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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Circolare Ministeriale 2 settembre 1988, n. 242

Oggetto: Giornali scolastici Applicazione della legge 8.2.1948, n. 47 "Disposizioni sulla stampa"

Sono stati rivolti quesiti a questo Ministero, da parte di dipendenti istituzioni scolastiche, volti a conoscere la natura giuridica dei giornali scolastici, al fine essenziale di determinare se tale attività sia da ricondurre o meno nel complesso normativo stabilito dalla L. 8.2.1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e in particolare le modalità di individuazione di eventuali responsabilità che possono derivare dalla stampa e dalla diffusione di tali giornali scolastici.
È stato chiesto, inoltre, a questo Ministero, nell'ambito peculiare dell'azione amministrativa esercitata nel settore scolastico, se sia corretto imputare al bilancio delle singole scuole le spese necessarie alla stampa dei predetti giornali. (...)
Per quanto riguarda il complesso normativo sotto il quale ricondurre l'attività di gestione e diffusione dei giornali scolastici questo Ministero ..., ritiene che ai giornali scolastici non sono da applicare le norme dettate dalla legge 47 sopracitata a proposito di giornali e periodici, per ciò che concerne l'obbligo della registrazione presso la Cancelleria del Tribunale e della indicazione del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, ma soltanto quelle dalla legge 47 medesima dettate per gli stampati in genere (Cfr. art. 1 e 2 II comma, della legge 47/1948).
Il giornale scolastico, infatti, quale espressione di attività parascolastica, costituisce un mero strumento didattico culturale, gestito da studenti per lo più minorenni, destinato ad ampliare la loro preparazione culturale e consentirne una migliore resa sul piano didattico. Caratteristica peculiare dei giornali scolastici è la completa delimitazione nell'ambito della diffusione; essi si rivolgono notoriamente al personale della scuola, agli alunni e rispettivi genitori.
Pertanto anche se riprodotto a ciclostile, il giornale scolastico deve essere considerato uno stampato nel senso previsto dall'art. 1 della legge 47 e in esso deve perciò essere unicamente indicato il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e se esiste, dell'editore. Per quanto riguarda l'individuazione di eventuali responsabilità che possano derivare dai giornali scolastici, si deve fare riferimento, a giudizio dello scrivente, alle norme contenute nell'art. 11 della legge 47, secondo le quali per i reati commessi con il mezzo della stampa sono civilmente responsabili gli autori del reato e in solido con questi e fra loro l'eventuale proprietario della pubblicazione e l'editore. (...)
In merito, infine, al secondo quesito, questo Ministero è dell'avviso che le decisioni relative alla gestione e diffusione dei giornali scolastici espressioni come sopra detto di attività parascolastiche, sono di competenza del consiglio di istituto, che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31.5.1974 n. 416 nel fissare i criteri generali per le attività parascolastiche, può deliberare legittimamente l'utilizzazione, anche per la redazione del giornale, delle attrezzature della scuola e dei mezzi finanziari iscritti nei capitoli di bilancio, destinati appunto a tali attività tenendo conto delle proposte dei consigli di classe e del collegio dei docenti.
Tutto ciò premesso, si ritiene di aver esaustivamente indicato le norme cui deve ispirarsi l'azione degli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche, allorché essi, ciascuno per la parte di propria competenza, deliberino la programmazione dei criteri generali e la destinazione di eventuali risorse finanzione o formulino pareri e proposte per la redazione, per la stampa e per la diffusione, limitatamente alle componenti scolastiche, del giornale scolastico, che questo Ministero ritiene strumento importante per la crescita culturale degli studenti.
Una corretta applicazione delle norme diffusamente indicate, soprattutto per quanto riguarda l'ambito di diffusione dei giornali scolastici, consentirà, peraltro, ai presidi, ai docenti e agli alunni impegnati nella descritta attività, di agire legittimamente.


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