Circolare Ministeriale 22 dicembre 1999

Prot. N.45724/BL

Oggetto: Contratti Collettivi nazionali quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 – Artt. 8-9-10 – (S.O. N.150 alla G.U. n.207 del 5 settembre 1998) e del 27.1.1999 – Art.6, comma 4 – (G.U. n.33 del 10.2.99). – Comparto Scuola – anno scolastico 1999/2000)

Permessi sindacali retribuiti

In attuazione dei contratti collettivi nazionali indicati in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per l’anno scolastico 1999/2000.

Nel trasmettere l’allegato prospetto di codesta provincia, contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.99 – 31.8.2000, occorre precisare quanto segue.

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi dell’art.10 del citato Contratto stipulato il 7.8.98 nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico.

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Allo scopo di favorire il proficuo svolgimento delle relazioni sindacali è opportuno che la S.V. concordi con le OO.SS. lo svolgimento degli incontri presso il Provveditorato agli studi, che dovranno tenersi, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro. A tal proposito si richiama l’attenzione sul contenuto dell’art.10, con particolare riferimento al comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7.8.98 indicato in oggetto.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell’allegato prospetto, avessero già usufruito dall’1.9.99 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2000.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi-distacco o semi-aspettativa sindacale si richiama l’attenzione della S.V. sul contenuto del comma 8 dell’art.7 dove è precisato che i citati dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario e dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese".

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il Contratto collettivo nazionale del 27.1.99 all’art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Capi di istituto. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il Contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Nel trasmettere copia di detto contratto si prega di voler provvedere a tutti gli adempimenti di competenza in esso contenuti.

Si coglie l’occasione per far rilevare che la materia dei permessi sindacali retribuiti, nonché dei cumuli sarà oggetto di puntuale verifica attraverso una rilevazione da effettuarsi entro il mese di settembre 2000. Ciò posto, e in attesa di specifiche istruzioni al riguardo, si segnalano fin da ora i dati da comunicare allo scrivente ufficio:

- nome e cognome del personale beneficiario dei permessi;
- codice fiscale;
- qualifica di appartenenza;
- sigla sindacale;
- periodo di fruizione del permesso;
- numero delle ore.

Permessi sindacali non retribuiti.

Nel richiamare l’attenzione della S.V. sulle modalità e procedure previste dall’art.12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all’art.10 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel. 06/58493321-58492604- fax n.06/58493567).


CCNI Permessi Sindacali



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