA DI ROMA; ovviamente l'indicazione di una provincia è comprensiva del corrispondente capoluogo di provincia.

CRITERI DI NOMINA

Le nomine saranno disposte nel seguente modo:

Per le nomine nelle commissioni con classi dei corsi di ex Progetto 92, di progetto Brocca e di Progetto Assistito, i criteri sono indicati nelle "Avvertenze".

Non verranno disposte nomine per istituti e scuole pareggiati, legalmente riconosciuti e convenzionati per coloro che in uno degli anni scolastici compresi nell'ultimo biennio sono stati nominati in tali istituti non statali.

Non verranno disposte nomine, altresì, per istituti ove l'aspirante sia stato nominato l'anno scolastico precedente. Nelle commissioni non potranno essere nominati più di due componenti provenienti dallo stesso istituto.

Anche se nominati in sede non richiesta, presidi e professori non possono rifiutare l'incarico.

Il personale direttivo e docente della scuola nominato presidente o commissario di maturità che sia impedito ad espletare, anche per brevi periodi, i propri compiti, è tenuto a comunicare immediatamente, con il mezzo più rapido, le cause del proprio impedimento al Provveditore agli Studi della provincia in cui ha sede la commissione d'esame perché questi disponga la necessaria sostituzione.

Si richiama l'attenzione sul divieto, nel caso di legittimo impedimento alla nomina. di accettarne altra in commissione di esami di maturità.

Detto personale è altresì tenuto a produrre, rispettivamente al competente Provveditore agli Studi o al preside della scuola di appartenenza la relativa documentazione comprovante la malattia o i motivi di studio o di famiglia.

I predetti organi, nell'ambito della rispettiva competenza, disporranno immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a fondamento della suddetta domanda. Ove tali motivi non dovessero risultare giustificati, il fatto avrà rilevanza disciplinare.

Sulle disposizioni dei capoversi che precedono deve essere richiamata la particolare attenzione dei docenti da parte dei Capi di Istituto.

Ove sia necessario procedere a nomine d'ufficio, questo Ministero si riserva di utilizzare i docenti per la partecipazione a commissioni operanti anche in settori di istruzione diversi da quelli presso i quali essi prestano servizio, tenuto conto delle rispettive classi di concorso.

Nella sezione in esame il personale obbligato alla presentazione della domanda (secondo quanto disposto al Titolo I della presente circolare) può esprimere il desiderio di essere nominato solo in caso di necessità, barrando la relativa casella.

Poiché, tuttavia, come precisato nel titolo I - par. 4, si procederà, se necessario, alla nomina (per sedi che non siano state già 9ccupate) degli aspiranti di ruolo e non di ruolo che abbiano barrato tale casella, e consigliabile esprimere sempre le sei preferenze, atteso che, in caso di nomina, si prenderanno in esame le preferenze espresse.

SEZIONE COMMISSIONI CLASSI SPERIMENTALI, DI EX "PROGETTO 92", DI "PROGETTO BROCCA", DI "PROGETTO ASSISTITO"

In questa sezione del modulo domanda il personale interessato può indicare la propria disponibilità ad essere nominato in commissioni con classi di maturità sperimentale.

Si segnala l'opportunità che tale indicazione venga espressa solo da quei docenti che abbiano esperienza di insegnamento nelle classi sperimentali o che comunque abbiano una specifica conoscenza della relativa problematica.

La suddetta indicazione comporta che la domanda verrà esaminata prioritariamente per commissioni con classi di maturità sperimentale, secondo le stesse modalità descritte nella sezione precedente.

Per i docenti che insegnano nelle classi sperimentali nel corrente anno scolastico si evidenzia la necessità che la materia di insegnamento sia indicata con la denominazione tipica, prevista dall'ordinamento vigente nelle classi non sperimentali (es.: "italiano" e non "comunicazione linguistica").

Limitatamente alle classi sperimentali funzionanti presso istituti di istruzione tecnica e artistica, ove sono in atto progetti "assistiti", saranno indicate le materie con denominazione tipica prevista nell'allegato 4; analogamente per i corsi post-qualifica di nuovo ordinamento (D.M. 15.4.1994) funzionanti presso gli istituti professionali (ex Progetto 92") nonch è per i corsi di "Progetto Brocca".

Si avverte che relativamente alle commissioni dì maturità artistica sperimentale ad indirizzo musicale, l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica emanerà specifiche disposizioni a parte; per la presentazione delle domande dei docenti dei Conservatori di musica interessati alle nomine.

I Presidi degli istituti con classi dei corsi di nuovo ordinamento degli istituti professionali (ex "Progetto 92"), o di "Progetto Brocca" o di "Progetto Assistito" e i docenti che insegnano o abbiano insegnato per almeno un anno nei corsi medesimi e che intendano essere nominati prioritariamente nelle commissioni di maturità con classi di detti corsi devono barrare l'apposita casella.

  1. ESONERI DISPOSTI DAI CAPI DI ISTITUTO

A norma dell'art.11 del R.D. 18 aprile 1929 n. 673 e dell'art.2, lettera e), del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, la partecipazione agli esami di stato costituisce servizio d'istituto.

È fatto obbligo, pertanto, a tutti i presidi di accertare sotto la propria personale responsabilità che tutti gli aventi titolo alla nomina nelle suddette commissioni abbiano provveduto alla compilazione del modulo, comunicando al Provveditore agli Studi i nominativi di quei docenti che per qualsiasi motivo non avessero provveduto a compilare la sezione di propria competenza.

Non sono tenuti a compilare la scheda, i docenti che possono beneficiare dell'esonero della partecipazione agli esami di maturità perché si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1. assenza per malattia o aspettativa per motivi di studio di famiglia, sempreché si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami di maturità;
  2. aspettativa per motivi sindacali;
  3. esonero degli obblighi di servizio per i casi previsti dall'art.453 del D.L.vo n. 297/94 sempreché si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami di maturità;
  4. aspettativa per l'espletamento di mandato amministrativo o parlamentare, ai sensi della legge 12 dicembre 1966 n. 1078 e della legge 21 novembre 1967 n. 1148;
  5. comando di cui all'art.456 del D.L.vo n. 297/94;
  6. collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art.514 del D.L.vo n. 297/94, sempreché si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami di maturità;
  7. astensione obbligatoria e facoltativa ai sensi degli artt.4 e 7 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, concernente la tutela delle lavoratrici madri;
  8. il collaboratore che sostituirà il capo di istituto, sempreché quest'ultimo abbia prodotto domanda di partecipazione agli esami di maturità avendone titolo.

Il Preside, accertata la sussistenza di una delle condizioni precedentemente elencate, disporrà d'ufficio l'esonero per i docenti che rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere a), g) e h); negli altri casi, concederà l'esonero su richiesta degli interessati, tenendo conto che la partecipazione agli esami di maturità del personale comandato o esonerato dagli obblighi di servizio è subordinata al consenso scritto del dirigente dell'ufficio presso cui lo stesso viene utilizzato.

Degli esoneri eventualmente concessi a: sensi delle suddette disposizioni, il preside farà un dettagliato elenco nominativo, che dovrà essere inoltrato al Provveditore agli Studi entro il 9 marzo 1996.

Accanto al nominativo di ciascun esonerato dovrà essere specificato il motivo di esonero.

Qualora le condizioni di esonero dovessero verificarsi successivamente all'avvenuto inoltro dei moduli domanda al Provveditore agli Studi, il preside trasmetterà tempestivamente a quest'ultimo elenchi aggiuntivi con le medesime caratteristiche e modalità.

Resta inteso ovviamente che detto personale non può essere utilizzato in fase di sostituzione dei componenti le commissioni impediti ad assolvere l'incarico, n è può essere nominato membro aggregato dai presidenti delle commissioni.

  1. ESONERI DISPOSTI DAI PROVVEDITORI AGLI STUDI

I Provveditori agli Studi, in primo luogo, accertata la sussistenza di una delle condizioni di cui al precedente paragrafo 3), disporranno d'ufficio 1'esonero per i capi d'istituto h rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere a), g)e h); negli altri casi concederanno l'esonero su richiesta degli interessati, tenendo conto che la partecipazione agli esami di maturità del personale comandato o esonerato dagli obblighi di servizio è subordinata al consenso scritto del dirigente dell'ufficio presso cui lo stesso viene utilizzato.

Parimenti per quei docenti per i quali si sia verificata una delle situazioni di cui al precedente paragrafo 3) successivamente all'avvenuta ricezione delle relative domande, sulla base delle segnalazioni dei presidi.

Inoltre, i Provveditori agli Studi, ove pervengano, dai soggetti obbligati alla partecipazione agli esami, richieste di esonero per motivi diversi da quelli espressamente elencati nel precedente paragrafo 3), valutate attentamente le ragioni addotte dai richiedenti, ritenute le stesse gravi e motivate, potranno disporre l'esonero dei docenti stessi.

In ogni caso, i Provveditori dovranno disporre la non trasmissione della domanda via terminale al Sistema Informativo, ovvero la cancellazione della stessa, ove già acquisita.

  1. DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Prima della scadenza del termine (vedi allegato 5) di invio dei moduli ai Provveditorati agli Studi, i presidi convocheranno i Consigli di classe, con la presenza dei soli docenti, per la designazione dei rappresentanti di classe (tanti quante sono le classi interessate). I docenti nominati rappresentanti di classe non devono compilare la scheda Mod. CM1.

Si ricorda che nell'ordinanza ministeriale concernente gli. scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, vengono impartite disposizioni circa le ipotesi di sostituzione dei docenti che, già designati "rappresentanti di classe" nelle commissioni giudicatrici degli esami di maturità, sono nominati a far parte delle commissioni di idoneità.

I docenti degli istituti legalmente riconosciuti e pareggiati possono essere designati rappresentanti di classe a prescindere dal limite di età di cui al precedente Titolo I.

I docenti di materie previste nei corsi sperimentali di solo ordinamento ma non comprese nel piano di studi ordinario {ad esempio: prosecuzione della lingua straniera nei licei classici) possono essere designati rappresentanti di classe, solo se tutti gli alunni delle classi stesse hanno seguito l'insegnamento della materia oggetto di sperimentazione.

Le designazioni contenenti l'indicazione della sezione, della materia di insegnamento e della qualifica rivestita dai docenti prescelti, dovranno essere tempestivamente inoltrate ai Provveditori agli Studi, che ne cureranno la trasmissione al Sistema Informativo via terminale, in uno con la determinazione dei dati relativi alle proposte di configurazione delle commissioni, secondo modalità che saranno precisate con successive circolari.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 5-4-69 n. 119, sono designati rappresentanti di classe gli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini e che abbiano curato la preparazione dell'intera classe esclusi gli insegnanti di religione la cui materia di insegnamento non è prevista tra quelle indicate dal D.M. 24/11/1994, n. 334.

In mancanza di insegnanti in possesso di requisiti, la designazione può cadere anche su docenti non di ruolo sprovvisti di abilitazione.

Si precisa, inoltre, che i professori degli Istituti statali d'istruzione secondaria superiore che siano autorizzati a prestare servizio negli istituti legalmente riconosciuti non possono in alcun caso essere designati come rappresentanti di classe presso questi ultimi istituti, essendo preminente l'obbligo di assolvere tale funzione nell'istituto statale o quello di commissario esterno in altro istituto.

Resta inteso che non potranno essere nominati rappresentanti di classe i docenti nei confronti dei quali sono state inflitte, nel corrente o nel precedente anno scolastico, sanzioni disciplinari superiori alla censura, o che hanno assunto la qualità di "imputato" ai sensi dell'art.60 del codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22/9/1988 n. 447 pubblicato sul S.0. n. 1 alla G.U. 24/10/1988, n. 250) (si veda nota a pag. 26).

I Capi d'istituto valuteranno, con attento e prudente apprezzamento, l'opportunità di nominare rappresentanti di classe i docenti che non hanno ancora assunto la qualità di "imputato" ma che risultano indagati per reati particolarmente gravi che comportano incompatibilità con la nomina stessa.

  1. PERSONALE NON UTILIZZATO NELLE OPERAZIONI D'ESAME

Al di fuori delle ipotesi di esonero previste dai precedenti paragrafi 3) e 4) il personale direttivo e insegnante non utilizzato nelle operazioni di esame, ai sensi delle norme vigenti, dovrà rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno. I Provveditori agli Studi e i capi di istituto dovranno pertanto acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale direttivo e docente durante il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

  1. ADEMPIMENTI DEI CAPI DI ISTITUTO

Come dettagliatamente esposto al precedente paragrafo 2), i presidi devono preliminarmente:

I capi di istituto dovranno altresì:

Si ribadisce che l'omessa o incompleta osservanza degli adempimenti previsti dal presente paragrafo darà luogo a responsabilità disciplinari.

Successivamente alla data del 28.2.1996 - termine di presentazione delle domande dei candidati privatisti agli esami di idoneità - ed entro e non oltre il 7.3.1996, i presidi dovranno comunicare ai Provveditori agli Studi i nominativi dei componenti le commissioni degli esami di idoneità, con l'indicazione della materia d'insegnamento e della provincia e data di nascita.

Resta inteso che non dovranno compilare le domande (Mod. CM1) i presidi e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore nei confronti dei quali sono state inflitte, nel corrente o nel precedente anno scolastico, sanzioni disciplinari superiori alla censura, o che hanno assunto la qualità di .imputato/ ai sensi dell'art.60 del codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22/9/1988, n. 447 (pubblicato su S.0. n. 1 alla G.U. 24/10/1988, n. 250) che si riporta in nota.

  1. ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI

I Provveditori agli Studi dovranno, preliminarmente:

A tal fine, a cura del Sistema Informativo, sarà recapitato ai Provveditori un numero di circolari e di moduli CM1 calcolato sulla base delle effettive esigenze di ciascuna provincia (numero di istituti di istruzione secondaria superiore esistenti, numero dei docenti in servizio in ciascuna scuola, copie per diffusione ad altro personale interessato alle nomine, copie per l'ufficio).

I Provveditori agli Studi, successivamente, procederanno a:

A tal proposito si richiama l'attenzione sulla circostanza che il Sistema Informativo effettuerà controlli in linea degli estremi anagrafici degli aspiranti alla nomina riportati sui Modelli CM1.

Ne consegue che i dati da digitare dovranno essere quelli già noti agli archivi del Sistema stesso (es.: Prof. Vincenzo Maria Rossi conosciuto come Vincenzo M. Rossi dovrà essere acquisito in quest'ultimo modo).

Per il personale direttivo e docente collocato a riposo non censito nell'anagrafe del Sistema Informativo si rende pertanto necessario, preliminarmente all'acquisizione delle domande inserire a Sistema i dati anagrafici dell'aspirante e la corrispondente posizione giuridica.

Per le connessioni che può avere con tutte le altre attività preordinate alla formazione delle commissioni d'esame è essenziale che i dati siano correttamente e rigorosamente trasmessi nei termini fissati nella tempistica allegata alla presente circolare.

Eventuali ritardi, per i riflessi negativi che determinano sull'intero 4fleccanismo procedurale: potrebbero comportare responsabilità in sede contenziosa.

Si fa, infine, presente che dall'avvenuta acquisizione al Sistema dei dati riportati sui Modelli CM1 farà fede un'apposita lettera di notifica, avente mero valore dichiarativo, prodotta automaticamente presso i S.T.D. di codesti Uffici e che dovrà essere immediatamente fatta pervenire agli interessati nella loro sede di servizio.

Si consiglia, pertanto, di procedere alla sollecita e tempestiva acquisizione delle domande degli aspiranti, per gruppi di singole scuole o istituti, onde rendere agevole la consegna agli interessati delle predette lettere.

Eventuali errori riscontrati dagli interessati dovranno essere prontamente rappresentati ai Provveditori agli Studi, che disporranno le dovute correzioni tenuto conto della tempistica stabilita (cfr. allegato n. 5).

I Provveditori agli Studi disporranno, inoltre, immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti dai Presidi di impedimento ad assolvere l'incarico, sopravvenuti successivamente alla nomina.

Si ricorda che il personale direttivo ed insegnante impegnato negli esami di idoneità e di licenza nelle scuole medie statali e non statali, nonché negli scrutini ed esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, non può far parte delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità e, pertanto, non deve presentare la domanda di partecipazione.

Non dovranno, inoltre, essere acquisiti i nominativi del personale direttivo e docente impegnato nello svolgimento degli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria Superiore statali e non statali, o ai quali sono affidati, entro il termine del 28 febbraio stabilito dall'art.2 dell'O.M. 30.1.1984 sulla base della programmazione presentata dalle scuole, i compiti di commissario governativo negli istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti, pareggiati e nelle scuole magistrali convenzionate.

Eventuali domande acquisite, di cui ai due precedenti commi dovranno essere cancellate, a mezzo terminale, entro il 31.3.1996 data di chiusura delle funzioni di cancellazione delle domande.

Resta inteso che non dovranno essere acquisite le eventuali domande (Mod. CM1) di presidi e docenti di istituti di istruzione secondaria superiore nei confronti dei quali sono state inflitte. nel corrente o nel precedente anno scolastico, Sanzioni disciplinari Superiori alla censura, o che hanno assunto la qualità di "imputato" ai sensi dell1art. 60 del codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22/9/1988, n. 447 (pubblicato su 5.0. n. I alla G.U. 24/10/1988 n. 250) (Si veda nota a pag. 26).

I Provveditori agli studi faranno pervenire tramite S.T.D. entro il 21/3/1996, alle Direzioni Generali ed Ispettorati competenti, i nominativi completi dei dati anagrafici dei presidi e dei docenti che non hanno ancora assunto la qualità di "imputato" ma che risultano indagati per reati particolarmente gravi che comportano incompatibilità con l'eventuale nomina nelle commissioni, indicando la natura dei reati medesimi e, ove possibile, ogni altro utile elemento di giudizio.

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UNIVERSITA', AI POLITECNICI E AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Mod. CM2)

Unitamente alla presente, viene inviato ai Rettori delle Università, ai Rettori dei Politecnici, ai Direttori degli Istituti di istruzione universitaria, un congruo numero di moduli domanda (Mod. CM2) che, ai sensi della legge 5.4.1969 n.1 19, del D.M. 7.11.1986 e del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, potranno essere compilati dal personale docente che aspiri ad essere nominato quale presidente delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità per l'anno scolastico 1995/96.

Detti moduli, configurati in forma specifica per il personale docente universitario, per meglio corrispondere alle esigenze connesse all'utilizzo del Sistema Informativo del Ministero della P.I., dovranno essere compilati e consegnati dagli aspiranti entro il 4.3.1996.

I Rettori delle Università, i Rettori dei Politecnici ed i Direttori degli Istituti di istruzione universitaria avranno cura di apporre, in calce a ciascun modulo compilato dagli aspiranti, secondo le modalità previste al titolo II della presente circolare, il proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ed accertabili d'ufficio, nonché il codice identificativo relativo all'università, Politecnico o Istituto di appartenenza (come da allegato n. 1 alla presente circolare).

Per l'indicazione dell'anzianità di servizio dovranno essere osservate le istruzioni riportate nel predetto Mod. CM2.

Il personale docente universitario che intende partecipare alle procedure di nomina a presidente indicherà sul predetto modulo la Direzione Generale o Ispettorato di riferimento barrando la relativa casella; Successivamente il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica verificherà la congruità della scelta effettuata dall'aspirante con la materia insegnata e la confermerà o modificherà nell'apposito spazio.

I criteri di nomina a Presidente delle Commissioni di maturità sono quelli indicati nella sezione "sedi richieste" del Titolo II della presente circolare.

Nella apposita zona predisposta in calce ai moduli potranno, inoltre, essere formulate le osservazioni circa le eventuali inopportunità della nomina del docente.

I moduli cosi compilati dovranno essere fatti pervenire al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione Universitaria entro e non oltre il 9.3.1996.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'invio ad uffici diversi da quello suindicato potrebbe provocare la non acquisizione delle domande.

Il Ministero predetto, espletate le attività amministrative di competenza, provvederà al successivo recapito dei moduli alle singole Direzioni Generali competenti nonché all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, esclusivamente dei moduli degli aventi titolo, entro e non oltre il 16.3.1996.

La trasmissione dei dati, via terminale, al Centro Elaborazione Dati avverrà a cura del S.T.D. di ciascuna Direzione Generale e Ispettorato, secondo la tempistica prestabilita (cfr. allegato n. 5).

Resta inteso che non dovranno compilare le domande (Mod. CM2) docenti universitari nei confronti dei quali sono state inflitte, nel corrente o nel precedente anno accademico. sanzioni disciplinari superiori alla censura, o che hanno assunto la qualità di "imputato" ai sensi dell'art.60 del codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22/9/1988. n. 447 pubblicato sul S.0. n. 1 alla G.U. 24/10/1988 n. 250) (si veda nota a pag. 26).

I Rettori e I Direttori valuteranno con attento e prudente apprezzamento, l'opportunità di fare compilare le domande ai docenti che non hanno ancora assunto la qualità dl "imputato" ma che risultano indagati per reati particolarmente gravi che comportano incompatibilità con l'eventuale nomina nelle commissioni.

IL MINISTRO

Nota Si riporta il testo integrale dell'Art.6O del Codice di Procedura Penale sulla "assunzione della qualità di imputato":

1 - Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma I, nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555 e nel giudizio direttissimo.

2 - La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

3 - La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.