Circolare Ministeriale 21 aprile 2000, n. 130

Prot.n. 49479/BL

Oggetto: Utilizzazione docenti presso i Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e le Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria con compiti di supervisione del tirocinio. Art. 1 - commi 4 e 5 - legge 3 agosto 1998, n. 315

Con l'avvio presso le Università dei Corsi di laurea e delle Scuole di specializzazione, si sono poste le premesse per una nuova realtà istituzionale di grande rilevanza per la formazione degli insegnanti e per l'intero sistema scolastico.

Tra le attività previste nel curricolo formativo dei Corsi e delle Scuole, particolare importanza riveste, per il costituirsi dell'identità professionale dei docenti, l'attività di tirocinio che vede impegnati, in qualità di supervisori, i docenti delle dipendenti istituzioni scolastiche utilizzati in posizione di semiesonero, ai sensi della legge n. 315/1998.

In considerazione della necessità di valorizzare e sostenere l'esperienza professionale del dipendente personale presso le Università, come momento che realizza un fondamentale canale di comunicazione e di scambio di esperienze tra Scuola ed Università, con la presente circolare si intendono fornire alcune raccomandazioni volte ad assicurare da un lato che le prestazioni lavorative che tale personale è chiamato a svolgere nella scuola di titolarità e presso la sede universitaria siano effettivamente compatibili, dall'altro a riconoscere le competenze specifiche ed il maggiore impegno lavorativo svolto.

Considerato che nella fattispecie in esame - come in tutte le situazioni in cui c'è una prestazione di lavoro che si ripartisce all'interno di due sistemi organizzativi - non è facile il coordinamento delle due attività, data anche la particolarità del lavoro dell'insegnante, si pregano gli uffici competenti di richiamare l'attenzione dei Capi delle istituzioni scolastiche sui seguenti punti:

- il piano annuale dell'attività di istituto deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa ed organizzativa contenuta nel Piano dell'Offerta Formativa dovrà prevedere per tale personale, attraverso opportuni adattamenti, un'articolazione dell'orario di servizio tale da consentire che l'impegno lavorativo presso la scuola sia effettivamente compatibile con quello universitario. A tal fine occorrerà concentrare l'orario di insegnamento - che di regola non deve essere superiore al 50% dell'orario a tempo pieno - in non più di tre giorni la settimana. Analogo criterio deve essere seguito per le attività aggiuntive, compresa la partecipazione agli organi collegiali, che devono essere programmate in modo da non rendere difficoltosa la prestazione lavorativa presso l'Università;

- agevolazioni nell'articolazione dell'orario di lavoro devono essere estese anche al personale docente in servizio, iscritto ai Corsi di laurea o alle Scuole di specializzazione, il quale avrà inoltre diritto a fruire, ai fini della frequenza dei suddetti Corsi, di permessi di studio retribuiti, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - del CCNL 26 maggio 1999. Analogo trattamento deve trovare applicazione nei confronti del personale precario della scuola, che frequenta i Corsi in qualità di studente. Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a temine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;

- favorire l'affidamento, nell'ambito delle disponibilità degli organici funzionali d'istituto, di attività diverse dall'insegnamento, ai supervisori che lo richiedano, secondo le modalità organizzative previste dall'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

- le attività svolte dai predetti docenti, debitamente certificate, dovranno essere valutate tra i titoli previsti dagli artt. 28 e 29 del CCNL 26 maggio 1999 ai sensi dell'art. 26 dell'Accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 dello stesso CCNL, sottoscritto il 24 febbraio 2000;

- la utilizzazione in posizione di semiesonero per lo svolgimento delle attività di supervisione del tirocinio, per la ricaduta qualitativa che ha sulla scuola, non è assimilabile alla posizione in part-time e che pertanto tale personale ha diritto ad accedere alle retribuzioni previste dal fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 26 del CCNI del 31 agosto 1999;

- figura di rilievo per l'espletamento del tirocinio presso la scuola "polo" è l'insegnante accogliente o "tutor", indispensabile come riferimento per la progettazione e lo svolgimento di quelle fasi del tirocinio, attive e qualificanti sul versante specifico dell'esercizio professionale, che sono condotte in classe. Agli insegnanti "tutor", la cui individuazione sarà operata in base a criteri previsti nelle convenzioni quadro tra Università, Provveditorati agli studi e scuole, tra il personale docente che si dichiara disponibile, potrà essere erogato il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento di cui dall'art. 25 del CCNL del 26 maggio 1999.

Per quanto riguarda infine le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, si richiama l'attenzione sulla necessità che gli uffici competenti curino costantemente il raccordo con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'attività stessa. Occorrerà quindi aprire una sede di confronto permanente sui diversi aspetti connessi con l'organizzazione del tirocinio quali:

- individuazione degli elementi essenziali per l'impostazione della convenzione-quadro (preferibilmente a livello regionale) che regolerà i rapporti tra Università, Provveditorati agli studi ed istituzioni dove si svolgeranno le attività di tirocinio, considerando l'opportunità di iniziare con scuole particolarmente attente all'innovazione ma prevedendo, in una fase successiva, una rotazione e diffusione su base regionale degli istituti scolastici idonei per lo svolgimento dell'attività di tirocinio;

- raccordo tra i progetti di tirocinio e la programmazione scolastica e individuazione di forme di collaborazione e di scambio con le attività formative realizzate all'interno delle strutture scolastiche;

- modalità di coinvolgimento delle altre istituzioni interessate (Istituti Regionali di Ricerca Educativa, Enti locali, Agenzie di formazione, ecc.);

- definizione di attività di monitoraggio sullo svolgimento del tirocinio.

Si deve infine porre in rilievo che il metodo di svolgimento del tutoraggio da parte dei docenti deve essere tale da sollecitare l'autonoma attività dell'allievo.

Gli uffici competenti sono cortesemente pregate di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei Capi delle dipendenti istituzioni scolastiche.