Circolare Ministeriale 14 aprile 1994, n. 127

Oggetto: Valorizzazione e utilizzazione del personale in quiescenza in particolari attività scolastiche

Premesse generali

Alcune situazioni emergenti nel contesto sociale, quali l'innalzamento dell'età media della vita e il decremento demografico, hanno posto in una sempre maggiore evidenza la figura dell'anziano.

L'anno 1993 da poco trascorso, è stato denominato dal Consiglio delle Comunità europee "Anno europeo degli anziani e della solidarietà tra le generazioni" e numerose celebrazioni hanno posto in evidenza tale qualificazione. Tra l'altro, intensa è stata l'attività di studio e di ricerca, che ha visto impegnato in misura notevole anche il Ministero della P.I., che ha provveduto attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione interministeriale.

Sembra conseguente ed opportuno dare una concreta attuazione alle conclusioni alle quali è pervenuta la suddetta Commissione, che valga anche come segno di considerazione ai problemi posti dall'inserimento dell'anziano nella vita sociale.

Le predette conclusioni hanno evidenziato non solo la necessità dell'utilizzazione dell'anziano stesso, al fine di fugare ogni suo eventuale senso di emarginazione e solitudine, ma anche e soprattutto l'opportunità che il contesto sociale continui ad acquisire esperienze e consolidate professionalità in una società nella quale è sempre meno delineato il confine tra maturità e vecchiaia.

Nel mondo della scuola, poi, sovente è dato trovare persone anziane dotate di particolari doti culturali e didattiche conseguite attraverso lunghi e approfonditi studi alimentati dal costante contatto con i giovani.

La stessa scuola, inoltre, è profondamente mutata. A parte infatti l'evolversi di bisogni e di comportamenti sociali, nei quali occorre sapere in ogni caso distinguere quanto vi sia di positivo da alimentare, esistono anche situazioni profondamente nuove in quanto ad aspetti culturali, svolte educative, conoscenze nuove o da aggiornare, traguardi pedagogici e organizzativi da sottoporre a revisione in un quadro generale nel quale vi è molto bisogno di collaudate esperienze e di attenta vigilanza.

Si tratta quindi di individuare la natura delle competenze, il tipo di esperienze acquisite, i livelli di carriera raggiunti da un certo numero di operatori in quiescenza, sia della scuola attiva che dell'amministrazione in senso lato, e di valutarne la possibilità di utilizzazione e l'opportuna collocazione nelle strutture scolastiche.

E' da auspicare, inoltre, che sia alimentata e rafforzata la collaborazione tra operatori in servizio attivo e coloro che tale servizio hanno lasciato affinchè nel comune lavoro sia alla fine la qualità del servizio a giovarsi dei contributi peculiari di ciascuno.

Già con C.M. 22 marzo 1989, n. 97 questo Ministero -Ispettorato per le pensioni- ha invitato le SS.LL. ad orientarsi verso un'individuazione, tra il personale in quiescenza, di persone in grado di offrire un patrimonio di esperienza e professionalità che, mentre è opportuno non disperdere, può rivelarsi molto proficuo acquisire in vista dei nuovi compiti che la scuola è chiamata a svolgere a seguito delle profonde riforme in atto dell'ordinamento e delle strutture, in applicazione, tra l'altro, anche della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 4 reca delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e il riassetto degli organi collegiali.

Vanno, peraltro, preliminarmente individuate le attività che consentano di utilizzare e valorizzare il personale in quiescenza che potrà essere docente, direttivo, ispettivo, amministrativo, ATA.

La ricerca deve svolgersi nella direzione di un'utilizzazione del suddetto personale fondata esclusivamente sulla concreta possibilità di offrire, da parte di personale particolarmente qualificato, l'esperienza e le cognizioni in proprio possesso per attività opportunamente individuate.

Qualificazione delle attività da svolgere e requisiti dei soggetti da utilizzare

Dette attività, se riferite a specifiche professionalità di carattere culturale, didattico e anche amministrativo, possono essere orientativamente indicate nella partecipazione alle attività seguenti o, in taluni casi, nel loro coordinamento:

- seminari, convegni relativi a problemi scolastici in qualità di relatore sulla base di specifiche competenze acquisite; collaborazione alle attività rivolte al rafforzamento della didattica (corsi di recupero, etc.); collaborazione all'attività di tutoraggio previsto dagli artt. 1 e 2 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, e dalla relativa C.M. 6 marzo 1986, n. 74; associazioni di ex alunni; attività integrative quali cineforum, teleforum e libroforum, cui si affiancano iniziative para-inter-extra scolastiche; cura delle biblioteche scolastiche nonchè interventi rivolti all'utilizzo dei servizi e delle attrezzature scolastiche; visite guidate di carattere artistico e culturale nonchè professionale; educazione permanente; attività volta ad agevolare l'integrazione degli extracomunitari e degli stranieri in genere; orientamento scolastico e professionale; attività amministrativa in settori particolari ove è necessaria una specifica esperienza.

L'utilizzazione di tali persone, giova sottolinearlo, non dovrà peraltro essere intesa come sostituzione alla funzione del personale in servizio, ma come contributo di integrazione e collaborazione con esso.

Per quanto concerne la qualificazione soggettiva delle persone da utilizzare, al fine di realizzare un'effettiva azione di sostegno all'attività scolastica, è necessario impiegare solo il personale in grado di fornire un contributo di elevata, specifica esperienza. Gli interessati, infatti, dovranno risultare, nella materia relativamente alla quale conferiranno il proprio apporto, in possesso di ampia, puntuale e approfondita conoscenza della stessa, in un contesto culturale generale.

Il personale interessato dovrà inoltre risultare titolare di un ineccepibile stato di servizio.

In linea di massima, le scuole utilizzeranno coloro che risiedono in zona contigua a quella cui è situata la scuola.

Altro criterio è riferibile, qualora se ne presentasse la possibilità, all'utilizzo presso la scuola già di titolarità. I criteri indicati valgono a diminuire eventuali problemi di raggiungibilità, di rimborso spese e rinforzano l'obiettivo di promozione culturale, data la rilevanza dei legami già esistenti nei confronti di un territorio o di una istituzione.

Il possesso dei requisiti delineati dovrà risultare dal curriculum esibito dall'interessato, unitamente ad ogni altra eventuale certificazione comprovante attività o mansioni svolte, se ritenute utili.

Procedure

L'utilizzo di personale della scuola in quiescenza professionalmente qualificato, avviene con la realizzazione di intese dirette tra il personale interessato e le istituzioni scolastiche.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno scolastico, i provveditori agli studi renderanno noto, sulla base delle richieste provenienti dalle scuole e degli stessi interessati, quali possano essere le iniziative che nell'ambito della provincia risultano necessarie e attinenti alla presente finalità.

Entro il mese di maggio, le scuole acquisiranno la disponibilità espressa prendendo contatti con gli interessati. I programmi saranno deliberati dai collegi dei docenti e sottoposti ad approvazione da parte del consiglio di circolo e di istituto. La definizione dell'intera procedura dovrà avvenire entro e non oltre il mese di settembre e cioè con l'avvio dell'anno scolastico.

L'attività svolta dal personale interessato dovrà iniziare non oltre il mese di gennaio per concludersi, in linea di massima, entro il mese di aprile; ciò sia per non interferire con le operazioni di inizio e termine delle lezioni, sia per concentrare nel periodo di massima operatività scolastica l'attività di cui trattasi.

In taluni casi, specificamente vagliati dai collegi dei docenti, potranno formulare proposte le stesse associazioni di volontariato di cui faccia parte il personale della scuola in quiescenza.

Strumenti e loro contenuti

L'attività svolta dal personale della scuola in quiescenza è completamente gratuita. Nell'ambito della propria autonomia e in relazione ai propri fondi di bilancio, le unità scolastiche potranno prevedere, nella sussistenza di specifica previsione legislativa, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e anticipate, quali il rimborso dei biglietti di viaggio mentre per la cancelleria si farà ricorso alle dotazioni delle unità scolastiche.

Dopo la delibera di approvazione in precedenza richiamata, si potrà prevedere apposita convenzione, firmata dal capo d'istituto. Nella convenzione saranno precisate anche le modalità e le condizioni di svolgimento dell'attività.

La convenzione potrà avere durata pluriennale, sarà in ogni tempo revocabile da parte del Capo d'istituto per motivi di pubblico interesse e prevederà forme di verifica dell'attività.

Le organizzazioni di volontariato dovranno inoltre assumere l'impegno espresso di designare persone in possesso dei prescritti requisiti. Tali requisiti dovranno essere positivamente valutati dall'organo collegiale sopra indicato. Le attività potranno essere modificate in relazione alle specifiche programmazioni scolastiche.

E' appena il caso di precisare che anche l'ipotesi di convenzione con le organizzazioni di volontariato, da disciplinarsi in riferimento all'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) ha carattere gratuito.

L'art. 2 di tale legge recita testualmente: "Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".

E' appena il caso di sottolineare che i principi posti dal citato art. 2 valgono anche per le attività prestate a seguito di intese dirette con i singoli interessati.

In ogni caso dovrà essere assunta, nell'ambito dell'autonomia di bilancio di cui sopra, la copertura corrispondente all'obbligo assicurativo da parte delle istituzioni scolastiche o, se possibile, dell'ente locale; dovranno anche essere definite preventivamente le spese rimborsabili.

Si propone, in allegato, il modello relativo a uno schema di convenzione per attività di cineforum (vedi all.) da utilizzare, con gli opportuni adattamenti, anche per le altre attività.

In seguito, con successive istruzioni, anche in relazione alla costituenda autonomia scolastica, si valuterà se sia il caso di prevedere la possibilità di corrispondere eventuali compensi in relazione alle ipotesi di utilizzazione sopra descritte, previa una preventiva analisi di compatibilità con l'entità delle risorse a disposizione.

Gioverà ad ogni modo sottolineare il criterio già richiamato concernente la salvaguardia delle aspettative del personale in attività di servizio, l'attività del quale non va certo sostituita ma soltanto integrata ed arricchita.

Dai criteri orientativi fin qui esposti, dovrà essere disciplinata l'utilizzazione del personale in quiescenza nella scuola.

In merito alle finalità rappresentate con la presente circolare, le SS.LL. avranno cura di sensibilizzare le istituzioni scolastiche delle quali il personale può aver fatto parte, specie i capi di istituto che sono in particolare modo a conoscenza delle qualità proprie di ognuno.

Saranno gradite eventuali proposte in merito, al fine di approfondire gli sviluppi di un'iniziativa che intende non disperdere un patrimonio culturale e di esperienza costituito da persone che possono offrire ancora la loro valida collaborazione alla vita della scuola, aiutandola concretamente nella sua funzione di componente essenziale della società e del suo sviluppo maturo e consapevole.

ALLEGATO (omissis)


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