Circolare Ministeriale 8 settembre 1989, n. 301

Oggetto: Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio

Introduzione

L'immigrazione è fenomeno che esiste da tempo ma che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni quantitative e connotazioni qualitative che rendono necessario, da parte della scuola, una attenta considerazione ed una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio ed a valorizzare le risorse provenienti dall'apporto di culture diverse nella prospettiva della cooperazione fra i popoli nel pieno rispetto delle etnie di provenienza.

La condizione primaria per realizzare le giuste condizioni di tutela giuridica e di dignità personale per il lavoratore immigrato e per la sua famiglia non può che fondarsi sulla uguaglianza delle opportunità formative: essenziale punto di partenza è, quindi, la scolarizzazione dei giovani immigrati nella fascia dell'obbligo.

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nelle disposizioni di cui all'art. 14 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 che prevede e disciplina l'inserimento nelle scuole italiane di "giovani provenienti dall'estero".

Successivamente tale diritto è stato contemplato dalla Costituzione nonché dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo proclamata dall'ONU il 20 novembre 1959.

Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 722, recante l'attuazione della direttiva CEE n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti; tali disposizioni peraltro circoscrivono la tutela del diritto di accesso a scuole ai figli dei cittadini della CEE. Ulteriori forme di intervento in favore dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie sono stati poi previsti dalla Legge 30 dicembre 1986, n. 943, che detta "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extra comunitari e contro le immigrazioni clandestine".

La citata legge n. 943 prevede, fra l'altro, specifiche iniziative regionali che vanno ad integrarsi con tutto ciò che già in atto, sui diversi territori, per l'esercizio del diritto allo studio. Poiché tale diritto può essere pienamente esercitato solo se agli interventi di competenza dell'Amministrazione scolastica si uniscono gli interventi contestuali e sinergici degli Enti istituzionalmente preposti alla erogazione dei servizi sociali e sanitari di cui alla legge 943/86, appare necessario che i provveditori agli studi attuino le opportune modalità di coordinamento, al fine di promuovere, anche attraverso "protocolli d'intesa", progetti operativi interistituzionali che utilizzino e valorizzino ogni forza presente nel territorio.

Sarà cura dei provveditori agli studi promuovere, inoltre, incontri congiunti con i direttori didattici, i presidi e gli ispettori al fine di individuare ed elaborare strategie operative comuni e assicurare il necessario raccordo fra i diversi gradi scolastici. Sembra opportuno, fra l'altro, sottolineare la funzione della scuola materna la cui fruizione offre insostituibili stimoli ed opportunità sia sul piano cognitivo che su quello socio-affettivo.

L'attuale quadro normativo scolastico offre, d'altro canto, ampie possibilità progettuali.

E' qui appena il caso di ricordare la Legge n. 820/71 (scuola elementare), la Legge n. 517/77 e la Legge n. 270/82 (scuola materna, scuola elementare, scuola media): la applicazione integrata e finalizzata delle citate leggi consente infatti di acquisire risorse operative e di mettere in atto le modalità flessibili di intervento che si rendono necessarie.

Nel sottolineare, inoltre, le particolari possibilità offerte dagli art. 2 del D.P.R. n. 419/74 e art. 3 del D.P.R. n. 419/74, si assicura, da parte di questo Ministero, attenta considerazione per tutti i progetti sperimentali specificamente predisposti.

Le molte e positive iniziative attivate sul territorio nazionale potranno costituire modelli flessibili di riferimento se opportunamente adattate alle diverse situazioni socio-ambientali e culturali specifiche.

Si ritiene opportuno ricordare talune circolari concernenti la materia in questione (ad es., la C.M. 14 giugno 1983, n. 162 in tema di permesso di soggiorno, la C.M. 16 luglio 1986, n. 207) le quali prevedono adempimenti specifici che, nei limiti del possibile, andranno rispettati.

Per quanto concerne l'aspetto organizzativo-didattico si forniscono alcune indicazioni circa i criteri di massima cui dovrà ispirarsi l'attività operativa dei competenti organi scolastici.

1) Problemi e modi dell'intervento scolastico

Per corrispondere convenientemente all'impegno morale e sociale del nostro Paese di garantire alla generalità degli immigrati, anche provenienti da Paesi extracomunitari, l'esercizio del diritto allo studio, la scuola deve preliminarmente aver presenti le condizioni entro le quali esso dovrà esercitarsi. Quelle più incidenti sono: la pluralità delle etnie che connotano il flusso migratorio; le difficoltà di reperimento degli immigrati che ancora non hanno adempiuto all'obbligo scolastico; la carenza o, per alcune etnie, l'assenza di personale docente in grado di comunicare nella lingua materna degli immigrati e di facilitare loro l'acquisizione della lingua italiana.

Appare altresì pregiudiziale che l'intervento della scuola debba essere coordinato con gli interventi che, a norma della Legge n. 943/1986, le regioni promuovono a favore dei lavoratori comunitari e extracomunitari e loro famiglie. Si deve pensare a forme di coordinamento non esauribili nell'ambito meramente organizzativo, bensì miranti ad accrescere i livelli culturali degli immigrati e qualificare la loro partecipazione alla vita della comunità.

E' pertanto opportuno che ogni scuola, alla quale confluiranno immigrati, esperisca - direttamente o in collaborazione con enti, associazioni- iniziative di sensibilizzazione delle comunità e dei gruppi di immigrazione. Occorre infatti creare un clima integrativo valido al fine di rendere consapevoli delle opportunità che la istituzione scolastica offre e delle modalità per fruirne. Insieme si potrà avere la possibilità di guadagnare ulteriore e più adeguata conoscenza dei livelli culturali, dei modelli di comportamento, delle condizioni sociali ed economiche dei gruppi di immigrati. E' palese che queste conoscenze costituiscono un essenziale contributo alla progettazione didattica.

All'afflusso dei soggetti alla scuola consegue l'assegnazione di ciascuno di essi alle classi. Ciò implica la rilevazione della specifica condizione linguistica e culturale di ogni alunno, nonché la disponibilità di docenti idonei.

Una attenta analisi della situazione personale è premessa per un positivo inserimento di quei soggetti nelle classi. Si dovranno distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo nel nostro Paese più remoto: i primi avranno non solo problemi di integrazione linguistica, ma manifesteranno problemi di adattamento alle nuove condizioni di vita. I secondi, di regola, dovrebbero in qualche misura possedere i rudimenti della nostra lingua e dovrebbero non più subire problemi acuti di adattamento ai nuovi costumi.

L'assegnazione degli alunni alle singole classi implica anche una prima ricognizione del livello di maturità culturale. Per i figli dei lavoratori della CEE residenti in Italia il D.P.R. n. 722 prescrive che essi siano "iscritti alla classe della scuola dell'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza". Pare possibile estendere il disposto di questa norma anche agli alunni provenienti da Paesi extracomunitari, con l'avvertenza che sarà necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio con quello del Paese di appartenenza.

A tal fine si rappresenta la necessità che siano avviate le procedure attualmente seguite ivi comprese la delibera del consiglio di classe e la dichiarazione della autorità diplomatica o consolare italiana sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno.

Ove si presentino più alunni immigrati da uno stesso Paese e con analogo livello culturale, potrebbe essere didatticamente proficuo inserirli in una medesima classe, tenendo conto che sarà bene non superare le quattro-cinque unità.

Peraltro gli organi collegiali competenti, previa valutazione di specifiche esigenze e situazioni, indicheranno le soluzioni comunque più opportune, avendo cura di promuovere la partecipazione degli alunni in questione alle attività globali della classe, per evitare che essi rifluiscano in un piccolo gruppo che certamente si segnalerà per forme progredenti di isolamento.

In questa situazione operativa, il problema dei docenti assume particolare rilevanza. La vigente normativa, particolarmente con la Legge n. 270/1982 e con la Legge n. 517/1977, consente la disponibilità di docenti per operare con "alunni che presentino specifiche difficoltà di apprendimento", quando attività educativo-didattiche in tal senso siano specificamente previste nella "programmazione di ciascun circolo didattico". Tuttavia rimane aperto il problema della disponibilità di docenti qualificati, cioé in possesso di requisiti idonei ad affrontare i problemi educativi con alunni portatori di lingua e cultura diverse.

E' auspicabile che nelle località ove si vanno accentuando flussi migratori omogenei - avvalendosi naturalmente del supporto delle rappresentanze consolari - si dia avvio a iniziative accelerate di aggiornamento linguistico e culturale di nostri docenti disponibili, ai quali poi affidare la cura educativa degli alunni immigrati.

2) Orientamenti per l'attività didattica

La programmazione didattica è fattore determinante nelle attività di insegnamento. Ove nella classe siano presenti alunni appartenenti a diversa etnia, la programmazione didattica generale sarà integrata con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni.

Notevole importanza didattica assume il clima relazionale da attivare nelle classi e nella scuola. Gli alunni appartenenti ad altre etnie, specie se di recente immigrazione, debbono trovare stimoli comunicativi dall'intervento di coetanei immigrati (che hanno già qualche consuetudine con la lingua italiana), dalla partecipazione di adulti che sono in grado di comunicare in lingua italiana e nell'altra lingua.

Inoltre, poiché la lingua verbale non è che uno - sia pure il principale- degli strumenti di comunicazione, sarà opportuno incentivare attività di manipolazione di materiale, di costruzione e di attività ludiche tramite le quali gli alunni della classe, dell'una e dell'altra etnia, individuino canali comunicativi efficaci, accendendo nel contempo processi di reciproca acquisizione di espressioni linguistiche verbali.

La scuola obbligatoria non può non avere come obiettivo educativo una sempre più acuta sensibilità ai significati di una società multiculturale. Ciò suggerisce attività didattiche orientate alla valorizzazione delle peculiarità delle diverse etnie.

Sollecitare gli alunni ad accettare e capire quelle peculiarità contribuisce a promuovere una coscienza culturale aperta.