Circolare Ministeriale 64/98

Oggetto: Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Oneri per il funzionamento dei licei artistici, istituti d’arte, conservatori, accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, convitti, istituzioni educative statali, nonché degli istituti tecnici e professionali proprietari della relativa sede

La legge 11 gennaio 1996 n. 23, recante norme sull’edilizia scolastica, introduce, in particolare, all’articolo 3 alcune modifiche alle precedenti competenze in merito alla realizzazione, fornitura, manutenzione e funzionamento degli edifici adibiti all’uso scolastico, a seguito delle quali, a decorrere dal 1º gennaio 1997, sono attribuiti alle province i relativi oneri attinenti all’intera fascia dell’istruzione secondaria superiore e artistica, ivi comprese le accademie, i conservatori, i convitti, le istituzioni educative statali e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

Poiché tali modifiche incidono notevolmente sul regime giuridico inerente alla titolarità o uso degli immobili in cui hanno sede le istituzioni scolastiche in questione nonché sul relativo trattamento finanziario, al fine di assicurare alle amministrazioni subentranti le risorse necessarie per far fronte alle mutate esigenze, il successivo articolo 9 prevede l’emissione di appositi decreti inteministeriali, al contenuto dei quali gli enti interessati devono successivamente uniformarsi nella predisposizione di apposite convenzioni, opportunamente previste per la definizione dei diversi rapporti intercorrenti tra di loro.

In particolare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 9, per gli immobili sede di istituzioni scolastiche passate nelle competenze provinciali, con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione, sono determinati gli oneri di parte corrente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, comunque sostenuti, in media, nell’arco del trienni finanziario precedente dallo stato o dalle istituzioni scolastiche medesime, ove proprietarie della sede, per il rispettivo funzionamento.

Ciò al fine di consentire, una volta accertatane la consistenza, il trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province interessate, mediante apposite convenzioni da stipularsi, ai sensi della successiva legge 2 ottobre 1997, n. 340, nel termine massimo del 31 dicembre 1997.

Premesso quanto sopra, nelle more della stipula delle suddette convenzioni, le somme eventualmente anticipate per conto delle competenti province a decorrere dal 1° gennaio 1998, per motivazioni di estrema urgenza e nel preminente interesse pubblico di assicurare all’utenza un’idonea erogazione del servizio scolastico scongiurandone l’interruzione, dovranno essere oggetto di ripetizione da parte delle province medesime, anche attraverso un’eventuale corrispondente diminuzione degli importi a esse attribuibili nell’ambito delle citate convenzioni.