Circolare Ministeriale 3 agosto 2000, n. 192

Prot. n. 3835 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali della scuola e dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali - anno scolastico 2000/01

Come è noto, anche all'inizio dell'anno scolastico 2000/01 dovranno svolgersi le elezioni degli organi collegiali della scuola di cui alla parte I, Titolo I, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297.

Si ricorda che la materia è tuttora regolata dalle ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215. 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998.

Nel richiamare le norme contenute nelle ordinanze sopra citate, si forniscono di seguito ulteriori istruzioni.

Consigli di classe, interclasse ed intersezione.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione, e - limitatamente alle scuole secondarie di II grado - dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, avranno luogo entro il 31 ottobre 2000 con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/91.

Negli istituti di istruzione secondaria di II grado, in cui non è prevista in questa tornata elettorale l'elezione del consiglio d'istituto, la componente studentesca rinnova - contemporaneamente all'elezione dei rappresentanti di classe - la propria rappresentanza nel consiglio d'istituto.

Si raccomanda agli uffici competenti di richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici affinché convochino entro il suddetto termine le assemblee di classe per gli adempimenti connessi alla procedura elettorale

Consigli di circolo e d'istituto.

I dirigenti scolastici indicono le elezioni del consiglio di circolo-istituto sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla normale scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione del medesimo nelle scuole di nuova istituzione. Per i consigli non ancora giunti a scadenza, inoltre, indiranno le eventuali elezioni suppletive in presenza di impossibilità di surrogare i membri cessati per esaurimento delle rispettive liste.

Gli uffici competenti nomineranno nelle scuole istituite a decorrere dal 1 settembre 2000 il commissario per l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28.5.1975 fino all'insediamento del consiglio di circolo-istituto.

Si richiamano le norme contenute nell'art. 3 dell'O.M. n. 277 del 17.6.1998 - che ha modificato l'art. 52 dell'O.M. n. 215/91 - le quali disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui deve procedersi all'elezione del consiglio di circolo-istituto, in presenza di modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti in occasione dell'approvazione dei piani di dimensionamento.

Istituti comprensivi.

La nomina del commissario straordinario e l'indizione delle elezioni del consiglio d'istituto devono essere adottate anche per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I° grado funzionanti a decorrere dal 1 settembre 2000.

Si applicano in tali casi le disposizioni contenute nella citata O.M. n. 215/91 e nell'O.M. n.267 del 4.8.1995 (art. 4).

Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti.

Consigli scolastici distrettuali e provinciali.

Come noto, l'art. 8 del decreto legislativo 30.6.1999, n. 233, ha prorogato la validità dei consigli scolastici distrettuali e provinciali funzionanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali territoriali.

Gli uffici competenti, pertanto potranno indire eventuali elezioni suppletive in caso d'impossibilità di surrogare, per esaurimento delle relative liste, i membri cessati dei suddetti organi, secondo le procedure stabilite con le OO.MM. 15.7.1991, nn. 216 e 217. Tali votazioni si svolgeranno contestualmente a quelle relative ai consigli di circolo-istituto.

E' appena il caso di ricordare che per le scuole e gli istituti ubicati nell'ambito territoriale del distretto e della provincia interessati dalle elezioni suppletive, anche la procedura per l'elezione del consiglio di circolo-istituto deve essere attivata (come prescritto dal 6° comma dell'art. 24 dell'O.M. n. 215/91) non oltre il sessantesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, anziché il quarantacinquesimo giorno.

Data delle votazioni.

Gli uffici competenti sono delegati a fissare autonomamente la data delle votazioni degli organi di durata triennale, che dovranno comunque svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle 12.00 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 12 e lunedì 13 novembre 2000.

Consulte provinciali degli studenti.

In occasione delle assemblee per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe, da svolgersi - come sopra specificato - entro il 31 ottobre 2000, gli studenti di scuola secondaria di II° grado eleggono, con la medesima procedura semplificata, di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/91, due rappresentanti per ciascun istituto nella consulta provinciale prevista dall'art. 5 del D.P.R. 9.4.1999 n. 156.

La procedura semplificata si applicherà anche negli istituti in cui si svolgono le elezioni del consiglio d'istituto per tutte le componenti, in modo da consentire il rispetto del termine fissato dal comma 1 del citato art. 5.

Si precisa che hanno titolo ad eleggere due propri rappresentanti nella consulta provinciale anche gli studenti delle scuole paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, le quali definiranno tempestivamente e con adeguata pubblicità le procedure elettorali. Le elezioni dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2000.