Circolare Ministeriale 21 gennaio 1999, n. 12

Oggetto: 1) D.Lvo 30 aprile 1997, n. 184, pubblicato in G.U. 148 del 27 giugno 1997 ed entrato in vigore dal 12 luglio 1997. - 2) Regolamento CE 1606/98, pubblicato in G.U. delle Comunità Europee del 25 luglio 1998 ed entrato in vigore dal 25 ottobre 1998

Continuano a pervenire, allo scrivente Ispettorato, quesiti in merito al D.Lvo 30 aprile 1997, n. 184, ivi compresa la possibilità di procedere al riscatto di due o più corsi legali previsti dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 nonché sull'applicazione del Regolamento CE 1606/98 che, a modifica del precedente Regolamento CE 1408/71 con cui vennero coordinati i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione Europea, consente anche ai pubblici dipendenti di totalizzare i periodi di attività all'estero che, ove svolte in Italia, sarebbero suscettibili di valutazione ai fini del riconoscimento di una unica pensione a carico del regime I.N.P.D.A.P.

Ciò premesso, in ordine all'applicazione del D.Lvo n. 184/1997, si comunica che l'I.N.P.D.A.P. ha in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale una circolare nella quale, oltre a consentire il riscatto dei corsi legali correlati a due o più titoli di studio, fornisce anche i necessari chiarimenti per la determinazione dei conseguenti oneri con il sistema retributivo e contributivo.

Per quanto, viceversa, concerne il citato Regolamento CE 1606/98, si comunica che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'I.N.P.S. e con l'I.N.P.D.A.P., sta predisponendo una circolare, da pubblicare anch'essa nella Gazzetta Ufficiale, volta a fornire le indispensabili indicazioni in merito al cumulo dei periodi di assicurazione da utilizzare per il riconoscimento sia delle pensioni di anzianità che di vecchiaia, in funzione delle modifiche che il Regolamento in questione ha apportato al capitolo 3 dei titoli III del previgente Regolamento 1408/71, con particolare riguardo all'art. 2 comma 3 ed art. 4, comma 4, ultima frase, che ne escludevano l'applicazione ai regimi speciali dei pubblici dipendenti, modifiche che, per la prima volta, consentono ai dipendenti delle Amministrazioni - Pubbliche di poter totalizzare, ai fini di un unico trattamento di quiescenza:

a) periodi di assicurazione effettuati in altri Stati membri con iscrizione ad un regime speciale per dipendenti pubblici;

b) periodi di assicurazione effettuati in altri Stati membri con iscrizione nei regimi generali.


Circolare Ministeriale 6 luglio 1999, n. 164

Oggetto: Attuazione del regolamento C.E. 1606/98. Estensione del sistema di sicurezza sociale ai regimi speciali dei pubblici dipendenti e del personale assimilato

Si fa seguito a quanto preannunciato nella C.M. 21 gennaio 1999, n. 12, prot. 58/N/99, e, a scioglimento della riserva in essa contenuta, si rimette la circolare 15 marzo 1999, n. 17 con la quale l'INPDAP, nel diramare la circolare 2 febbraio 1999 n. 12 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, impartisce le prime disposizioni applicative del regolamento indicato in oggetto.


Circolare INPDAP 15 marzo 1999, n. 17

Oggetto: Attuazione del regolamento CE 1606/98. Estensione del sistema di sicurezza sociale ai regimi speciali dei pubblici dipendenti e del personale assimilato

A scioglimento della riserva contenuta nella comunicazione dell'11 gennaio 1999, si trasmette per debita conoscenza e immediata esecutività la circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale circolare 2 febbraio 1999, n. 10531 con la quale sono stati diramati i primi chiarimenti sulla portata della normativa in oggetto specificata.

Trattandosi di disposizioni di prima attuazione ai dipendenti pubblici, il documento compilato non potrà risultare esaustivo di tutte le connesse problematiche, che formeranno oggetto di ulteriori approfondimenti e delle cui risoluzioni si darà successivamente conto con tempestivi supplementi o aggiornamenti.

In questa sede, appare necessario esaminare più dettagliatamente gli effetti che l'introduzione del regolamento 1606/98 possono recare alle situazioni previdenziali già definite, stante la rilevanza che una maggio anzianità contributiva conseguibile rifletterebbe in ordine alle penalizzazioni ex art. 11 della legge n. 537/1993 e art. 1, comma 27, legge n. 335/1995 nonché al valore in quarantesimi dell'indennità integrativa speciale da percepire in quiescenza.

In proposito, le disposizioni transitorie del regolamento 1606/98 dettano i seguenti principi generali:

a) l'insorgenza dei diritti derivanti dallo stesso regolamento avviene col 25 ottobre 1998, data della sua entrata in vigore;

b) possono essere oggetto di valutazione, ai fini della determinazione dell'insorgenza dei predetti diritti, anche in periodi assicurativi o gli eventi (more, invalidità, vecchiaia) che si siano verificati anteriormente al 25 ottobre 1998.

Atteso che il regolamento di che trattasi non fa sorgere alcun diritto anteriormente al 25 ottobre 1998, ne consegue che destinatari del riesame delle posizioni previdenziali pregresse in funzione della novella normativa potranno essere solo quei soggetti che, sempre al 25 ottobre 1998, siano in grado di soddisfare, tenendo conto della totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in Italia e negli Stati membri dell'Unione europea, i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva previsti dalla legislazione italiana per il conseguimento del diritto a pensione alla predetta data e per il medesimo titolo di collocamento a riposo. Così ad esempio, il riesame ai fini della totalizzazione di una pensione di anzianità decorrente anteriormente al 25 ottobre 1998, potrà avvenire solo se risulteranno complessivamente presenti i requisiti richiesti al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Tabella D).

Avuto riguardo al contenuto dell'unita circolare ministeriale e alle brevi considerazioni che precedono in ordine ai limiti degli effetti retroattivi del regolamento 1606/98, gli uffici operativi di questo istituto si faranno carico di svolgere una mirata attività informativa presso enti o singoli iscritti del territorio di competenza, volta a regolare la produzione delle domande di valutazione dei servizi resi in Paesi membri dell'Unione europea secondo gli indicati criteri.

Per i primi effetti, si ritiene opportuno precisare che le istanze di cui sopra dovranno essere inoltrate, corredate dalla documentazione probatoria dell'iscrizione alla gestione previdenziale estera e unitamente al fascicolo previdenziale personale, all'Ufficio I, Settore pensioni in regime internazionale, già costituito e operante presso la Direzione centrale prestazioni previdenziali.

Detto Ufficio curerà l'avvio dell'indispensabile attività di collegamento con le corrispondenti istituzioni previdenziali estere, finalizzata allo scambio di formulari riepilogativi delle carriere svolte dai singoli richiedenti. In condizioni di reciprocità, il compimento di tale iter istruttorio consentirà la totalizzazione di tutti i periodi lavorativi presati e la liquidazione da parte degli uffici di produzione del trattamento pensionistico spettante non più come autonoma prestazione nazionale, ma con la tecnica comunitaria del prorata.


Circolare Ministero Lavoro 2 febbraio 1999, n. 12

Oggetto: Regolamento CE 1606/98 - Estensione delle regole comunitarie di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai regimi speciali per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e del personale assimilato. Criteri di applicazione per le norme di totalizzazione. Prime istruzioni applicative del cap. 3 del titolo III del regolamento 1408/71

Il regolamento CE n. 1606 del 29 giugno 1998, entrato in vigore il 25 ottobre 1998 (G.U.C.E. L. 209 del 25 luglio 1998), ha esteso il campo di applicazione della vigente normativa comunitaria di sicurezza sociale (regolamenti CE n. 1408/71 e n. 574/72) ai regimi speciali per i dipendenti pubblici ed il personale assimilato (allegato A). I Paesi dello spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) procederanno all'estensione dopo l'approvazione formale del comitato misto CE-SEE.

Va premesso che i citati regolamenti di base sono finalizzati sostanzialmente al coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale di ciascun Stato membro dell'Unione europea. Ne consegue che le legislazioni nazionali mantengono le loro caratteristiche normative, salvo che non siano in contrasto con i principi posti dal Trattato C.E. a fondamento della tutela del lavoratore e dei suoi familiari che si spostano nell'ambito della Comunità: parità di trattamento, determinazione della legislazione applicabile, totalizzazione dei periodi assicurativi, esportabilità delle prestazioni (artt. 48 e 51 del Trattato CE).

Con la presente circolare il Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero del Tesoro, sentiti INPDAP e INPS, organismi di collegamento, per l'Italia, in sede comunitaria, intende fornire i primi chiarimenti sulla portata della nuova normativa, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la totalizzazione dei periodi assicurativi, ritenute di più immediato interesse per i lavoratori.

1. Definizioni

Le definizioni dei termini "lavoratore subordinato", "legislazione applicabile", "periodi di assicurazione", "periodi di occupazione" (art. 1 del Reg. 1408/71) sono state modificate aggiungendo il riferimento ai regimi speciali dei pubblici dipendenti.

2. Campo di applicazione personale e materiale

Sono soppresse le norme (art. 2, comma 3, ed art. 4, comma 4, ultima rase, del Reg. 1408/71) che escludevano i regimi speciali dei pubblici dipendenti dall'applicazione del regolamento n. 1408/71.

3. Legislazione applicabile

Il regolamento n. 1606/98 apporta modifiche alle norme del reg. 1408/71 concernenti le regole che stabiliscono a quale legislazione nazionale debbano essere assicurati i lavoratori, prevedendo particolari disposizioni per i personale che svolge attività di dipendente pubblico.

Considerata l'importanza della materia, per i criteri applicativi di tali disposizioni si fa riserva di istruzioni che verranno fornite quanto prima con altra specifica circolare.

4. Malattia e maternità

Non vi sono modifiche rispetto alla precedente normativa in quanto i dipendenti pubblici ed il personale assimilato sono già coperti dal regime generale del Servizio Sanitario nazionale beneficiando delle prestazioni come ogni altro residente.

5. Prestazioni pensionistiche

Il regolamento n. 1606/98 estende, in via analogica, ai regimi speciali per pubblici dipendenti le regole della totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere in più Stati membri e quelle relative al calcolo della prorata, già previste dal regolamento 1408/71.

A tal fine è stato introdotto nel capitolo 3 del Titolo III del regolamento 1408/71, un nuovo articolo (43bis) per le prestazioni di invalidità ed un nuovo articolo (51bis) per le prestazioni di vecchiaia e morte che prevede, per i regimi speciali, l'applicazione di alcuni paragrafi (1, 5, 6) dell'articolo 45 del regolamento 1408/71, mentre sostituisce gli altri (2, 3, 4) con norme specifiche. In base alla legislazione italiana l'articolo 51bis si applica egualmente alle prestazioni di vecchiaia ed a quelle di anzianità.

Il paragrafo 1 dell'art. 45 del regolamento 1408/71 stabilisce che l'istituzione competente deve tenere conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione e residenza compiuti, sia nel quadro di un regime generale sia nel quadro di un regime speciale, sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Quando per il perfezionamento del diritto alla prestazione sia indispensabile ricorrere alla totalizzazione, l'importo deve essere calcolato utilizzando la tecnica comunitaria del prorata. L'istituzione calcola l'importo teorico come se tutti i periodi fossero stati compiuti sotto la sua legislazione. Sulla base di questo importo (pensione virtuale) stabilisce, poi, l'importo effettivo della prestazione riferito al rapporto fra i periodi compiuti sul territorio nazionale e la durata totale di tutti i periodi, compiuti negli altri Stati, presi in considerazione per la determinazione dell'importo teorico (art. 46 del reg. 1408/71).

Tuttavia, in deroga al consolidato principio della totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere nell'ambito di più Stati membri, gli artt. 43bis e 51bis consentono di non effettuare detta totalizzazione nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro, concernente i diritti pensionistici a carico dei regimi speciali per pubblici dipendenti, ponga la condizione che tutti i periodi di assicurazione siano compiuti in uno o più regimi speciali per dipendenti pubblici in tale Stato (paragrafo 2 dell'articolo 51bis).

In tal caso, qualora i periodi considerati, e cioè i periodi di attività come pubblico dipendente svolti unicamente nello Stato interessato non siano sufficienti per il diritto a pensione a carico del relativo regime speciale, tali periodi sono presi in considerazione ai fini delle prestazioni a carico del regime generale dello stesso Stato.

Sarà cura di questo Ministero comunicare se e quali Stai applicheranno il paragrafo 2 dell'articolo 51bis, fornendo, in tale caso, istruzioni circa l'utilizzazione dei periodi compiuti nei regimi speciali di tali Stati.

5.1 Pensioni a carico del regime generale (INPS)

A partire dell'entrata in vigore del regolamento 1606/98 e cioè per tutte le pensioni aventi decorrenza dall'1 novembre 1998 in poi, ai fini del conseguimento dei requisiti contributivi per il diritto alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria italiana, dovranno essere totalizzati anche i periodi di assicurazione a carico di regimi speciali per dipendenti pubblici compiuti negli altri Stati dell'Unione europea.

5.2 Pensioni a carico del regime speciale per pubblici dipendenti (INPDAP)

In base alle disposizioni vigenti in Italia, per avere diritto ad una prestazione del regime speciale per dipendenti pubblici, possono essere presi in considerazione periodi di attività anche se non compiti nel quadro di tale regime speciale. I periodi esteri effettuati sotto regimi diversi dal regime speciale sono presi in considerazione solo se riconosciuti assimilabili a periodi di assicurazione per i quali sono previste norme nazionali i coordinamento interno (es.: legge n. 29/1979).

Ciò premesso nei regimi italiani delle amministrazioni pubbliche e del personale assimilato potranno essere presi in considerazione:

1) periodi di assicurazione effettuati in altri Stati membri con iscrizione ad un regime speciale per i dipendenti pubblici;

II) periodi di assicurazione effettuati in altri Stati membri con iscrizione nei regimi generali.

L'INPDAP, che coordina ed amministra le gestioni pensionistiche del pubblico impiego ed è stato designato organismo di collegamento con le istituzioni estere, totalizzerà i periodi di attività all'estero che, se svolti in Italia, avrebbero rilevanza per l'apertura del diritto a pensione a carico del regime speciale dei dipendenti pubblici.

A - Regime speciale pubblico in Italia + regime speciale pubblico estero

Da parte italiana la totalizzazione è pienamente applicata nei casi in cui un lavoratore possa far valere periodi a carico di regimi speciali per dipendenti pubblici in Italia e all'estero.

B - Regime speciale pubblico in Italia + regime generale estero

I periodi esteri sono totalizzati ai fini dell'apertura del diritto a pensione a carico dei regimi speciali gestiti dall'INPDAP se, all'estero, il lavoratore ha esercitato un'attività che, se svolta in Italia, comporterebbe l'applicazione delle vigenti norme nazionali di coordinamento interno (es.: legge n. 29/1979).

Esempio: Potrà effettuarsi la totalizzazione dei periodi di assicurativi di un lavoratore che ha esercitato in Italia un'attività come dipendente ospedaliero ed in Francia come infermiere presso uno studio medico privato oppure come carabiniere in Italia e muratore in Germania.

C - Carriere miste

Nel caso di lavoratori che fanno valere periodi assicurativi in Italia ed in altri Stati membri sia nel regime generale che nel regime speciale per dipendenti pubblici, occorre innanzi tutto distinguere le ipotesi a seconda che siano state applicate o meno le norme nazionali di coordinamento interno.

C.1 - Nel caso in cui sia già stata applicata tale normativa in Italia si dovrà fare riferimento ai:

- criteri indicati al punto 5.1, qualora i periodi siano stati ricondotti nell'assicurazione generale;

- criteri indicati alle lettere A e B che precedono, qualora i periodi siano stati ricondotti nel regime speciale per i dipendenti pubblici.

C.2 - Nei casi in cui gli interessati non si siano avvalsi della facoltà di utilizzare le norme di coordinamento interno, sarà necessario esaminare la possibilità che venga perfezionato il diritto a pensione nell'uno o l'altro regime (generale o speciale) c il cumulo della contribuzione estera.

a) lavoratore con 31 anni all'INPDAP + 2 anni all'INPS + 6 anni nel regime generale (e/o speciale) in uno Stato membro: il diritto alla pensione è perfezionato nel regime INPDAP con il cumulo dei periodi esteri; i periodi INPS potranno dar luogo ad una pensione supplementare ovvero essere ricongiunti ex Legge n. 29/1979 nel regime speciale.

b) lavoratore con 22 anni all'INPDAP + 25 anni all'INPS + 13 anni nel regime generale (e/o speciale) in uno Stato membro: il diritto alla pensione è perfezionato nel regime INPS con il cumulo dei periodi esteri; i periodi INPDAP saranno trasferiti all'INPS ai sensi della legge n. 322/1958.

c) lavoratore con 28 anni all'INPDAP + 9 anni all'INPS + 3 anni nel regime generale (e/o speciale) in uno stato membro: il diritto alla pensione non è perfezionato sulla sola base del cumulo con i periodi esteri in nessuno dei due regimi italiani, per cui si dovrà invitare l'interessato ad avvalersi della facoltà di ricongiungere i periodi italiani presso l'INPS ovvero presso l'INPDAP, con adeguata informazione dei casi in cui i periodi esteri non sono totalizzabili nel regime italiano dei pubblici dipendenti.

E' superfluo precisare che i periodi esteri di assicurazione potranno essere presi in considerazione una sola volta, o dal regime generale, o dal regime speciale, in relazione alla tipologia del caso concreto.

6. Riscatto dei periodi all'estero

In merito agli strumenti normativi nazionali, previsti dal coordinamento interno per l'unificazione delle carriere ed il riscatto dei periodi di attività altrimenti non coperti da assicurazione, si ritiene opportuno precisare che dall'entrata in vigore (25 ottobre 1998) del regolamento C.E. n. 1606/98, l'art. 3 del D.Lvo 30 aprile 1997, n. 184 non potrà trovare applicazione nei casi in cui il lavoro sia stato svolto in uno Stato membro dell'Unione europea e sia totalizzabile ai sensi del regolamento n. 1606/98, ai fini del diritto a prestazione a carico del regime speciale italiano per i dipendenti pubblici, ovvero a carico del regime generale italiano.

Le domande di riscatto presentate, ai sensi del D.Lvo n. 184/1997, prima del 25 ottobre 1998, continuano ad avere validità. Resta ferma la facoltà di rinuncia da parte dell'interessato, prima del provvedimento definitivo, qualora egli voglia far valere i periodi effettuati in ambito U.E. ai fini della totalizzazione.

7. Prestazioni agli orfani

Particolare rilievo assume il primo comma del nuovo articolo 79bis introdotto dal regolamento n. 1606/98, con il quale è stabilito che le pensioni o rendite per orfani previste da un regime speciale per i dipendenti pubblici hanno lo stesso sistema di calcolo delle pensioni di vecchiaia ed invalidità, previsto dal capitolo 3 del titolo III del regolamento 1408/71.

Peraltro le disposizioni specifiche contenute nel capitolo 8 del titolo III del regolamento n. 1408/71 continuano a trovare applicazione per il regime generale ed impongono di calcolare la pensione per orfani come se il dante causa fosse soggetto alla sola legislazione dello Stato competente, il quale prende a carico l'onere di tutta la pensione.

8. Disposizioni transitorie

Il regolamento n. 1606/98 prevede una serie di norme transitorie, contenute nell'articolo 95quater, con le quali vengono disciplinate le situazioni pregresse.

Innanzitutto è stabilito che la decorrenza dei diritti sorti in base al regolamento non può essere anteriore al 25 ottobre 1998.

Al fine di determinare l'esistenza di tali diritti possono essere presi in considerazione i periodi assicurativi e gli eventi (invalidità, vecchiaia e morte) verificatisi prima del 25 ottobre 1998. Le situazioni già definite, sia con provvedimenti di reiezione che di accoglimento, a richiesta degli interessati, possono essere riesaminate in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1606/98, sulla base delle disposizioni legislative nazionali vigenti al memento dell'entrata in vigore del predetto regolamento.

Al riguardo è necessario rappresentare al beneficiario, il quale può far valere periodi di assicurazione in uno o più Stati membri, che il ricalcolo della prestazione verrebbe effettuato non più come prestazione autonoma nazionale, ma con l'utilizzazione della tecnica comunitaria del prorata.

9. Criteri procedurali

Al fine di avviare le procedure per la concessione di una pensione in regime internazionale a carico del regime speciale per i pubblici dipendenti, l'interessato deve presentare la domanda all'amministrazione di appartenenza, precisando i periodi di attività all'estero ed allegando, in copia, tutta la documentazione in suo possesso.

In prima fase l'amministrazione competente provvederà ad inoltrare immediatamente all'INPDAP, Direzione centrale prestazioni previdenziali, via Ballarini, 42, Roma, le domande per l'indispensabile collegamento con le istituzioni estere, per la compilazione e per lo scambio dei formulari.

Nel caso di carriere miste, l'INPDAP provvederà al necessario coordinamento con l'ente nazionale competente: la pratica verrà istruita in collaborazione con gli organismi esteri dall'ente presso il quale l'interessato può far valere la maggiore anzianità contributiva. le istituzioni estere che non siano in grado di determinare in modo inequivocabile la competenza, potranno rivolgersi indifferentemente all'INPDAP o all'INPS.

Si fa riserva di ulteriori precisazioni e di comunicazioni relative agli altri aspetti dell'estensione (invalidità, distacchi, prestazioni familiari, etc.) nonché alle modifiche del regolamento di applicazione 574/72.