Circolare Ministeriale 30 luglio 1999, n. 187

Prot. n. 354

Oggetto: Applicazione dell’art. 29, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448 – Decreto ministeriale 8 aprile 1999, n. 93

La legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 29, ha stabilito che il Ministero della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, deve provvedere al monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Detta norma è volta sostanzialmente a determinare le modalità per una più oggettiva conoscenza dei flussi di spesa delle predette scuole ed istituzioni, che saranno successivamente indicate con la locuzione "istituzioni scolastiche", anche al fine di stabilire le opportune connessioni con l’andamento della spesa pubblica e favorire, così, una maggiore tempestività degli interventi perequativi, ove se ne verificasse il bisogno. I criteri e le modalità per l’applicazione della surriferita disposizione sono stati definiti con il D.M. datato 8 aprile 1999, n. 93, registrato alla Corte dei Conti in data 16.07.1999 Reg. 2 foglio n. 209. Al fine di agevolare la concreta applicazione del citato decreto si forniscono, qui di seguito, alcune note esplicative, formulate anche in conformità ai dati già assunti al Sistema informativo di questo Ministero (SIMPI) e che saranno forniti ai Provveditorati agli studi ed utilizzati per gli adempimenti incombenti.

  1. Determinazione dei flussi di cassa per l’anno 1999 (art. 1, D.M. n. 93/99).

    La determinazione dei flussi di cassa è assegnata alla competenza dei Provveditorati agli studi e, nella fase di avvio dell’applicazione della norma, alle singole istituzioni scolastiche.

    Un primo adempimento prevede la determinazione dell’incremento del sei per cento, con riferimento ai pagamenti globalmente eseguiti dalle istituzioni scolastiche per l’anno 1997. Tale operazione sarà effettuata mediante l’utilizzo dell’apposita "scheda di monitoraggio" - allegata alla presente in facsimile – riferita ad ogni istituzione scolastica e che prevede adempimenti coordinati delle istituzioni medesime e degli Uffici scolastici provinciali.

    Le schede di cui sopra saranno direttamente fornite dal SIMPI ai Provveditorati agli studi, per il successivo inoltro alle istituzioni scolastiche interessate, e recheranno al rigo sub lettera A) i dati concernenti i pagamenti effettuati nell’anno 1997 in conto competenza ed in conto residui, ad oggi acquisiti al Sistema informativo, rilevati dalla situazione finanziaria allegata al conto consuntivo per l'anno 1997

  2. Adempimenti delle istituzioni scolastiche.

    Le istituzioni scolastiche, previa verifica degli elementi forniti con la scheda in questione, provvederanno ad inserire, ove mancanti, i dati richiesti sub lettera B) della medesima scheda, che riguardano le riscossioni non provenienti dal bilancio dello Stato (ad esempio: contributi degli alunni, contributi degli Enti locali, interessi attivi, contributi provenienti da liberalità, ecc.) rilevabili dalle proprie scritture contabili partitarie sia in c/competenza che in c/residui.

    La differenza tra l’importo indicato alla lettera A) e quello determinato per le lettere B) e C) da iscriversi alla riga sub lettera D), costituisce la base di calcolo per gli adempimenti disciplinati dal citato D.M. n. 93/99, che saranno ugualmente eseguiti da ciascuna istituzione scolastica, secondo le indicazioni riportate alle successive lettere E), F) e G).

    L’importo indicato alla lettera E) costituisce il limite entro il quale, in fase di prima applicazione, le istituzioni scolastiche possono eseguire i pagamenti per l’anno finanziario 1999, previa restituzione della scheda di che trattasi, debitamente compilata per la parte di propria competenza, agli Uffici scolastici provinciali.

    Tale criterio si applica anche per la determinazione dell’entità dei pagamenti, da rendere immediatamente eseguibili, per le istituzioni scolastiche interessate da processi di razionalizzazione, o che abbiano usufruito per l’anno 1997 di assegnazione di fondi da riassegnare ad altre scuole, o da destinare al pagamento di spese relative ad attività riferite a più istituzioni scolastiche.

    Relativamente ai processi di razionalizzazione, è da tenere presente che la scuola accorpante dovrà comprendere nella propria base di calcolo i dati relativi alla gestione dell’anno 1997 della istituzione scolastica soppressa, rilevandoli dalla chiusura dei conti effettuata alla data del 31 agosto del medesimo anno. Analogamente si procederà per le aggregazioni aventi decorrenza dal 1° settembre 1998. In quest’ultimo caso saranno considerati i dati relativi all’intero anno 1997. Gli importi così rilevati saranno inseriti alle righe sub lettere A 1) e B 1) della scheda e dovranno essere sommati, rispettivamente, a quelli delle righe sub lettere A) e B), ai fini della determinazione della base di calcolo della scuola aggregante.

    Ove la scuole soppresse siano state aggregate a più istituzioni scolastiche i dati finanziari in questione saranno ripartiti proporzionalmente in relazione alle classi o sezioni aggregate, od al numero degli alunni, se trattasi di scuola elementare.

    Nel caso di riassegnazione di fondi, ciascuna istituzione scolastica terrà conto della quota di propria pertinenza. Mentre i pagamenti connessi con lo svolgimento di attività riferite a più istituzioni scolastiche saranno rilevati dall’istituzione scolastica che li ha disposti e registrati al rigo sub lettera C) della più volte citata scheda.

    I dati relativi a quest’ultima rilevazione saranno assunti dal Provveditorato agli studi ai fini della determinazione della base di calcolo per le operazioni di propria competenza.

    Si precisa, poi, che ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 1, del decreto in esame, sono esclusi dal limite di cui sopra i pagamenti da disporre, sia in c/competenza sia in c/residui, a carico di finanziamenti derivanti:

    - da leggi di spesa con effetti finanziari che iniziano a partire dall’anno 1998;

    - dalle assegnazioni disposte sulle risorse del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

    - da maggiori risorse finanziarie derivanti dal rinnovo contrattuale del personale del comparto

    scuola;

    - dalle risorse assegnate dal CIPE;

    - da contributi e da finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato;

    - da contributi provenienti dall’Unione Europea, con esclusione della quota nazionale gravante sullo Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

    Gli Uffici centrali nel comunicare l’assegnazione dei fondi ai Provveditorati agli studi avranno cura di precisare se le risorse finanziarie siano o meno da ricomprendere nell’elencazione che precede.

  3. Adempimenti degli Uffici scolastici provinciali.

    Gli Uffici scolastici provinciali, acquisite le schede restituite dalle istituzioni scolastiche, provvedono alla determinazione del limite complessivo, a livello provinciale, dei pagamenti eseguibili per l’anno 1999 dalle istituzioni medesime, come stabilito dal comma 1 dell’art. 1 del D.M. in riferimento.

    Ai fini della determinazione della base di calcolo del predetto limite, gli stessi dovranno tenere conto delle somme indicate alla lettera D) della scheda e di quelle eventualmente riportate dalle istituzioni scolastiche al rigo sub lettera C).

    Il dato scaturente da detta operazione, previa detrazione della sommatoria degli importi determinati dalle istituzioni scolastiche sub lettera E) della scheda, costituisce la restante quota di incremento a livello provinciale per gli interventi di riequilibrio indicati al comma 7 dell’art.1.

    Tenuto conto che la gestione relativa all’anno 1999 è in fase molto avanzata, si ritiene opportuno rimettere alla competenza degli Uffici scolastici provinciali l’utilizzazione dell’intera predetta quota, da destinare alle operazioni di riequilibrio tra le istituzioni scolastiche funzionanti nell’ambito della stessa provincia, fermo restando l’imputazione degli ulteriori finanziamenti nel rispetto della provenienza delle risorse dai pertinenti "Centri di responsabilità".

    I Provveditorati agli studi, nell’assegnazione delle predette risorse finanziarie, daranno priorità ai fabbisogni delle istituzioni scolastiche chiamate a far fronte a situazioni di natura straordinaria, quali ad esempio, le maggiori spese per le supplenze brevi, per gli acquisti relativi al piano di sviluppo delle tecnologie didattiche, ecc.. La condizione di straordinarietà dovrà essere rappresentata con apposita motivata richiesta da parte delle istituzioni scolastiche.

  4. Giacenze di cassa (art. 2, D.M. n. 93/99).

    L’art. 2 del citato D.M. n. 93/99 fissa i limiti delle giacenze di cassa delle singole istituzioni scolastiche per le risorse finanziarie provenienti, a qualunque titolo, dal bilancio dello Stato e depositate presso l’Istituto cassiere.

    In effetti, è previsto che tali giacenze non possono superare il trenta per cento del volume complessivo dei pagamenti che ciascuna istituzione scolastica può effettuare per l’anno 1999, come determinato ai sensi dell’articolo1, comma 2, del decreto in questione. .

    In fase di prima applicazione, tale percentuale è calcolata dalle istituzioni scolastiche sull’importo determinato alla lettera F) della "scheda" ed il relativo importo è iscritto al rigo sub lettera G).

    I Provveditorati agli studi non possono disporre nuove assegnazioni di risorse finanziarie fino al raggiungimento del limite predetto, che risulterà dalla elaborazione prevista nella scheda medesima.

    Le successive assegnazioni finanziarie a reintegro – fermo restando il limite del trenta per cento, come sopra indicato – sono disposte dagli Uffici scolastici provinciali su richiesta delle singole istituzioni, in cui dovrà essere analiticamente specificata la composizione della giacenza di cassa, con riferimento ai finanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato ed a quelli derivanti da altre fonti non ancora utilizzati. A tale richiesta dovrà essere allegata apposita dichiarazione dell’Istituto cassiere, attestante le disponibilità liquide dell’istituzione scolastica, per le verifiche necessarie all’adozione delle determinazioni di merito.

    L’eventuale esigenza di pagamenti per importi superiori alla giacenza di cassa sarà soddisfatta con reintegri frazionati, in misura tale da non superare comunque il limite prefissato del trenta per cento.

    Per dare ordine agli adempimenti di cui al presente paragrafo e per evitare il moltiplicarsi di procedure, le richieste di reintegro possono essere avanzate quando le giacenze di cassa scendono al di sotto del quindici per cento del limite di giacenza.

    In ogni caso, per i pagamenti che le singole istituzioni scolastiche sono chiamate ad effettuare, a fronte di finanziamenti statali, le istituzioni medesime dovranno attingere dalla propria disponibilità di cassa, indipendentemente da come la stessa sia andata formandosi nel corso dell’anno e fermo restando il riferimento esclusivamente ai finanziamenti provenienti dal bilancio statale. Ciò implica che le assegnazioni di fondi disposti dai Provveditorati agli studi su richiesta delle singole istituzioni potranno essere utilizzate indifferentemente, ad esempio, sia per spese relative a supplenze brevi, sia per il pagamento di compensi accessori al personale, sia, per le spese relative al funzionamento amministrativo e didattico ed ecc..

  5. Compilazione della parte seconda della scheda.

    La "scheda monitoraggio" predisposta per l’applicazione del citato D.M. n. 93/99 comprende una seconda parte destinata all’aggiornamento delle situazioni dei pagamenti e delle giacenze di cassa alla data del 30 giugno c.a., la cui compilazione sarà curata dalle istituzioni scolastiche ed utilizzata dagli Uffici scolastici provinciali per gli adempimenti di propria competenza.

  6. Varie.

Il contenuto degli articoli 3, 4 e 5 del D.M. in esame è di per sé sufficientemente esplicativo, e, pertanto, per la loro applicazione, si fa rinvio alla lettura del testo integrale.

Eventuali quesiti potranno essere inoltrati tramite comunicazione di servizio o all’indirizzo di posta elettronica COORD.BILANCIO @ ISTRUZIONE.IT.

Copia della presente circolare dovrà essere riprodotta a cura dei Provveditorati agli studi e trasmessa alle istituzione scolastiche, unitamente alla scheda di monitoraggio.


Allegato 1

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Scheda di monitoraggio dei flussi di cassa DM 93/99

 

Codice istituzione scolastica: _____________________________________

 

PARTE I

Anno 1997 Situazione a sistema

 

A Ammontare pagamenti C/C e C/R L._________________________

 

A1 Ammontare pagamenti C/C e C/R scuola aggregata L. ________________________

 

B Riscossioni no Stato L. ________________________

 

B1 Riscossioni no Stato scuola aggregata L. ________________________

 

C Pagamenti connessi con lo svolgimento di attività

riferite a più istituzioni scolastiche L. ________________________

 

D Base di calcolo per le successive operazioni L. ________________________

D = (A+A1) – (B + B1) - C

 

E Importo pagamenti immediatamente eseguibili nel 1999 L. ________________________

Importo lettera D + 3% di D

 

F Determinazione base di calcolo per limite

Di giacenza di cassa L. ________________________

Importo lettera D + 6% d D

 

G Limite di giacenza di cassa L. ________________________

30% di lettera F

________________________________________________________________________________

 

PARTE II

Anno 1999 – Situazione pagamenti alla data del 30/6/99

 

Totale pagamenti effettuati di cui pagamenti non soggetti a vincolo (fondi non Stato, legge 440/97, etc.)

 

H L._________________ I L. __________________________

 

Anno 1999 – Situazione giacenza di cassa alla data del 30/6/99

 

Cassa totale di cui fondi no Stato

 

L L._________________ M L. __________________________

 

Il Dirigente scolastico



LE FastCounter