Circolare Ministeriale 28 aprile 2000, n. 132

Prot.n 4204./B1T

Oggetto: Chiarimenti Legge 425/97

Sono pervenute da parte di alcuni Provveditorati richieste di chiarimenti circa l'applicazione della legge 425/97 nei casi di riconoscimento di titoli di studio stranieri, sia per quanto riguarda la denominazione dei titoli italiani (ex diplomi di maturità) rispetto ai quali è stata richiesta l'equipollenza sia per il voto da riportare nelle relative dichiarazioni di equipollenza.

In merito a quanto sopra si fa presente che:

- il titolo di studio italiano rispetto al quale é richiesta l'equipollenza di un titolo straniero deve essere denominato secondo quanto previsto dal Decreto n. 450 del 10/11/98 "Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore...";

- il voto o giudizio riportato nei titoli di studio stranieri da dichiarare equipollenti agli analoghi titoli italiani deve essere rapportato a centesimi e non più a sessantesimi.

Con l'occasione, inoltre, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:

1. Normativa.

Per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ai sensi degli artt. 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 e 386 D.L.vo 297/94 continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate a seguito dell'art.5 della legge 153/71 ( pubblicate nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale di questo Ministero n.17-18 del 23-30 aprile 1992 ) che ad ogni buon fine si elencano qui di seguito:

- D.I. 20 febbraio 1973;
- D.M. 20 giugno 1973;
- D.M. 1 febbraio 1975;
- D.M. 20 luglio 1978;
- D.M. 2 aprile 1980;

circolari:
- n. 280 ( prot.3630 /72-1) del 14 novembre 1978;
- n. 172 ( prot.4635/72-1) del 13 giugno 1980;
- n. 264 ( prot.5881/72-1) del 6 agosto 1982;
- n.131 (prot.5522/72-1) del 15 maggio 1990

2. Nulla osta alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere in Italia (art.382 D.L.vo 297/94).

Considerato che il rilascio del nulla osta é subordinato all'accertamento sia del possesso da parte del richiedente dello status di lavoratore o di congiunto di lavoratore italiano all'estero, sia della posizione giuridica della scuola che ha rilasciato il titolo da dichiarare equipollente e tenuto conto che l'ordine e il grado degli studi é rilevabile dallo stesso titolo, gli interessati all'atto della richiesta di equipollenza non devono ripresentare né la dichiarazione circa lo status di lavoratore o di congiunto di lavoratore italiano all'estero né la dichiarazione di valore di cui alla lettera b) del D.M. 1/2/75;

Inoltre, poiché il titolo da dichiarare equipollente é rilasciato da un scuola operante in Italia, la firma del Capo di Istituto che lo ha rilasciato può essere legalizzata da un pubblico ufficiale ovvero dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese di riferimento della scuola, operante in Italia;

3. Soggetto che chiede l'equipollenza

La dichiarazione di equipollenza può essere rilasciata, ai sensi dell'art.380 citato, anche a un cittadino italiano, che sia figlio di madre o di padre cittadino straniero lavoratore all'estero, allo stesso può essere rilasciata la dichiarazione di equipollenza ai sensi dell'art.380 citato. Difatti, la condizione del predetto é del tutto assimilabile a quella di congiunto di lavoratore italiano all'estero in quanto l'interessato per evidenti motivi di coesione familiare ha dovuto risiedere e studiare all'estero ove il genitore, cittadino straniero, esercitava la sua attività lavorativa;

4. Diploma di baccellierato internazionale di Ginevra.

Il diploma di baccellierato internazionale, conseguito presso scuole iscritte nell'elenco di cui all'art. 391 del D.L.vo 297/94 ( ex art.2 legge 738/86) alle condizioni previste dal decreto di iscrizione in detto elenco, é automaticamente equipollente - quindi valido a tutti gli effetti di legge- ad un Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Superiore. Qualora, invece, il diploma in questione sia conseguito presso una scuola non iscritta nell'elenco citato, lo stesso non ha pieno valore legale; peraltro, detto diploma può essere dichiarato equipollente ad un analogo titolo di studio italiano qualora ricorrano le condizioni previste nelle disposizioni richiamate al punto 1;

5.Equipollenza licenza elementare e media.

I titoli di studio stranieri dichiarati equipollenti ad un diploma di qualifica professionale o ad un diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore, possono, altresì, essere dichiarati assorbenti la licenza di scuola elementare e media, e pertanto equipollenti all'una o all'altra di dette licenze ( art.2 comma 2 del D.I. 20/2/73);

6. Pubblicazione dichiarazioni di equipollenza (vedi modelli allegati).

Ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale le dichiarazione di equipollenza con i Diplomi di superamento dell'esame di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore e con i Diplomi di qualifica professionale, rilasciate da codesti Uffici dovranno pervenire via posta elettronica all'indirizzo: dgcult.div2@istruzione.it

7. Tabella corrispondenza voti Baccalaureat francese.

Si trasmette per opportuna conoscenza e norma la tabella di corrispondenza tra i sistemi di valutazione dei risultati degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Superiore in Italia e in Francia concordata con le competenti autorità francesi che sostituisce la precedente trasmessa con nota n.1595/72-1 del 26/2/94.

Si allega alla presente, ad ogni buon fine, l'unito pro-memoria utile per una più completa informazione riguardo alla possibilità di utilizzazione in Italia dei titoli di studio stranieri.


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