Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 117

Prot. n. 3723/B/1/A

Oggetto: Esami di Stato. Crediti formativi acquisiti all'estero

Il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n.49, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 24.3.2000, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, prevede, relativamente a quelli acquisiti all'estero:

1. che le relative certificazioni vanno legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale incombenza previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia (art.3, comma 2);

2. che le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui sopra, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni, in ogni caso, devono recare l'indicazione del livello di competenza lin-guistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione (art.3, comma 3).

Ciò premesso, al fine di una più puntuale informazione sugli aspetti sopra indicati, si chiarisce quanto segue:

1. le convenzioni o accordi internazionali, cui fa riferimento l'art.3, comma 2 del citato D.M. n.49, sono la Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 e la Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, che hanno abolito la legalizzazione degli atti pubblici. Pertanto, per le certificazioni dei crediti formativi provenienti o da autorità pubbliche di uno dei Paesi aderenti a tali Convenzioni o, comunque, confermate da un'autorità pubblica del Paese medesimo, comprese le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, non deve essere richiesta legalizzazione o convalida alle autorità diplomatiche o consolari italiane.

I Paesi aderenti alle suddette Convenzioni sono i seguenti:

Austria Belgio Finlandia Francia Germania Giappone Gran Bretagna Grecia Irlanda Jugoslavia Liechtenstein Lussemburgo Norvegia Olanda Portogallo Spagna Svezia Svizzera Turchia.

Andorra Argentina Armenia Australia Belize Brunei Cipro El Salvador Federazione Russa Israele Lettonia Liberia Lituania Malawi Malta Messico Niue Panama Repubblica Ceca San Cristopher e Nevis San Marino Seychelles Stati Uniti d'America Sud Africa Ungheria Venezuela.

Antigua e Barbuda Bahamas Barbados Bielorussia Bosnia Erzegovina Botswana Croazia Figi Lesotho Macedonia Mauritius Slovenia Swaziland Suriname Tonga.

Quanto alle certificazioni non provenienti da autorità pubbliche, l'autorità diplomatica o consolare non è tenuta ad effettuare alcuna convalida o altro controllo formale.

2. Le certificazioni del settore linguistico, che, seppur non provenienti da istituzioni pubbliche, siano rilasciate o previamente convalidate da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento, non devono essere sottoposte a legalizzazione dell'autorità diplomatica o consolare; le certificazioni medesime sono valide di per sé.

In merito a tale aspetto, si forniscono le seguenti indicazioni relativamente agli ordinamenti britannico, irlandese, francese, tedesco, austriaco e statunitense.

Quanto all'ordinamento britannico, deve essere riconosciuto carattere di ufficialità ai certificati riconosciuti e alle istituzioni accreditate dal British Council. I certificati riconosciuti dal British Council attestano livelli di conoscenza standardizzati, poiché la competenza linguistica è accertata da commissioni centralizzate, che, nel valutare le prove d'esame loro sottoposte da scuole, colleges e università, rispettano criteri costanti di valutazione in relazione a programmi di studio codificati chiaramente.

L'elenco dei certificati riconosciuti e delle istituzioni accreditate dal British Council sono consultabili sul sito WEB di tale Ente www.britshcouncil.it/italian/infoexch/credito.htm.

Quanto all'ordinamento irlandese, i corsi di inglese per stranieri sono impartiti solo da istituzioni a carattere privato, per le quali è previsto il riconoscimento da parte del Dipartimento dell'Educazione. Le istituzioni attualmente riconosciute sono elencate in calce alla presente.

Per la Germania, il Goethe Institut è l'ente certificatore internazionalmente riconosciuto, che ha la facoltà di convalidare attestati conseguiti presso uno degli istituti in Italia o all'estero o presso uno dei centri autorizzati. Il Goethe Institut ha sede a Roma, Genova, Trieste, Milano, Torino, Napoli, Palermo. Per la Francia, la convalida delle certificazioni non provenienti da autorità pubbliche è effettuata dall'Alliance Francaise di Roma, relativamente ai corsi riconosciuti da tale Ente.

Per l'Austria, la convalida degli attestati è a cura dell'Istituto austriaco di cultura, con sede in Roma, con riferimento alle scuole che rientrano nel sistema nazionale di riconoscimento.

Per gli Stati Uniti, l'Ufficio culturale dell'Ambasciata americana (via Boncompagni 2 00187 Roma, tel. 0646742535 - 0646742330) provvede alla convalida delle certificazioni rilasciate da istituzioni scolastiche o culturali riconosciute negli Stati Uniti d'America.

I dirigenti delle istituzioni scolastiche vorranno dare la massima diffusione alla presente circolare, informandone anche studenti e famiglie al fine di evitare che producano richieste di legalizzazione o convalida alle autorità italiane all'estero ovvero alle rappresentanze in Italia dei Paesi suindicati, nei casi in cui, come sopra specificato, le autorità medesime non sono tenute a tali adempimenti.

La presente circolare è stata concordata con il Ministero degli Affari Esteri.