Circolare Ministeriale 24 maggio
1996
Prot. n. 4153
Oggetto: Capitolo 1205 (Equo indennizzo al personale
civile ecc.). Applicazione direttiva dell'onorevole Ministro n. 147
del 17 aprile 1996, registrata alla Corte dei Conti il 10 maggio 1996,
reg. 1, foglio 122
Com'è noto nella direttiva dell'onorevole Ministro n. 147/96, in
materia di procedura da seguire per la liquidazione dell'equo
indennizzo nonché per la relativa provvista di fondi, sono contenute
importanti novità.
Si rileva innanzitutto che con essa viene disposta una diversa
ripartizione di competenze in materia di riconoscimento di infermità
e concessione dell'equo indennizzo per il personale docente, educativo
ed ATA di ogni ordine e grado amministrato sulla base dei ruoli
provinciali.
Detta ripartizione ricalca in linea di massima la procedura seguita in
precedenza per il riconoscimento e la liquidazione dell'equo
indennizzo in favore del personale non insegnante.
Rimane invece invariata la competenza sulla materia nei confronti del
personale direttivo del comparto scuola, che farà capo ai competenti
Uffici di questa Amministrazione centrale e del personale
amministrativo del Ministero e degli Uffici scolastici periferici che
farà capo alla Direzione generale del personale.
Pertanto ogni Direzione, Ispettorato e il Servizio per la scuola
materna di questa Amministrazione centrale provvederà, ove non
l'abbia già fatto, ad emettere gli appositi decreti di delega ai
Provveditori agli Studi, ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del decreto
del Presidente della Repubblica n. 349/94, ai fini dell'adozione del
provvedimento finale dell'equo indennizzo nei confronti del personale
docente, educativo ed ATA rientrante nel proprio settore.
Circa le deleghe riguardanti il personale ATA si precisa che le stesse
debbono essere concesse dagli organi di vertice di questa
Amministrazione centrale competenti per ordine e grado di scuola.
Di conseguenza ogni Ufficio scolastico provinciale in sede di
definizione di una o più pratiche di equo indennizzo, segnalerà a
quest'Ufficio le relative esigenze finanziarie alle quali, in presenza
di disponibilità di fondi, si farà fronte mediante l'emissione di
ordini di accreditamento in favore del corrispondente Provveditore
agli Studi.
Per quanto concerne invece la copertura delle spese connesse alla
liquidazione dell'equo indennizzo al personale direttivo del
comparto-scuola si provvederà, come già fatto in precedenza,
mediante assegnazioni di fondi ai competenti Uffici del Ministero che
i medesimi utilizzeranno sulla base degli autonomi poteri di spesa.
Si pone all'attenzione sia degli Uffici scolastici periferici che di
quelli di questa Amministrazione centrale, l'esigenza che sia le somme
accreditate che quelle assegnate vengano utilizzate entro l'esercizio
al fine di evitare la formazione di residui passivi che, com'è noto,
incidendo sulla dotazione di cassa autorizzata per il successivo
esercizio, possono compromettere, in modo rilevante, una corretta e
fluida gestione del relativo capitolo di spesa.
Si coglie l'occasione per segnalare che per tutte le richieste di
assegnazione di fondi, effettuate ai sensi della legge n. 908/60 da
parte di diversi Provveditorati agli Studi per far fronte al pagamento
di equi indennizzi al personale non insegnante i cui provvedimenti
risultano già vistati dalle competenti Ragionerie provinciali, questo
Ufficio provvederà quanto prima mediante l'emissione di ordini di
accreditamento ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367. Per tutte le altre
pratiche riguardanti detto personale, non ancora perfezionate, si
seguirà la nuova procedura.
Si ritiene inoltre opportuno che tutte le pratiche già istruite dalle
Direzioni generali, Ispettorati e Servizio per la scuola materna
vengano definite dai medesimi Uffici (cui saranno assegnate per le
relative spese quote di stanziamento secondo le modalità suddette) al
fine di venire incontro con maggiore speditezza alle esigenze degli
interessati.
Pertanto le richieste di accreditamento fondi da parte degli Uffici
scolastici periferici dovranno riguardare esclusivamente le pratiche
da questi ultimi perfezionate.
Si segnala infine che ogni quesito circa la corretta applicazione di
disposizioni vigenti in materia nonché sulla determinazione della
misura dell'equo indennizzo da corrispondere, va rivolto all'Ufficio
di questa Amministrazione centrale competente per ordine e grado di
scuola.
Le presenti disposizioni trovano applicazione anche presso gli Uffici
scolastici provinciali di nuova istituzione ove gli stessi abbiano
raggiunto la piena funzionalità. Per quelli invece ancora sprovvisti
di una sede definitiva nonché del personale assegnato, in quanto non
ancora esaurite le procedure per i relativi trasferimenti, gli
adempimenti riguardanti la materia saranno curati dai rispettivi
Provveditorati agli Studi la cui circoscrizione territoriale è stata
rideterminata per via dell'istituzione delle nuove province. |