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Direzione Generale per l'Istruzione elementare

C.M. prot. n. 4434 del 31.7.1997

OGGETTO: Personale docente. Sanzioni disciplinari. Avvertimento scritto. Art. 502 del D.L.vo n. 297\1994. Chiarimenti.

E' stato rilevato che, in non pochi casi, la irrogazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto non e' stata preceduta dalla contestazione di addebiti

Ciò, presumibilmente, sull'errato presupposto che trattandosi di una sanzione disciplinare di lieve entità, non sia necessario procedere al predetto adempimento. In tali casi, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, a più riprese, ha ritenuto che la mancanza della contestazione di addebiti determini la illegittimità della sanzione disciplinare inflitta.

Pertanto, al fine di evitare il ripetersi degli inconvenienti sopra segnalatisi ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti al riguardo.

Nell'ambito della scuola materna e della scuola elementare, il direttore didattico, organo competente ad infliggere l'avvertimento scritto ex art.502 del D.L.vo n.297\1994, ove ritenga che la infrazione commessa dal docente possa dar luogo alla sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto, dopo i necessari accertamenti, inizia il procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti.

La predetta contestazione, redatta in forma scritta ed in duplice originale - il primo deve essere consegnato al docente, mentre sul secondo il docente medesimo deve apporre la data, la sottoscrizione e l'attestazione dell'avvenuta consegna - deve indicare in maniera specifica i fatti oggetto del procedimento disciplinare nonché il termine (non superiore a giorni dieci) entro cui l'insegnante può presentare le proprie controdeduzioni scritte.

Il direttore didattico, ove ritenga esaustive le giustificazioni prodotte dal docente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione scritta all'interessato. Ove, invece, ritenga che i fatti contestati siano provati, irroga la sanzione dell'avvertimento scritto nel rispetto dei termini di cui all'art.120 comma 1 del D.P.R. 10\1\1957, n.3.

Il provvedimento disciplinare deve essere adeguatamente motivato: esso deve indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, hanno determinato l'organo competente ad infliggere la sanzione.

Infine, l'atto deve contenere l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere (ricorso gerarchico al Ministro della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art.504 del D.L.vo 297\94, ovvero ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro il termine, rispettivamente, di giorni trenta e giorni sessanta a decorrere dalla notifica dell'atto medesimo).

Si prega di portare a conoscenza delle dipendenti istituzioni scolastiche il contenuto della presente nota.