Circolare Ministeriale 18 giugno 1996, n. 235
Oggetto: Conto consuntivo degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado per l'anno finanziario 1995
Con la presente circolare si impartiscono le consuete annuali istruzioni in ordine alla predisposizione e approvazione del conto consuntivo della gestione, per l'anno finanziario 1995, degli istituti scolastici dal grado preparatorio all'istruzione secondaria di II grado e dei Distretti scolastici.
PARTE PRIMA - Disposizioni comuni
Si ritiene opportuno rammentare, preliminarmente, che i totali delle previsioni definitive delle entrate e delle spese del modello A del conto consuntivo dovranno risultare a pareggio, mentre i risultati differenziali fra accertamenti e impegni determineranno l'avanzo o il disavanzo di competenza dell'esercizio finanziario 1995.
Il conto consuntivo (costituito dall'insieme dei modelli allegati in fac-simile) sarà deliberato dai consigli di circolo e di istituto con la tempestività necessaria a consentire l'approvazione da parte del Provveditore agli studi entro i termini più brevi possibili.
La documentazione viene qui di seguito descritta.
1) Modello A (modello DS per i Distretti scolastici) con annessa relazione del Presidente della Giunta esecutiva, nel quale sono esposti, in termini numerici, i risultati della gestione 1995; alla relazione occorrerà allegare una dichiarazione, sottoscritta dal Capo d'istituto e dal Responsabile amministrativo, attestante l'inesistenza di gestioni fuori bilancio.
2) Modello B per elencazione dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio 1995;
3) Modello C per riassunto del movimento dei residui esistenti al 31 dicembre 1994;
4) Modello C per il riepilogo generale dei residui;
5) Modello E per la situazione finanziaria al 31 dicembre 1995;
6) Modello F per il riassunto generale del movimento amministrativo;
7) Ordini di riscossione (reversali) e ordini di pagamento (mandati) corredati dei relativi documenti giustificativi, debitamente raggruppati per capitolo e articolo di entrata e di spesa e distinti fra gestione di competenza e gestione in conto residui;
8) copia della pianta organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato, con eventuali variazioni (solo per istituti tecnici, professionali e d'arte);
9) prospetto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato in servizio all'1 gennaio 1995, con le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'esercizio e con l'annotazione, per il personale non di ruolo, degli estremi del provvedimento di assunzione (solo per gli istituti tecnici, professionali e d'arte);
10) prospetto di tutte le classi autorizzate e funzionanti e della ripartizione degli insegnamenti con l'indicazione dei nominativi degli insegnanti e del numero degli alunni frequentanti per ciascun classe (solo per gli istituti tecnici, professionali e d'arte);
11) copia delle deliberazioni con gli estremi di approvazione (quando richiesta) riguardanti le variazioni di bilancio, i piani di acquisto, il funzionamento delle sezioni serali ed ogni altra deliberazione che abbia comportato oneri per l'istituto, nonché copia dei provvedimenti relativi al conferimento delle supplenze ed all'istituzione di corsi o classi non previsti dalla pianta organica;
12) copia dei rendiconti degli eventuali corsi aggregati finanziati da altri enti e organizzati dall'istituto;
13) estratto analitico del conto corrente dell'istituto cassiere con l'indicazione dei saldi al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1995;
14) prospetto dimostrativo delle somme riscosse per l'eventuale partecipazione del personale al vitto a pagamento (sezioni alberghiere e convitti);
15) elenco delle giornate di convivenza degli alunni e relativo prospetto dimostrativo della loro partecipazione al vitto a pagamento (convitto annesso);
16) prospetto delle somme versate per oneri previdenziali ed assistenziali sia a carico dell'istituto che a carico del personale, con gli estremi dei versamenti effettuati (solo per gli istituti tecnici, professionali e d'arte).
Diversamente dagli anni precedenti, in applicazione dell'art. 71 del CCNL(Sottoscrizione 4 agosto 1995) per il personale del comparto Scuola, stipulato il 4 agosto 1995, non dovranno essere versate in conto entrate le economie realizzate sui capitoli di spesa destinati alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario e finanziati dal capitolo 1031 dello stato di previsione di questo Ministero.
Si conferma, invece, che devono essere versate in c/entrata del bilancio dello Stato, capo XIII, capitolo 3550, le economie realizzate da istituti tecnici professionali e d'arte sui capitoli di spesa relativi al personale direttivo, docente, educativo ed ATA di ruolo, dopo il passaggio alle Direzioni provinciali del tesoro della competenza all'ordinazione dei relativi pagamenti a mezzo di ruoli di spesa fissa.
Per economie vanno intese le somme rimaste disponibili sui bilanci di detti istituti anche dopo aver effettuato, entro il 31 dicembre 1995, gli eventuali conguagli stipendiali nonché dopo i versamenti dei contributi e ritenute previdenziali ed assistenziali e delle ritenute erariali riferiti al 1995.
Richiamando la C.M. 18 gennaio 1996, n. 23 relativa alle istruzioni sui bilanci delle istituzioni scolastiche per l'anno finanziario 1996, si segnala che eventuali prelevamenti dagli avanzi di amministrazione di economie derivanti dai finanziamenti per l'educazione alla salute e per l'integrazione scolastica della personale handicappata, ove non siano utilizzati nel corso del 1996 per le medesime finalità per le quali furono disposti i finanziamenti, dovranno essere restituiti all'Erario mediante versamento al Capo XIII, cap. 3550 "Entrate eventuali e diverse del Ministero della P.I.".
Un'ulteriore precisazione si rende necessaria con riguardo alle indennità di istituto al personale direttivo e ai responsabili amministrativi che siano riferite agli anni scolastici anteriori a quello in corso e rimaste ancora non pagate.
A tale proposito, per soddisfare le aspettative del personale destinatario, si segnala l'esigenza di ricorrere all'utilizzazione delle economie realizzate dalle scuole sui finanziamenti dell'ex fondo di istituto per l'anno 1996. Ciò non significa, ovviamente, che il fondo di istituto per l'anno 1996 debba essere finanziato per 8/12, stante il fatto che la quantificazione di detto fondo è commisurata ad anno intero.
In caso di impossibilità effettiva del riequilibrio finanziario come sopra individuato, anche a livello di istituzioni scolastiche diverse della medesima provincia, dovrà essere inoltrata alla Direzione Generale del Personale -Ufficio Secondo di Ragioneria- apposita segnalazione con indicazione del fabbisogno residuale effettivo rilevato per le indennità di cui trattasi.
Di contro, e in via transitoria fino al 31 agosto 1996, potranno essere richieste ai competenti Uffici centrali, le somme eventualmente necessarie alla soddisfazione di residui attivi, costituiti a seguito di finanziamenti insufficienti rispetto agli impegni per stipendi al personale di ruolo e per i corrispondenti oneri riflessi.
Per i contributi erogati dagli enti locali e finalizzati all'assistenza agli allievi si conferma che va effettuata la giustificazione di spesa anche secondo le direttive impartite dai concedenti e la documentazione originale resterà acquisita agli atti della scuola, con la precisazione che è ammesso l'invio di copie di detta documentazione ai concedenti che ne avanzino richiesta.
A tale proposito si conferma, altresì, che l'esistenza di eventuali somme non impegnate rispetto a quelle stanziate costituirà, per principio, un residuo passivo dell'istituto nei confronti degli enti eroganti ed esse dovranno restare a disposizione degli stessi in attesa di apposite istruzioni.
Si conferma che dovranno essere iscritte nei residui attivi le somme anticipate dagli istituti e non ancora rimborsate dalle amministrazioni locali per oneri di funzionamento legislativamente posti a carico delle medesime.
Le istituzioni scolastiche divenute autonome dall'1 settembre 1994 presenteranno, ovviamente, un unico conto consuntivo per il periodo 1 settembre 1994-31 dicembre 1995.
Per le istituzioni scolastiche che, perdendo dall'1 settembre 1995 l'autonomia a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, sono divenute sezioni staccate di altre istituzioni scolastiche, dovrà essere, invece, predisposto un conto consuntivo separato per la gestione 1 gennaio-31 agosto 1995, deliberato, a seconda dei casi, dal consiglio di circolo di istituto cessante, dal consiglio di circolo o di istituto delle scuole incorporanti, ovvero da un commissario liquidatore nominato dal competente Provveditore agli studi. Analoghe procedure vanno adottate per gli istituti comprensivi di cui all'art. 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 94, in relazione ai conti consuntivi delle scuole materne, elementari e medie cessate il 31 agosto 1995 per incorporazione o fusione.
PARTE SECONDA - Procedure relative agli istituti tecnici, professionali e d'arte
Il modello A ricalca, ovviamente, la struttura del bilancio di previsione per il 1995 e le tecniche di compilazione restano immutate.
Nella Parte I -Entrata-, alla colonna 9 -Somme rimaste da riscuotere-, gli importi da iscrivere devono essere la risultanza di somme algebriche in cui concorrono:
- riscossioni dei finanziamenti specifici assegnati dal Ministero della P.I., come da precedente colonna 8;
- somme impegnate (somme pagate + somme da pagare) come da colonna 10 della Parte II -Spesa-;
- eventuali prelevamenti dall'avanzo di amministrazione esistente al 31 dicembre 1994, sia se effettuati in sede di previsione iniziale per l'anno 1995, sia se effettuati in corso di gestione.
Come si evince da quanto precede perde significativo valore la previsione definitiva di entrata poiché non potranno essere recati, in consuntivo, residui attivi derivanti dalla differenza fra previsioni definitive e somme riscosse.
Faranno eccezione le somme per le quali risulterà normalmente assicurata l'erogazione a saldo da parte del Provveditorato agli studi o da altri pubblici uffici.
Il modello E, relativo alla situazione finanziaria al 31 dicembre 1995, nella Parte II, espone raggruppamenti di capitoli di entrata e di spesa, introdotti per distinguere, nella complessiva gestione finanziaria, le operazioni finalizzate e vincolate dalle operazioni discrezionali esplicate nell'ambito dell'autonomia.
L'evidenziazione delle quote di avanzo prelevate per l'anno finanziario 1995 consentirà di individuare il grado di utilizzazione delle singole quote rispetto ai singoli capitoli e permetterà, altresì, nell'eventualità di un nuovo avanzo al 31 dicembre 1995, di tenere distinte le quote destinate ad essere reimpiegate per le medesime finalità nell'esercizio 1995 da quelle destinate all'autofinanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.
Il conto consuntivo come sopra composto, dopo l'approvazione del Consiglio di istituto, dovrà essere esaminato dai revisori dei conti che verbalizzeranno apposita relazione con l'espressione di motivato parere in ordine all'approvazione o meno dello stesso.
Si fa presente che, ad evitare ritardi nella procedura di controllo e verifica dei documenti da parte dei revisori dei conti, gli stessi dovranno essere tempestivamente informati della intervenuta delibera di approvazione da parte del Consiglio di istituto.
Gli stessi revisori avranno cura di relazionare separatamente, in occasione dell'esame del conto consuntivo, sui risultati di gestione delle risorse assegnate agli istituti scolastici negli anni dal 1991 al 1995 per le attività di educazione alla salute e di lotta alle tossicodipendenze (stanziamenti di competenza per gli anni finanziari 1990 (C.M. 14 marzo 1991, n. 23), 1991 (C.M. 20 febbraio 1992, n. 47), 1992 (C.M. 22 dicembre 1992, n. 362), 1993 (C.M. 9 aprile 1994, n. 120) e si fa rinvio al pro-memoria allegato.
Analogamente procederanno in ordine all'impiego delle risorse assegnate per le iniziative afferenti l'integrazione scolastica della persona handicappato (attrezzature tecnico-didattico-scientifiche e sperimentazione metodologica-didattica - Lettera circolare n. 251/l/r del 13 novembre 1993 allegata in copia).
Il conto consuntivo modello A, in triplice esemplare, va trasmesso al competente Provveditore agli studi per la prescritta approvazione corredato della deliberazione del Consiglio di istituto, della relazione dei revisori dei conti e degli allegati di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14.
Una copia del conto consuntivo come sopra composto dovrà esser inviata, dopo l'approvazione e a cura dei singoli istituti, alla Ragioneria Regionale dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
PARTE TERZA - Disposizioni particolari per aziende agrarie, speciali e convitti annessi
Il rendiconto dell'azienda agraria e/o dell'azienda speciale è costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico- che riassume i costi e ricavi di carattere generale - da conto esercizio, che riporta i costi e ricavi relativi alle specifiche attività produttive, tale rendiconto dovrà essere predisposto dalla Giunta esecutiva e portato all'esame del Consiglio d'Istituto corredato dai seguenti allegati:
a) relazione illustrativa sui risultati conseguiti;
b) copia del verbale dell'adunanza della Giunta esecutiva nella quale il rendiconto dell'azienda è stato discusso ed approvato;
c) prospetto analitico delle rimanenze di magazzino e del movimento del bestiame;
d) ordini di riscossione (reversali), ordini di pagamento (mandati) con i relativi documenti giustificativi.
Per quanto si riferisce all'azienda agraria dovranno, invece, essere trasmessi al Provveditore agli studi il rendiconto e gli allegati di cui alle lettere a), b) e c). Una copia del rendiconto dovrà essere inviata, dopo l'approvazione e a cura dei singoli istituti, alla Ragioneria Regionale dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
PARTE QUARTA - Procedure relative alle altre istituzioni scolastiche e ai Distretti scolastici
Le disposizioni in ordine al reimpiego delle eventuali economie che si siano verificate nella gestione 1995 sui capitoli di spesa relativi a compensi accessori al personale di ruolo e non di ruolo, già illustrate per gli istituti tecnici, professionali e d'arte, devono intendersi estese anche a tutti gli altri ordini e gradi di scuole.
Analogamente a quanto disposto per i predetti istituti, anche le istituzioni scolastiche in epigrafe sono tenute ad alleare al conto consuntivo una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal capo di istituto e dal responsabile amministrativo circa l'inesistenza di gestioni fuori bilancio.
Per i Distretti scolastici la dichiarazione di cui trattasi sarà sottoscritta dal presidente del Consiglio scolastico distrettuale e dal responsabile dei servizi contabili.
Per le scuole materne statali si confermano le indicazioni fornite con la circolare n. 84, del 10 marzo 1994.
PARTE QUINTA - Istituzioni scolastiche operanti nelle province autonome di Trento e Bolzano
I capi delle istituzioni scolastiche operanti nelle province di Bolzano e di Trento, dopo il riscontro effettuato dai revisori dei conti se e dove previsto, invieranno i conti consuntivi, completi dei relativi allegati e secondo la modulistica prevista:
a) al competente Sovrintendente o Intendente scolastico, che procederà al loro esame per le quote dei bilanci afferenti agli oneri statali;
b) ai competenti organi delle province autonome che potranno approvare i conti consuntivi nel loro complesso dopo la formale approvazione dei Sovrintendenti e degli intendenti scolastici per le quote di cui alla lettera a) che precede.
PARTE SESTA - Istituzioni scolastiche operanti nella Regione Siciliana
Anche per gli istituti scolastici operanti nella Regione Siciliana le istruzioni contenute nella presente circolare trovano attuazione nella parte concernente le entrate e le spese relative al personale e alle attività di educazione alla salute e di integrazione scolastica della persona handicappata poste a carico dello Stato e finanziate da questo Ministero.
Per la parte relativa all'impiego di risorse assegnate dalla Regione Siciliana e dalle province regionali la rendicontazione sarà resa in conformità alle istruzioni che la stessa Regione emanerà in materia.
PARTE SETTIMA
Gli istituti scolastici che in via sperimentale hanno avviato il servizio di cassa attraverso i conti correnti postali nel corso del 1995 sottoporranno all'approvazione dei consigli di circolo e di istituto, oltre alla documentazione illustrata e richiamata nella prima, nella seconda e nella terza parte, anche il prospetto CS allegato in fac-simile alla presente al fine di dimostrare la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, la consistenza di cassa alla chiusura del preesistente conto corrente bancario, la consistenza di cassa al 31 dicembre 1995. A tale proposito si precisa che vanno considerati inclusi nei pagamenti disposti entro il 31 dicembre 1995, con corrispondente riduzione del saldo risultante dall'ultimo estratto conto pervenuto all'istituzione scolastica, gli assegni e i postagiro inviati al competente CCSB con distinte di trasmissione recanti data anteriore o uguale a quella del 31 dicembre 1995, non ancora addebitate.
Di contro, i versamenti sul conto corrente postale dell'istituto che, effettuati prima del 31 dicembre 1995, siano stati riportati in estratti conto pervenuti nel nuovo esercizio 1996, costituiranno entrate riscosse nel nuovo esercizio e, in quanto tali, da registrare sul giornale di cassa dell'esercizio 1996.
Essi allegheranno, altresì, il riepilogo semestrale al 31 dicembre 1995 trasmesso dal competente CCSB nel quale sono riepilogati tutte le riscossioni e tutti i pagamenti che, nel periodo considerato, hanno movimentato il conto corrente postale.
I Provveditori agli studi sono pregati di riprodurre la presente con gli allegati facsimile dei modelli e di diramarla alle istituzioni scolastiche ed ai Distretti scolastici che dovranno provvedere autonomamente alla esatta riproduzione dei moduli nel numero di copie necessario.
ALLEGATI (Omissis)
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