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Circolare Ministeriale 17 settembre 1938

Prot. n. 12957

Oggetto: Insegnamento facoltativo dello strumento musicale negli istituti magistrali

I programmi d'insegnamento approvati con R.D. 7 maggio 1936 - XV e la circolare 5 ottobre 1936 - XV, n. 5883, prescrivono che l'insegnamento facoltativo dello strumento musicale tanto nel corso inferiore che superiore negli Istituti magistrali sia impartito nella misura di due ore settimanali per classe.

Ora si è constatato che nell'applicazione di tale disposizione i vari istituti magistrali dipendenti non si attengono a criteri uniformi; in taluni istituti si supera, persino, il numero delle ore settimanali disponibili.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare la Vostra attenzione sui criteri che dovranno essere seguiti per quanto riguarda l'insegnamento dello strumento musicale negli Istituti Magistrali.

Premesso che l'insegnamento dello strumento musicale può riferirsi a diversi tipi di strumento (pianoforte, violino, armonium) e che, dato il carattere eminentemente pratico dell'insegnamento stesso, questo non può essere impartito che per gruppi costituiti da un numero limitato di alunni, si dispone quanto segue:

a) le due ore settimanali previste dai programmi per ogni classe debbono essere intese in relazione a ciascun strumento, in modo che l'insegnamento di ogni singolo strumento possa essere impartito nella misura di due ore settimanali per ciascuna classe.
E pertanto, per l'insegnamento di ciascun strumento possono costituirsi tanti gruppi quante sono le classi dell'Istituto;

b) ogni gruppo, per un'ora di lezione, deve essere composto da un minimo di 4 ed un massimo di 5 alunni per il pianoforte e l'armonium; da un minimo di 3 e da un massimo di 4 alunni per il violino. A tali limiti non può, in nessun caso, derogarsi.
S'intende che di ciascun gruppo possono fra parte alunni di classi differenti;

c) per procedere alla formazione dei gruppi si tenga presente quanto stabiliscono i programmi d'insegnamento approvati con R.D. 7 maggio 1936 - XV n. 762 a proposito dello strumento musicale;

d) avendo l'insegnamento dello strumento musicale la precisa finalità di servire con efficace mezzo ausiliario nello studio della musica e canto, ogni professore incaricato dovrà, all'inizio dell'anno scolastico, d'accordo col titolare di musica e canto, compilare un programma didattico in cui vengano coordinati i due programmi ministeriali di musica e canto e di strumento musicale.

Nella compilazione del programma di studio del pianoforte (e dell'armonium), si terrà presente l'avvertenza (secondo comma) dei programmi di esame di musica e canto (esami di ammissione al corso superiore ed esami di abilitazione magistrale) approvati con R.D. 10 ottobre 1937 - XV n. 876.

I criteri esposti alle lettere a) e b) trovano senz'altro applicazione nell'ipotesi normale in cui, tenuto conto della composizione numerica dei gruppi in relazione ai singoli strumenti sia possibile, per il numero dei richiedenti, costituire per ogni strumento, tanti gruppi quanti sono le classi.

Si supponga, ad esempio, un Istituto magistrale con venti classi, nel quale il numero complessivo delle ore settimanali disponibili per ogni strumento sia di quaranta ore (due ore per classe). Nell'ipotesi che gli alunni richiedenti l'insegnamento di un determinato strumento (pianoforte) siano ottanta, tenuto conto della composizione minima dei gruppi per il pianoforte (4 alunni) si potranno costituire venti gruppi e si impiegheranno in tal modo tutte le quaranta ore disponibili.

Nell'ipotesi che gli alunni richiedenti l'insegnamento del pianoforte siano venti, tenuto conto della composizione massima dei gruppi (5 alunni) si potranno costituire venti gruppi, e si impiegheranno anche tutte le quaranta ore disponibili.

Nell'ipotesi intermedie, in cui il numero dei richiedenti l'insegnamento del pianoforte varii tra ottanta e cento alunni si costituiranno alcuni gruppi di 5 alunni ed altri di quattro in modo che il numero complessivo dei gruppi non superi il numero delle classi dell'Istituto.

Ma, accanto all'ipotesi normale, possono presentarsi casi in cui l'applicazione dei criteri suddetti incontri qualche difficoltà.

Tali casi si verificano;

1) quando il numero degli alunni richiedenti l'insegnamento di un determinato strumento sia eccessivo rispetto alle ore disponibili, sicché, tenendo conto della composizione massima dei gruppi per lo strumento stesso, il numero dei gruppi da costituire supererebbe il numero delle classi dell'Istituto. Così, ad esempio, se nella fattispecie di cui sopra, il numero degli alunni richiedenti l'insegnamento del pianoforte fosse superiore a cento.

2) quando il numero degli alunni richiedenti l'insegnamento di un determinato strumento sia scarso rispetto al numero delle ore disponibili, sicché, tenendo conto della composizione minima dei gruppi per lo strumento stesso, possano costituirsi meno gruppi del numero delle classi. Così, ad esempio, se nella fattispecie surricordata, il numero degli alunni richiedenti l'insegnamento del pianoforte fosse inferiore ad ottanta.

Nell'ipotesi di cui al n. 1), non è consentito superare il numero delle ore disponibili, occorrerà, quindi, procedere ad una selezione degli alunni (sempre in base ai criteri esposti alla lettera c), in modo che il numero dei gruppi da costituirsi non superi il numero delle classi.

Nell'ipotesi di cui al n. 2), non è consentito ridurre la composizione minima dei gruppi indicata alla lettera b); si dovranno, pertanto, costituire tanti gruppi quanto è possibile per il numero dei richiedenti. In ogni caso, le ore che nei riguardi di un determinato strumento risultino eccessive, non potranno essere trasferite all'insegnamento di altro strumento.


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