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Circolare Ministeriale 24 maggio 1996

Prot. n. 4153

Oggetto: Capitolo 1205 (Equo indennizzo al personale civile ecc.). Applicazione direttiva dell'onorevole Ministro n. 147 del 17 aprile 1996, registrata alla Corte dei Conti il 10 maggio 1996, reg. 1, foglio 122

Com'è noto nella direttiva dell'onorevole Ministro n. 147/96, in materia di procedura da seguire per la liquidazione dell'equo indennizzo nonché per la relativa provvista di fondi, sono contenute importanti novità.
Si rileva innanzitutto che con essa viene disposta una diversa ripartizione di competenze in materia di riconoscimento di infermità e concessione dell'equo indennizzo per il personale docente, educativo ed ATA di ogni ordine e grado amministrato sulla base dei ruoli provinciali.
Detta ripartizione ricalca in linea di massima la procedura seguita in precedenza per il riconoscimento e la liquidazione dell'equo indennizzo in favore del personale non insegnante.
Rimane invece invariata la competenza sulla materia nei confronti del personale direttivo del comparto scuola, che farà capo ai competenti Uffici di questa Amministrazione centrale e del personale amministrativo del Ministero e degli Uffici scolastici periferici che farà capo alla Direzione generale del personale.
Pertanto ogni Direzione, Ispettorato e il Servizio per la scuola materna di questa Amministrazione centrale provvederà, ove non l'abbia già fatto, ad emettere gli appositi decreti di delega ai Provveditori agli Studi, ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/94, ai fini dell'adozione del provvedimento finale dell'equo indennizzo nei confronti del personale docente, educativo ed ATA rientrante nel proprio settore.
Circa le deleghe riguardanti il personale ATA si precisa che le stesse debbono essere concesse dagli organi di vertice di questa Amministrazione centrale competenti per ordine e grado di scuola.
Di conseguenza ogni Ufficio scolastico provinciale in sede di definizione di una o più pratiche di equo indennizzo, segnalerà a quest'Ufficio le relative esigenze finanziarie alle quali, in presenza di disponibilità di fondi, si farà fronte mediante l'emissione di ordini di accreditamento in favore del corrispondente Provveditore agli Studi.
Per quanto concerne invece la copertura delle spese connesse alla liquidazione dell'equo indennizzo al personale direttivo del comparto-scuola si provvederà, come già fatto in precedenza, mediante assegnazioni di fondi ai competenti Uffici del Ministero che i medesimi utilizzeranno sulla base degli autonomi poteri di spesa.
Si pone all'attenzione sia degli Uffici scolastici periferici che di quelli di questa Amministrazione centrale, l'esigenza che sia le somme accreditate che quelle assegnate vengano utilizzate entro l'esercizio al fine di evitare la formazione di residui passivi che, com'è noto, incidendo sulla dotazione di cassa autorizzata per il successivo esercizio, possono compromettere, in modo rilevante, una corretta e fluida gestione del relativo capitolo di spesa.
Si coglie l'occasione per segnalare che per tutte le richieste di assegnazione di fondi, effettuate ai sensi della legge n. 908/60 da parte di diversi Provveditorati agli Studi per far fronte al pagamento di equi indennizzi al personale non insegnante i cui provvedimenti risultano già vistati dalle competenti Ragionerie provinciali, questo Ufficio provvederà quanto prima mediante l'emissione di ordini di accreditamento ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367. Per tutte le altre pratiche riguardanti detto personale, non ancora perfezionate, si seguirà la nuova procedura.
Si ritiene inoltre opportuno che tutte le pratiche già istruite dalle Direzioni generali, Ispettorati e Servizio per la scuola materna vengano definite dai medesimi Uffici (cui saranno assegnate per le relative spese quote di stanziamento secondo le modalità suddette) al fine di venire incontro con maggiore speditezza alle esigenze degli interessati.
Pertanto le richieste di accreditamento fondi da parte degli Uffici scolastici periferici dovranno riguardare esclusivamente le pratiche da questi ultimi perfezionate.
Si segnala infine che ogni quesito circa la corretta applicazione di disposizioni vigenti in materia nonché sulla determinazione della misura dell'equo indennizzo da corrispondere, va rivolto all'Ufficio di questa Amministrazione centrale competente per ordine e grado di scuola.
Le presenti disposizioni trovano applicazione anche presso gli Uffici scolastici provinciali di nuova istituzione ove gli stessi abbiano raggiunto la piena funzionalità. Per quelli invece ancora sprovvisti di una sede definitiva nonché del personale assegnato, in quanto non ancora esaurite le procedure per i relativi trasferimenti, gli adempimenti riguardanti la materia saranno curati dai rispettivi Provveditorati agli Studi la cui circoscrizione territoriale è stata rideterminata per via dell'istituzione delle nuove province.


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