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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Circolare Ministeriale 5 giugno 1986

Prot. n. 3481

Oggetto: Ultimo comma dell'art. 65 del D.P.R. n. 417/74: disciplina del congedo straordinario per lo svolgimento di attività artistiche

Relativamente alla disciplina del congedo straordinario per lo svolgimento di attività artistiche, le mutate esigenze culturali e didattiche, e l'evoluzione intervenuta nella giurisprudenza rendono opportune le seguenti modifiche e integrazioni alla C.M. 26 febbraio 1982, n. 68.

1 - Soggetti destinatari

La possibilità di fruire del congedo straordinario per lo svolgimento di attività artistica è estesa ai docenti di storia della musica.

2 - Presupposti

Presupposto necessario perché si possa dar corso alla concessione del congedo straordinario in questione, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, è che i docenti interessati abbiano conseguito la conferma in ruolo.

3 - Organi competenti

Ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 417/74, l'organo competente alla concessione del congedo è: il provveditore agli studi nei riguardi dei presidi e dei direttori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica; il preside o il direttore del Conservatorio o dell'Accademia nei riguardi dei docenti.
Spetta all'organo competente come sopra individuato, sia l'accertamento d'ufficio dell'esistenza del presupposto della conferma in ruolo, sia il responsabile apprezzamento, nell'esame della richiesta, della compatibilità con le esigenze di servizio e, per quanto possibile, col criterio di continuità dell'insegnamento.

4 - Domanda di congedo

Il congedo straordinario di cui trattasi è concesso su domanda dell'interessato. Tale domanda, sufficientemente motivata e documentata, deve essere avanzata in modo formale all'organo competente alla concessione del congedo, ove possibile, non meno di 15 giorni prima della data di inizio del congedo richiesto.
All'atto della riassunzione in servizio, la domanda stessa dovrà essere integrata dalla documentazione mancante al momento della presentazione.

5 - Modalità di fruizione

Mentre resta fermo il divieto del congedo nel corso del primo e dell'ultimo mese del periodo delle lezioni, nonché nei periodi in cui si svolgono le operazioni di valutazione degli studenti e di esami, si consente che il congedo stesso possa essere fruito (nel limite dei 30 giorni previsti dalla legge) per frazioni fino ad un massimo di 3 nell'arco dell'anno scolastico.
Al termine di ciascun periodo di congedo, i soggetti che ne hanno fruito sono tenuti a comunicare all'organo che lo ha concesso l'avvenuto rientro in sede, indipendentemente dagli impegni specifici derivanti dall'organizzazione didattica e dal calendario delle lezioni.


Circolare Ministeriale 26 febbraio 1982, n. 68

Oggetto: Ultimo comma - art. 65 del D.P.R. n. 417/1974: disciplina del congedo straordinario per lo svolgimento di attività artistiche

L'ultimo comma dell'art. 65 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, prevede, come noto, una particolare forma di congedo straordinario per il personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica che debba svolgere attività artistica. In ordine alle problematiche di vario genere connesse con l'applicazione di detta norma si impartiscono le seguenti disposizioni che raccolgono in forma organica ed aggiornano precedenti altre emanate in materia.

Destinatari della norma

Possono usufruire del congedo straordinario per lo svolgimento di attività artistiche: il personale ispettivo preposto a settori che comprendono insegnamenti di materie artistiche, i direttori dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie nazionali d'Arte drammatica e di Danza, i presidi dei Licei Artistici e degli Istituti d'Arte nonché i docenti di materie artistiche delle medesime istituzioni, che abbiano superato il periodo di prova. Per effetto della estensione dell'applicabilità delle disposizioni del D.P.R. n. 417/1974 a particolari categorie di personale operato dall'art. 118 del D.P.R. medesimo, la norma in questione va riferita anche agli insegnanti di arte applicata degli Istituti d'Arte, agli assistenti delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici, agli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di Musica e ai pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di Danza.

Per quanto riguarda i docenti sembra utile precisare che restano esclusi dall'applicazione della norma gli insegnanti di materie culturali, di quelle materie, cioè, che costituiscono insegnamenti di base per la formazione tradizionale di ogni allievo e che non hanno diretta incidenza sulla specifica preparazione tecnico-artistica della sua personalità (letteratura italiana, matematica, fisica, scienze, lingue straniere, ecc.). Di contro devono considerarsi materie artistiche tutte quelle che in modo diretto o in via mediata o complementare forniscono nozioni tecniche riferibili a una disciplina artistica. In tale contesto sono da considerare insegnamenti artistici tutti quelli impartiti nei corsi ordinari delle Accademie di Belle Arti.

Presupposti e condizioni

Presupposto essenziale perché possa essere dato corso alla concessione del congedo straordinario in questione è che gli interessati abbiano conseguito la conferma in ruolo. In proposito è da rilevare che accanto alla fattispecie normalmente riscontrabile di conferma di ruolo conseguita con provvedimento formale, ricorre la fattispecie particolare risultante dal combinato disposto dell'art. 139 del D.P.R. n. 417/1974 e del comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. n. 3/1957. Per effetto di tali norme la prova deve intendersi superata qualora entro 3 mesi dalla scadenza del compiuto periodo non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole. Tale principio è operante anche ai fini in argomento.

Sia nell'ipotesi di conseguimento della conferma in ruolo con atto formale sia nell'ipotesi sopra delineata di conseguimento della stessa per decorrenza dei termini, è onere dell'organo legittimato alla concessione accertare d'ufficio se su tale presupposto essenziale dovrà essere fatta esplicita menzione nel provvedimento di concessione del congedo straordinario.

Le condizioni che l'ultimo comma dell'art. 65 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 richiede perché possa positivamente concretizzarsi la fattispecie in esso delineata, sono due, entrambe di ordine obiettivo:

- rispetto delle esigenze di servizio;

- rispetto per quanto possibile, del criterio di continuità dell'insegnamento.

Tali condizioni, da un lato contribuiscono a definire la particolare natura del congedo straordinario per lo svolgimento di attività artistiche che, a differenza del congedo ordinario non si configura come diritto soggettivo del richiedente potendo l'Amministrazione denegare la concessione, qualora ostino motivi riconducibili alle esigenze di servizio o alla continuità didattica, dall'altro valgono a porre limitazioni non eludibili alla concessione stessa del congedo.

Ferme restando le valutazioni di ordine contingente, ovviamente rimesse al prudente apprezzamento degli organi competenti alla concessione, si indicano qui di seguito le limitazioni di portata generale entro cui deve essere articolata la concessione del congedo straordinario in questione.

- Il congedo non può essere concesso nel corso del primo mese di lezioni, né dopo il 15 maggio o in periodo di valutazione degli allievi;

- Il congedo (30 giorni in ciascun anno scolastico) non può essere frazionato in brevi periodi ma va richiesto senza eccezioni in non più di due soluzioni.

Modalità di concessione - Procedure

La richiesta di congedo va avanzata in modo formale non meno di 15 giorni prima dalla data di inizio della fruizione con apposita istanza documentata indirizzata agli organi competenti ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 417/1974. Pertanto, il personale ispettivo proporrà istanza a questo Ministero, il personale direttivo al Provveditorato agli Studi, il personale docente e assimilato al Capo d'Istituto.

Il congedo straordinario di cui trattasi è dal legislatore previsto "per lo svolgimento di attività artistiche". Tale locuzione deve essere intesa nel senso che è necessario che il momento artistico, estrinsecandosi dalla sfera personale e privata, venga in contatto con il mondo esterno determinando appunto, quelle forme di espressione che secondo il comune linguaggio vengono definite "attività". Il congedo straordinario in questione non può, pertanto, essere concesso per motivi artistici, quali studi, ricerche, ecc. che non si riflettano immediatamente in un ambito esterno.

E' peraltro, facoltà degli organi preposti alla concessione del congedo valutare la possibilità di accogliere richieste per una fruizione di un periodo di tempo che, per motivi di natura personale strettamente connessi con lo svolgimento dell'attività artistica, eccedano in limite temporale dell'impegno artistico quale risulta dalla documentazione prodotta in allegato alla domanda.

Le eventuali richieste di congedo straordinario che non si concretizzino in precise forme di attività artistica nel senso sopra delineato, devono essere ricondotte, se del caso, ad altre forme di congedo straordinario previste dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda con cui viene richiesto il congedo straordinario, occorre precisare che, essa non deve consistere in dichiarazioni personali del richiedente. Sono atti probatori idonei i contratti di prestazioni professionali o altre forme di attestazione rilasciata da parte di enti, organismi, gallerie, studi ecc. presso cui deve essere svolta l'attività per la quale si chiede il congedo.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di produrre in allegato alla domanda la necessaria documentazione, ferma restando la necessità della preposizione della domanda con il congruo anticipo di cui sopra, dovrà essere indicato nella stessa con la massima precisione il tipo di attività per cui viene richiesto il congedo. Ciò al fine di porre l'organo competente alla connessione in grado di aver tempestivi elementi di valutazione in ordine alla concessione stessa. Di tale circostanza va fatta menzione nel provvedimento di concessione che sarà emesso in questo caso in via provvisoria. Resta, infatti, preciso onere del richiedente produrre all'atto della ripresa del servizio atti probatori idonei nel senso sopraindicato. Qualora ciò non avvenga e la documentazione sia non idonea o insufficiente, non essendo possibile il perfezionamento del provvedimento di concessione, il periodo di assenza dal servizio deve intendersi non giustificato.

Il personale riassume servizio alla scadenza del periodo di congedo straordinario. Tale principio non ammette eccezioni anche nell'ipotesi che, per effetto di particolari norme sull'orario d'obbligo (tale è il caso ad esempio dei docenti dei Conservatori di Musica), intercorra ulteriore lasso di tempo tra la scadenza del congedo straordinario e l'effettiva ripresa dell'attività didattica. Sotto tale profilo rientra nella discrezionalità del Capo d'Istituto valutare le esigenze di servizio e di ordine didattico, determinare all'atto della concessione del congedo straordinario le modalità di effettiva ripresa del servizio fissando, se del caso, la ripresa dell'attività didattica immediatamente dopo la scadenza del periodo di congedo straordinario.

Il congedo straordinario per lo svolgimento di attività artistiche è sempre ad assegni interi e si cumula con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 417/1974.

Si invitano le SS.LL. a voler assicurare la massima diffusione della presente tra il personale interessato.

Si confida in una puntuale applicazione di quanto disposto.


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