Circolare Ministeriale 20 marzo 1998, n. 137

 

Prot. n, 332/n

Oggetto: Comparto scuola - vertenze giurisdizionali - Trasmissione sentenze.

Per conoscenza delle SS.LL., si rimettono le sotto elencate sentenze di notevole rilevanza che, ove ritenute utili, potranno essere citate in sede di predisposizione di memorie difensive concernenti analoghe vertenze.

1) Corte Costituzionale - sentenza n. 175 dei 5-13 giugno 1997.

La Corte Costituzionale ha dichiarato "non fondata" la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 3 - comma 1 della L. 29-1-1994 n. 87. Negata riliquidazione dell'indennitą di buonuscita, comprensiva dell'indennitą integrativa speciale, al personale cessato dal servizio prima del 30-11-1984.

2) Tribunale Amministrativo Regionale dei Lazio - Sez. III - sentenza 1829/97 decisa il 24-4-1997 e pubblicata il 1-8-1997.

Il T.A.R. Lazio, in ordine al motivo di doglianza sub. b) del gravame, ha rigettato la pretesa dei ricorrenti di vedersi calcolata l'indennitą di buonuscita nella misura del 100% della retribuzione complessiva.

3) Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Seconda Sezione - sentenza n. 1039/97 decisa il 21-11-1996 e pubblicata il 13-6-1997.

Il T.A.R. Veneto ha respinto il ricorso con il quale alcuni ex dipendenti, cessati dal servizio nel periodo di vacanza contrattuale, intendevano conseguire miglioramenti economici, oltre alle £. 20.000 mensili riconosciute dall'art. 7 - comma 1 dei D.L. 19-9-1992 n. 384 convertito nella L. 14-11-1992 n. 438.

4) Tribunale Amministrativo Regionale dei Lazio - Sezione III bis - sentenza n. 2531/97 decisa il 17-10-1996 e pubblicata il 23-10-1997.

Il T.A.R. Lazio ha respinto il gravame con il quale alcuni ex dipendenti, cessati dal servizio durante il periodo di vacanza contrattuale, intendevano conseguire la sostanziale perequazione delle remunerazioni percepite durante il suddetto periodo.