Circolare Ministeriale 24 novembre 1999, n. 284

DIV. I - Prot. n. 7140

Oggetto: Cap. 1461- Sussidi di gestione alle scuole materne non statali- D.L.vo 16 aprile 1994, n.297- art. 339 e seguenti

Si ritiene opportuno impartire anche per l'anno 1999/2000 le istruzioni necessarie a regolare le procedure relative al Cap.1461 in oggetto, concernente "Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione di scuole materne non statali".
Come è noto con D.M. 210 del 10.7.1991 è stata disciplinata la materia dei sussidi alle scuole materne non statali; nel D.M. in parola si fa esplicito rinvio a successive istruzioni dirette ai Provveditori agli Studi, volte a fissare, annualmente, la tempistica degli adempimenti relativi alle varie fasi della procedura finalizzata all'erogazione dei sussidi.

Con la presente diretta ai Provveditori, che ne cureranno la massima diffusione, si intende non solo comunicare tale tempistica, ma anche trasmettere i modelli a stampa che le SS.LL. medesime utilizzeranno per la compilazione degli elenchi di proposte di sussidio nonché fornire precisazioni e chiarimenti utili al fine di evitare errori e contestazioni che rallenterebbero il sollecito espletamento degli atti.

Termini entro i quali devono essere compiuti gli adempimenti previsti dal D.M.210/91 :

Tali termini dovranno essere osservati al fine di consentire il più tempestivo svolgimento delle ulteriori fasi della procedura, finalizzata alla tempestiva erogazione dei contributi. Infatti, la trasmissione tardiva degli atti da parte dei Provveditori agli Studi competenti comporterebbe ritardi su tutta l'operazione complessiva, ponendo in difficoltà gli operatori del settore e i beneficiari del provvedimento.

I Provveditori entro la suddetta data del 15.03.2000 devono trasmettere allo Scrivente - Servizio per la Scuola Materna - Via Carcani, 61 - i seguenti atti :

  1. due elenchi, ciascuno in triplice copia, delle proposte;
  2. le domande e le relative schede, raccolte nell'ordine alfabetico, dei due elenchi ;
  3. due copie della relazione del Provveditore agli Studi al Consiglio Scolastico Provinciale;
  4. il testo, in triplice copia, del parere del predetto Organo Provinciale o, qualora il suddetto Organo non si sia ancora pronunciato, l'indicazione della data nella quale la richiesta di parere è pervenuta al Consiglio Scolastico Provinciale.
I Provveditori entro la data del 15.03.2000 devono, altresì, trasmettere:

Si ritiene utile precisare quanto segue ai fini della compilazione dei modelli a stampa trasmessi in allegato alla presente e finalizzati alla compilazione degli elenchi di cui al n. 4 dell'art.6 del D.M. citato :

  1. le scuole devono essere esattamente comprese in uno dei due elenchi, a seconda della duplice distinzione degli Enti gestori (ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI - COMUNI ). In ciascun elenco dovranno essere evidenziati i totali generali delle scuole, sezioni, alunni iscritti e accolti gratuitamente;
  2. i dati relativi a ciascuna scuola devono essere corrispondenti a quelli riportati nel modello "allegato A" compilato dal gestore o a quelli eventualmente indicati, a seguito di accertamento, dai Direttori Didattici;
  3. nell'apposita colonna deve essere precisata la misura, al lordo della tassa di bollo, del sussidio ordinario assegnato a ciascuna scuola per l'esercizio finanziario 1999. Per le scuole che nel 1999 non hanno avuto sussidio di gestione deve essere indicato il motivo della mancata assegnazione;
  4. negli elenchi non devono essere comprese le scuole che non ammettono gratuitamente alla frequenza e alla refezione, o alla sola frequenza o alla sola refezione almeno una parte dei bambini. In proposito è da rilevare che anche il per il 1999 sono state comprese negli elenchi e proposte per il sussidio scuole che non hanno assistito gratuitamente alcun bambino;
  5. devono essere escluse dalle proposte e, quindi, dagli elenchi le istituzioni che, non conformandosi alle prescrizioni della legge, non siano classificabili come scuole materne e che non siano state autorizzate a funzionare come tali dalla competente Autorità scolastica. E' superfluo ricordare, a tale riguardo, che l'autorizzazione deve essere richiesta da chiunque, Ente pubblico o privato, intenda gestire scuole materne e che l'autorizzazione va revocata in qualunque momento si accerti la sopravvenuta mancanza delle condizioni prescritte dalle norme vigenti per la concessione dell'autorizzazione.

Allo scopo di evitare che le somme accreditate siano trasferite in conto resti dell'esercizio successivo, con il ben noto aggravio di lavoro per gli Uffici provinciali e centrali e al fine di non ritardare la riscossione di una sovvenzione sulla quale fanno affidamento le previsioni di spesa degli Enti e dei gestori, si raccomanda vivamente che sia dato il più sollecito corso alle operazioni di erogazione dei sussidi. Tra l'altro, si segnala l'opportunità che gli adempimenti preliminari all'emissione degli ordini di pagamento siano compiuti non appena ricevuti gli elenchi conformi all'allegato B) e senza attendere l'avviso di esigibilità delle somme accreditate dal Ministero.

Inoltre, nei casi di più scuole gestite dallo stesso Ente o Associazione (D.M.210/91-art.3, punto 4) può essere emesso a favore dei gestori un unico ordine di pagamento per l'ammontare complessivo dei sussidi assegnati alle scuole da ciascuno di essi dipendenti.

Si prega di diramare con la massima sollecitudine le istruzioni necessarie per il puntuale assolvimento degli adempimenti richiamati e previsti dalla presente circolare, avendo cura, in particolare, che i gestori delle scuole materne non statali siano informati al più presto del termine entro cui possono presentare la domanda di sussidio.

Al riguardo, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 241/90, qualora dalla data del ricevimento da parte del Consiglio Scolastico Provinciale della richiesta di parere inoltrata dai Provveditori, decorrano 90 giorni senza che l'Organo consultivo suddetto renda il parere o rappresenti eventuali esigenze istruttorie, questa Amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Al fine di consentire, comunque, un tempestivo esame degli atti da parte dello Scrivente, si ravvisa la necessità che i Provveditori inviino, comunque, contestualmente all'inoltro della richiesta di parere all'Organo consultivo, tutti gli atti utili a questo Servizio, precisando esattamente la data di ricezione da parte dell'Organo consultivo suddetto della richiesta di parere formulata dai Provveditori; successivamente i Provveditori trasmetteranno il parere espresso da tale Organo o comunicazione dell'avvenuto infruttuoso decorso dei novanta giorni.

Anche nel corso dell'istruttoria relativa alle istanze di sussidio per l'anno in corso, si sono rilevate imprecisioni e incertezze circa la data in cui la richiesta di parere è stata acquisita dal Consiglio Scolastico Provinciale; pertanto, si ritiene opportuno ribadire ulteriormente che i novanta giorni di cui all'art. 16 della legge 241/90 decorrono dalla data in cui il Consiglio Scolastico Provinciale riceve la richiesta di parere.

E', quindi, necessario, che i Provveditori nell'inviare la suddetta richiesta di parere adottino procedure di trasmissione degli atti, che consentano con certezza il computo dei novanta giorni.

Infine, si invitano i Provveditori ad inviare allo scrivente, oltre al supporto cartaceo, anche il relativo SUPPORTO MAGNETICO ; per quest'ultimo si fa riserva di successive istruzioni.

Si prega di assicurare ricevuta.


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