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GABINETTO

CIRC. N. 263

Prot. n. 13958/BL Roma, 19.4.1997

Ai Sovrintendenti Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la

Provincia di TRENTO

Al Sovrintendente scolastico per la

Provincia di BOLZANO

All'Intendente scolastico per la

scuola lingua tedesca BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la

scuola delle località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi per la

Valle d'Aosta AOSTA

All'Assessore alla Pubblica Istruzione

della Regione Siciliana PALERMO

Al Presidente della Giunta Provinciale

di TRENTO

Al Presidente della Giunta Provinciale

di BOLZANO

All'Assessore alla Pubblica Istruzione

della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

AOSTA

Alle Direzioni Generali, Ispettorati e

Servizio per la Scuola Materna

Oggetto: Calendario scolastico nazionale per l'anno 1997/98.

L'allegata ordinanza n.262/prot.n.13957/BL di pari data, che definisce l'adempimento in oggetto, ha come tratto caratteristico il potenziamento dell'autonomia delle scuole.

Tale circostanza, in relazione anche alle previsioni della legge n. 59 del 15 marzo u.s., ha indotto questo Ministero a fissare nell'unito documento solo i termini essenziali, funzionali al coordinamento generale del sistema scolastico.

In tale contesto il provvedimento che si invia rimette alla responsabilità delle singole istituzioni:

a) di procedere, nel rispetto del vigente contesto normativo, agli adattamenti del calendario che si rendessero opportuni;

b) di decidere sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o quadrimestri motivando la determinazione adottata con speciale riguardo all'esigenza di assicurare momenti ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni anche al fine di una migliore complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa in particolare per colmare situazioni di carenza;

c) di definire il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli allievi nonché degli esami, esclusi quelli di maturità e di licenza di scuola media.

L'ordinanza che interessa viene in pari data rimessa all'organo di controllo e diverrà pienamente operativa soltanto dopo che avrà conseguito il visto e la registrazione, di cui si fa riserva di comunicare tempestivamente gli estremi unitamente ad eventuali modifiche conseguenti ai controlli di legge.

I Sovrintendenti scolastici regionali, nelle more di perfezionamento dell'ordinanza in questione, provvederanno agli adempimenti preordinati all'emanazione dei calendari di loro competenza, tenendo presente che l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza stessa pone come limite per la loro definizione la data del 15 giugno 1997.


IL MINISTRO

LUIGI BERLINGUER


ORDINANZA MINISTERIALE N.262

Prot.n. 13957/BL Roma, 19/4/1997

CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE PER L'ANNO 1997/98


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modifiche ed integrazioni;

UDITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che non si è reso possibile recepire integralmente in relazione alle vigenti disposizioni ed in considerazione anche dell'esigenze di potenziare, con riferimento alla previsione della legge n.59 del 15 marzo 1997, l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

RITENUTA la necessità di emanare l'ordinanza di cui al comma 5 del citato art.74 per l'anno scolastico 1997/98;


O R D I N A

Articolo 1

1 - I Sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le Regioni ed i Consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 1997, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.

2 - Nell'esercizio dei poteri di autonomia e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, i consigli di circolo e di istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico, fermo restando il disposto dell'art.74, 3° comma, del d.lgs. richiamato nelle premesse, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione.
3 - Gli adattamenti al calendario scolastico possono essere volti anche a:

a) organizzare attività curricolari in collaborazione con la Regione e/o con il sistema produttivo;

b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all' esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali, ove indispensabile, l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, di referendum popolari nonchè di eventi straordinari.

4 - Ai fini di cui ai precedenti commi, i Sovrintendenti scolastici, per un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i Provveditori agli Studi della Regione alle quali partecipano anche i coordinatori del Servizio ispettivo regionale.

Articolo 2

1 - Il collegio dei docenti, ai fini della valutazione degli alunni, delibera sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione, con speciale riguardo all'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze. La deliberazione del collegio dei docenti è opportuno che preveda, comunque, adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni, nonchè indicazioni sulle date di svolgimento dei consigli delle singole classi. Resta fermo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n.288 del 31/8/95 in ordine alla scansione quadrimestrale della valutazione degli apprendimenti nella scuola elementare e all'esigenza di assicurare la continuità dell'informazione alle famiglie con incontri a cadenza bimestrale.

2 - E' stabilito direttamente dai Capi d'Istituto, sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonchè degli esami, esclusi quelli di maturità e di licenza di scuola media.

Articolo 3

1 - Nelle scuole e istituti di tutti gli ordini le lezioni hanno termine il 13 giugno 1998.

2 - Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 6 giugno 1998.
3 - Le attività educative nelle scuole materne e le attività didattiche negli altri istituti e scuole hanno termine il 30 giugno 1998.

4 -In data successiva hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano, d'intesa con le Regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norma dell'art. 278 del T.U. citato nelle premesse nonchè nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.

Articolo 4

1 - Gli esami di licenza di scuola media hanno inizio il 17 giugno 1998.

2 - Gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il 24 giugno 1998.

Articolo 5

1 - Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è determinato come segue:

- tutte le domeniche;

- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

- il 25 dicembre, Natale;

- il 26 dicembre;

- il 1° gennaio, Capodanno;

- il 6 gennaio, Epifania;

- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

- il 1° maggio, festa del Lavoro;

- il giorno di lunedì dopo Pasqua;

- la festa del Santo Patrono.


IL MINISTRO

Luigi Berlinguer