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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Nota 8 gennaio 2002

Prot.n. 11

Oggetto: D.M.19 novembre 2001, n.163 - Cessazioni dal Servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative - Rettifica

A parziale rettifica della C.M.175 prot.n.628/N/2001 del 21 dicembre 2001 con la quale sono state dettate le indicazioni operative per l'attuazione del D.M.19 novembre 2001, n.163, concernente la materia indicata in oggetto, si precisa che i dirigenti scolastici devono indirizzare le domande di cessazione dal servizio, compresa l'eventuale revoca delle medesime non a questo Ministero, ma esclusivamente agli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, considerato che il D.P.R.6.12.2000, n.347, concernente il regolamento sul nuovo assetto del Ministero, demanda alla competenza di detti Uffici la gestione dei dirigenti scolastici, inquadrati con decorrenza 1.9.2000, in ruoli di dimensione regionale, nonché l'esercizio di tutte le competenze in materia.

Pertanto, le domande già prodotte e acquisite da codesti Uffici dovranno essere trattenute da codesti Uffici medesimi, e quelle che, eventualmente, dovessero pervenire al Ministero saranno restituite per i motivi di cui sopra.

Si prega di dare la massima diffusione della presente rettifica.


Circolare Ministeriale 21 dicembre 2001, n. 175

Oggetto: D.M. 19 novembre 2001, n. 163. Cessazioni dal servizio. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. 19 novembre 2001, n. 163, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2002, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.

A) Cessazioni dal servizio

Il D.M. 19 novembre 2001, n. 163, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero, fissa, all’art. 1, il termine finale del 10 gennaio 2002 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio al raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a valere dal 1° settembre 2002.

Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze entro la data del 10 gennaio 2002.

Poiché il compito dell’Ufficio Scolastico a livello provinciale è limitato alla comunicazione della mancata maturazione del diritto a pensione per quanto riguarda il personale dimissionario, le scuole possono fruire della disponibilità delle funzioni immediatamente dopo il 10.1.2002.

Il termine del 10 gennaio 2002 deve essere osservato anche da coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal personale che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

I dirigenti scolastici devono indirizzare le domande di cui trattasi, compresa l’eventuale revoca delle medesime, a questo Ministero, Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione, e al competente Ufficio Scolastico Territoriale di livello provinciale; ove già prodotte, dovranno essere fatte pervenire al predetto Dipartimento e al precitato competente Ufficio Scolastico Territoriale, se in possesso di uffici diversi da questi, facendo, in caso di necessità, fotocopia di dette istanze.

Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare le domande in questione, compresa l’eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità), e, per conoscenza, al competente Ufficio Scolastico Territoriale. Se già presentate, le istanze medesime devono essere inviate all’istituzione scolastica e all’Ufficio Scolastico Territoriale nei termini precisati, qualora gli stessi non ne siano già in possesso.

Una copia dell’istanza di dimissioni volontarie dal servizio, non revocata, dovrà essere rimessa dopo il 10 gennaio 2002 da parte degli Uffici Scolastici Territoriali, per i dirigenti scolastici e, da parte delle istituzioni scolastiche, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario alla competente sede provinciale dell’INPDAP.

Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del d.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, per le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio, qualora esse non siano state revocate, non occorre, come già precisato nella circolare ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, emettere alcun provvedimento formale; le istanze stesse si intendono accettate alla data del 10 gennaio 2002.

Parimenti, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101 non occorre emettere alcun provvedimento formale in casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età.

L’emissione di un provvedimento formale è, invece, richiesta quando le autorità competenti hanno comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2002 e, cioè entro il 9 febbraio 2002, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

Nell’ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento, che rientra, per i dirigenti scolastici, nella competenza del Dipartimento per i Servizi nel Territorio, Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione, e per il personale docente, educativo ed ATA, in quella del dirigente scolastico.

Circa la possibilità per gli interessati di optare per la pensione liquidata con il sistema contributivo si rinvia alle istruzioni contenute nella informativa dell’INPDAP n. 65 del 30.11.2000 reperibile anche sul sito INTERNET del predetto Istituto.

L’art. 2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti. L’accertamento del diritto alla pensione resta, anche per il corrente anno scolastico, nella competenza degli Uffici Scolastici Territoriali a livello provinciale.

In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 1° marzo 2002 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.

Si tenga presente che tale comunicazione, per il personale docente, va fornita per grado di scuola, facendo precedere la scuola elementare e materna per le quali le istruzioni scolastiche hanno l’obbligo di comunicare i dati rispettivamente entro l’8 ed il 28 febbraio.

A tale acquisizione nel SIMPI, compresa la revoca delle dimissioni volontarie in caso di mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno, per il personale docente, educativo ed ATA, le medesime istituzioni scolastiche,

All’inserimento nel sistema informativo degli analoghi dati per i dirigenti scolastici, continuano a provvedere gli Uffici Scolastici Territoriali a livello provinciale.

B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio sino al 1° settembre 2002.

La ristrettezza dei tempi a disposizione per garantire agli interessati la corresponsione della pensione senza soluzione di continuità, rispetto allo stipendio, rende inevitabile il mantenimento, presso gli Uffici Scolastici Territoriali della competenza in ordine agli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza per le cessazioni dal servizio che si verificheranno sino al 1° settembre 2002 comprese, pertanto, anche quelle per limiti di età, per compimento del 40° anno di servizio e per dimissioni volontarie, secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213 dell’8.9.2000 e n. 234 del 19.10.2000.

Con l’occasione si precisa che anche per i casi di liquidazione dell’indennità "Una tantum" in luogo di pensione occorre inviare il prospetto informativo oltre la documentazione specificata nelle stesse circolari n.213 e 234, necessaria per tale forma di trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione, senza l’eventuale mod. L. 322, adempimento che sarà effettuato dalla competente sede Provinciale dell’INPDAP.

Per gli stessi motivi, riconducibili sempre alla ristrettezza dei tempi a disposizione, gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno alla liquidazione del trattamento di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio che avverranno entro la precitata data del 1.9.2002 per infermità non dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza, licenziamento, destituzione, dispensa, incapacità o persistente insufficiente rendimento, superamento del periodo massimo di assenze per malattia di cui all’art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.

C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione.

Si ritiene opportuno rammentare che per le domande di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione di cui alla legge 29/1979 e 45 /1990 e di sistemazione contributiva di cui all’art. 142, comma 2, del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213/2000 e n. 234/2000, si ritiene utile rammentare che non devono essere inviati alle Ragionerie Provinciali dello Stato, per il prescritto riscontro, i provvedimenti emessi sulla base delle suddette istanze presentate entro il 31 agosto 2000 se riferite al personale cessato o cessando nel periodo dal 2 settembre 2001 al 1° settembre 2002, mentre rimane il riscontro in questione se le domande stesse non sono connesse a cessazione dal servizio.

Le domande di valutazione relative all’applicazione degli Istituti di cui sopra recanti data successiva al 31.8.2000 devono essere indirizzate dagli interessati alla competente sede periferica dell’INPDAP e, per conoscenza, alla Scuola di titolarità.

Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno essere fatte pervenire dall’ufficio che ne è in possesso alla competente sede periferica dell’INPDAP dandone comunicazione alla Scuola di titolarità, se diversa da tale ufficio.

Successivamente la sede periferica dell’Ente previdenziale procederà all’istruttoria sulle medesime richieste, chiedendo le notizie occorrenti agli Uffici Scolastici territoriali per l’anno scolastico in corso.

Si precisa, altresì, che qualora una persona abbia prodotto una domanda anteriore al 1° settembre 2000 e un’altra da tale data in poi, la prima istanza va definita secondo le modalità più sopra descritte.

Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalla Sede periferica dell’INPDAP, vanno comunicati i dati retributivi come sono presenti al sistema informativo, con riserva di fornire quelli aggiornati una volta definita la posizione economica degli interessati.

D) Indennità di buonuscita - Liquidazione e riscatto.

L’art. 2, commi 1 e 2, della legge 8.8.1995, n. 335, prevede il passaggio all’INPDAP delle competenze in materia pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al trattamento di fine rapporto, come attività diretta alla compilazione dei modelli PL.1, PL 2 e PR 1.

Pertanto, gli Uffici Scolastici Territoriali vorranno curare, come per il passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione dell’indennità di buonuscita.


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