Circolare Ministeriale 8 novembre 1999, n. 265

Prot. n. 1088/N1199

Oggetto: Valutabilità, ai fini dei trattamento di quiescenza e di previdenza, del periodo di congedo straordinario richiesto per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Applicazione dell'art. 2 della Legge 13.8.1984 n. 476

Per dovuta conoscenza delle SS.L.L., si rimette copia della nota 22 ottobre 1999 n. 1181 con la quale l'INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - Ufficio 1 - Normativa AA.GG. - ha fatto conoscere il proprio avviso in ordine alla problematica indicata in oggetto.

Alla luce dei contenuto della suddetta nota, si deve ritenere superato quanto disposto con la C.M. n. 183 prot. 13451A/3 del 7 giugno 1985.


 

Nota INPDAP 22 ottobre 1999

Prot. n. 1181

Oggetto: Valutabilità ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza del periodo di congedo straordinario richiesto per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Applicazione dell'art 2 della Legge 13/8/84 n. 476

La Legge 13/8/84 n. 476, contenente norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università, - (i cui relativi corsi sono stati istituiti con il D.P.R.382) - prevede all'art. 2, comma 1, che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della Legge 476/84.

A tal proposito, la ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, con nota di servizio della Div. III n. 146 del 7/1/87, ha stabilito che il proprio personale, iscritto alle Casse Pensioni (attualmente gestite dall'Inpdap), posto in congedo straordinario senza assegni, perché ammesso al corso di dottorato di ricerca, mantiene ai sensi dell'art 2 della Legge 476/84, l'iscrizione previdenziale alle Casse stesse, con versamento dei contributi riferiti alla quota dell'Ente e personale a totale carico dell'Ente e rapportati alla retribuzione annua contributiva goduta dal dipendente al momento della concessione del congedo straordinario. Il versamento contributivo va effettuato con le modalità previste dall'art. 24 del R.D.L. n. 680.

Pertanto, questo. Istituto ha sempre riconosciuto la sussistenza dell'obbligo del versamento contributivo per tali periodi di aspettativa e, conseguentemente ha ritenuto utili, e quindi computabili ai fini dei trattamento di quiescenza e di previdenza, i periodi di congedo straordinario richiesti ed utilizzati per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Si ritiene opportuno citare anche la circolare del Servizio Ispettivo prot. n.2627 del 19/11/87 della ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, che nel diramare le procedure per la compilazione degli elenchi generali dei contributi previdenziali dovuti alle Casse Pensioni, ha ribadito che il personale iscritto alle predette Casse posto in congedo straordinario senza assegni perché ammesso al corso di dottorato di ricerca, mantiene, ai sensi dell'art. 2 della L. 476/84, la iscrizione alle Casse stesse.

Analoga possibilità è concessa anche ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio, concesse dalle Università e Istituti di Istruzione Universitari, ai sensi della Legge 30/11/89 n. 398. Il conferimento delle borse di studio universitarie, che hanno durata biennale non rinnovabile, è previsto per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Pertanto, per gli iscritti a questo Istituto, che fruiscano delle borse di studio, è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi al corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della L. 476/84. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, come dettato dall'art. 6, comma 7 della Legge 30/11/89 n. 398.

L'orientamento fin qui tenuto da questo Istituto, trova giustificazione e fondamento, nella locuzione "è utile", che il legislatore utilizza nell'art 2 della Legge 476/84. A parere di questo Ufficio, il disposto normativo, non suscita perplessità interpretative in merito all'applicazione degli articoli in esso contenuti.

Pertanto, si ritiene, che le procedure utilizzate dalle nostre Divisioni operative, e le relative operazioni previdenziali connesse, nei casi di personale dipendente, collocato in aspettativa, ed ammesso al dottorato di ricerca o vincitore di borsa di studio, siano conformi alle previsioni normative delle Leggi n. 476/84 e n. 398/87.

L'atteggiamento tenuto sin qui dall'Istituto nei confronti dei propri iscritti viene oggi avvalorato da una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, su ricorso di un dipendente di ruolo del Ministero della Pubblica Istruzione. Il citato TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la richiesta del dipendente, e contestualmente ha disposto l'obbligo per l'Amministrazione Scolastica di regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale, mediante versamento dei contributi omessi, per il periodo di durata del corso di dottorato di ricerca, svolto dal ricorrente in qualità di pubblico dipendente.

Si precisa altresì, che le attuali disposizioni in materia di riscatto introdotte con il Decreto Legislativo 30/4/97 n. 184, hanno reso riscattabile il diploma di dottorato di ricerca, nelle ipotesi in cui il relativo corso di studio non sia coperto da contribuzione e quindi altrimenti non valutabile, e pertanto riguarda coloro i quali abbiano svolto tali corsi al di fuori del rapporto di lavoro.

Considerato che con la Legge 335/95 è stata istituita presso l'Inpdap la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, è necessario che le Amministrazioni adottino un comportamento uniforme in materia di trattamenti di previdenza e quiescenza, attenendosi alle disposizioni di massima dettate dall'Istituto.



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