Circolare Ministeriale 62/98

Oggetto: Trasmissione Ordinanza Ministeriale n. 55 del 13/2/1998 - Tempo parziale del personale comparto scuola - Applicazione D.l. 29 luglio 1997, n. 331- Integrazione OM 22/7/97, n. 446

Si trasmette in allegato, il testo dell’ordinanza ministeriale n. 55 del 13/2/98, con la quale, in applicazione alle disposizioni contenute nel dl 29 luglio 1997, n. 331, viene disciplinato il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale del comparto scuola che sarà collocato in quiescenza per anzianità di servizio a decorrere dal 1º settembre 1998, nonché di quello che, in pensione dal 1º settembre 1997, non ne ha potuto fruire dall’inizio del corrente anno scolastico, in quanto il succitato regolamento non era ancora perfezionato.

Si precisa che per ottenere il beneficio di cui al citato dl 331/97 il personale interessato, oltre a non appartenere a classi di concorso o profili professionali in esubero, deve essere in possesso dei requisiti indicati nella tabella D, di cui all’art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre, per quello collocato a riposo dal I settembre 1997 i requisiti necessari sono quelli previsti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 1, comma 26).

Con l’ordinanza in parola si è proceduto, altresì, a modificare l’OM 22 luglio 1997, n. 446 per quel che concerne la fissazione del termine finale di presentazione delle domande, ora, previsto per tutto il personale al 15 marzo di ciascun anno. Per l’anno scolastico e accademico 1998/99, poiché tale data coincide con un giorno festivo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è prorogato al 16 marzo 1998.

Nel segnalare, inoltre, che tale testo contiene la revisione dei criteri da adottare per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato in favore del personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario sulle disponibilità derivanti dall’accoglimento delle domande di part-time, nonché le disposizioni conseguenziali a quanto previsto dagli artt 39, comma 25 e 59 - commi 6 e 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. si richiama l’attenzione delle SS.LL. in ordine a quanto previsto dall’art. 39, comma 26, della stessa legge relativamente all’obbligo dell’amministrazione in merito al riesame d’ufficio, secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25 del medesimo articolo. delle domande già presentate, ma respinte.

Si raccomanda, infine, alle SS.LL. all’atto della trasmissione della presente ordinanza ai capi di istituto, di invitarli a facilitare, nella massima misura consentita dalle esigenze generali di organizzazione didattica, la prestazione di servizio a tempo parziale segnalando, in particolare, l’opportunità di contenere in tre giorni per settimana l’orario di servizio del personale che opti per il tempo parziale verticale.

Con successiva comunicazione saranno resi noti gli estremi di registrazione della presente ordinanza da parte della Corte dei conti.

 

Ordinanza Ministeriale 13 febbraio 1998, n. 55

Disposizioni integrative dell’OM n. 446 del 22/7/1997 riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola

 

ART. 1 Destinatari

1.1 Il personale statale con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, che abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, può richiedere, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1 del decreto interministeriale 29 luglio 1997, n. 331, il trattamento di pensione e di anzianità e quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

1.2 Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto dal personale individuato all’articolo 2 dell’OM 22/7/97 n. 446, con esclusione di quello indicato all’articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza.

 

ART. 2 Presentazione delle domande

2.1 La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compilata secondo le modalità previste dal comma 1 al comma 7 dell’art. 3 dell’ordinanza ministeriale 446/97. Nella stessa domanda deve, altresì, essere indicata la data di inizio del pensionamento.

2.2 La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro il 15 marzo dell’anno scolastico, o accademico, antecedenti a quelli da cui decorre il pensionamento. Il personale collocato a riposo per anzianità di servizio, che non presenti domanda entro tale termine, decade dalla possibilità dell’ottenimento del beneficio di cui all’articolo 1, comma 1.

 

ART. 3 Formazione degli elenchi e graduatorie

3.1 Il provveditore agli studi e il direttore di conservatorio o accademia, redigono appositi elenchi di tutto il personale che ha richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale, suddivisi per classi di concorso o profili professionali, secondo le modalità contemplate dall’articolo 5 dell’OM 446/97.

3.2 Qualora si determini esubero delle domande rispetto al contingente massimo di posti previsti dall’articolo 6 dell’OM 446/97 da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno, devono essere compilate, per ciascuna tipologia professionale interessata, due distinte graduatorie, rispettivamente per il personale in costanza di rapporto contrattuale e per quello che ha richiesto il collocamento a riposo per anzianità di servizio.

3.3. Nell’ipotesi prevista al comma 2, la trasformazione dei rapporto di lavoro a tempo parziale a favore dei beneficiari del dl 331/97 avviene subordinatamente alla possibilità di accoglimento delle domande del restante personale e secondo l’ordine di inserimento nelle rispettive graduatorie.

 

ART. 4 Orario di servizio

4.1 La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità deve essere pari almeno al 50% dell’orario pieno. Per il personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la scindibilità dell’orario di cattedra e la salvaguardia del principio dell’unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna e secondo i criteri indicati all’articolo 7 dell’OM 446/97. Per il restante personale deve essere garantita l’osservanza delle modalità contemplate agli articoli 8 e 9 della stessa ordinanza.

 

ART. 5 Durata e sede di servizio

5.1 Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono, contestualmente all’inizio del pensionamento, dal 1° settembre di ciascun anno scolastico e dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Per la durata di almeno due anni il personale di cui all’articolo 1 non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda di cui all’articolo 2, ancorché inoltrata anticipatamente all’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

5.2 Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al DL 331/97 ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità, salvo il caso in cui non risulti in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell’istituzione scolastica.

5.3 Nell’ipotesi di soprannumerarietà relativa sia all’organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per l’assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari di cui al precedente comma, con le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa.

 

ART. 6 Norma transitoria

6.1 Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 30 settembre 1996 al 16 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DL 29 luglio 1997, n. 331, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1, può presentare la domanda prevista all’art. 2 per ottenere la trasformazione a decorrere dal 1/9/98, entro e non oltre la data del 15 marzo 1998. Decorso infruttuosamente tale termine, il personale suddetto non può presentare la domanda negli anni scolastici successivi.

6.2 Le domande già inoltrate sono da considerarsi utilmente prodotte, a meno di rinuncia che gli interessati possono chiedere entro la data indicata al precedente comma. Gli uffici competenti alla emanazione dei provvedimenti, rilevate eventuali carenze od omissioni nelle istanze presentate antecedentemente alla data della presente ordinanza, provvedono a invitare gli interessati alla regolarizzazione delle domande stesse.

6.3 Al fine dell’assegnazione della sede di servizio, e limitatamente all’anno scolastico 1998/99, il personale di cui al presente articolo sarà utilizzato con precedenza rispetto a quello che, avendo chiesto e ottenuto il pensionamento a decorrere dal 1° settembre 1998, non possa permanere nella sede di ultima titolarità per indisponibilità di posti nella dotazione organica della stessa sede

 

ART. 7 Norma comune

7.1 L’art. 3, comma 1, dell’OM 22/7/97, n. 446, è modificato nella parte in cui viene indicato, quale termine annuale per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la data del 30 giugno di ciascun anno scolastico.

7.2 In conseguenza di quanto disposto al comma 1, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro deve essere presentata, secondo le modalità contemplate all’art. 3, commi 1 e ss., entro il 15 marzo di ciascun anno scolastico o accademico.

7.3 Il termine indicato al comma 2, si applica a tutto il personale che, a qualsiasi titolo, richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro.

 

ART. 8 Personale educativo e Ata

8.1 A parziale modifica di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446 e dall’articolo 17, comma 4, dell’ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59, i posti di personale educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario costituiti nella medesima istituzione scolastica, a seguito di un numero pari di rapporti di lavoro a tempo parziale che, congiuntamente, consentano la formazione di corrispondenti posti a tempo pieno, rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria, sono ricoperti dal provveditore mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale.

8.2 Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai capi d’istituto, a fronte dell’effettiva necessità secondo quanto contemplato dall’articolo 17, comma 5 dell’OM 59/94, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o dell’attività didattica.

8.3 L’accettazione di una nomina di cui al precedente comma 2 non preclude, in alternativa, la possibilità di stipulare altro contratto di lavoro a tempo pieno, purché di durata annuale, ovvero limitata al termine delle lezioni o dell’attività didattica.

 

ART. 9 Trattamenti accessori

9.1 Con contrattazione collettiva decentrata può essere previsto che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti o attività contemplati agli articoli 43 e 54 del contratto collettivo di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, possano essere corrisposti, in favore del personale a tempo parziale, anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla durata della prestazione lavorativa.

 

ART. 10 Norma di rinvio

10.1 Per quanto di non incompatibile e di non espressamente o implicitamente previsto dalla presente ordinanza, valgono le norme del DL 29/7/97, n. 331, della OM 22/7/97, n. 446, nonché dell’OM 21/2/94, n. 59 e ss. La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ai sensi dell’art. 3 della l. 14 /1/94, n. 20.