Circolare Ministeriale 29 luglio 1998, n. 335

 

Prot. 2616

Oggetto: Gestione dell'organico funzionale di circolo e sperimentazione dell'autonomia nella scuola elementare - Anno scolastico 1998/99 - Indicazioni operative.

 

Premessa

Il processo di riforma della scuola elementare, il cui monitoraggio ha registrato esiti significativi nel rapporto al Parlamento del marzo 1996, nella proposta di sviluppo presentata dal Ministro nel novembre 1996, nella diretta consultazione delle scuole e, a conclusione, nella Risoluzione parlamentare del maggio 1997, si inserisce ora a pieno titolo nel contesto generale delle riforme in atto, con particolare riferimento all'imminente avvio dell'autonomia scolastica e alla gestione dell'organico funzionale di circolo.

In questo quadro, gli spazi di discrezionalità decisionale di cui può fruire la scuola elementare sono molto ampi, sia per l'alto tasso di flessibilità e di adattamento alle singole realtà contenuti nella legge n. 148/1990 e nelle disposizioni e istruzioni applicative, sia per le ulteriori opportunità offerte dal Programma di sperimentazione nazionale sull’organizzazione dell’autonomia didattica promosso con il D.M. n. 251/98, che a partire dall'anno scolastico 1998/99 troverà sostegno e incentivo anche sul piano finanziario mediante le risorse stanziate con la legge n. 440/1996 e da utilizzarsi con le modalità previste dalla direttiva n. 252/98.

L’introduzione dell’organico funzionale di circolo, in particolare, costituisce significativa anticipazione di uno dei fondamentali istituti dell’autonomia, che "...demanda al progetto responsabile delle scuole la competenza circa l’impiego del personale nel circolo...nel rispetto degli standard previsti per la scuola elementare" (C.M. n. 53/1998).

Tale anticipazione trova oggi conferma strutturale nei processi previsti dal DPR. n. 233 del 18.6.1998 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15.3.1997, n. 59).

L'autonomia decisionale delle scuole si esercita infatti nel quadro dei fondamentali criteri di qualità del servizio scolastico definiti a livello nazionale, come previsto dall'art. 21 della legge n. 59/1997, e deve garantire comunque un adeguato livello dell'offerta formativa di ciascuna scuola e una reale equivalenza di opportunità per tutti gli alunni.

Con la presente circolare si forniscono pertanto indicazioni essenziali circa i parametri di funzionamento della scuola elementare, sulla base dell’ordinamento vigente e delle innovazioni già diffusamente acquisite sul piano operativo negli assetti della scuola elementare in rapporto alle linee di sviluppo prefigurate dalle norme sull'autonomia e dalle conclusioni della Risoluzione parlamentare del 29.5.1997.

 Dette indicazioni sono qui strutturate in ordine a tre aspetti:

  1. gruppo di insegnamento
  2. tempo scolastico
  3. la sperimentazione in preparazione dell'autonomia e l’ arricchimento dell'offerta formativa.

 

1. Il Gruppo di insegnamento

L’organizzazione didattica della scuola elementare ha come caratteristica fondamentale la pluralità dei docenti che trova concreta realizzazione mediante la costituzione del gruppo di insegnamento, quale garanzia di un curricolo ricco e diversificato, della qualità degli apprendimenti, dello sviluppo armonico ed equilibrato della personalità dei bambini.

 Il gruppo di insegnamento è corresponsabile della guida dei processi di educazione, istruzione e formazione di un gruppo di alunni costituito da due o più classi, nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e degli standard definiti a livello nazionale e dello specifico progetto di circolo definito, per la parte didattica, dal collegio dei docenti.

Soluzioni flessibili nella costituzione del gruppo, che consentano l’uso ottimale delle risorse di personale docente in rapporto ai diversi plessi e contesti educativi del circolo, potranno essere adottate nel rispetto di quanto previsto dallo schema di decreto sulla determinazione degli organici trasmesso con CM n. 190/98 e dai Contratti collettivi decentrati nazionali sulla mobilità e sulle utilizzazioni del personale docente.

Il gruppo di insegnamento è costituito e organizzato in modo da tendere a contenere, per quanto possibile e in particolare nelle prime classi, il numero complessivo dei docenti in relazione educativa con gli alunni, eventualmente con un’articolazione progressivamente più complessa dalle classi iniziali a quelle terminali.

La necessità dell'intervento di insegnanti specialisti potrà essere attenuata riconducendo all’interno del gruppo docente le diverse professionalità occorrenti.

Il gruppo di insegnamento definisce gli obiettivi e le modalità della propria azione in coerenza con le deliberazioni e le decisioni assunte dagli organi di circolo nell’esercizio delle rispettive competenze, in modo da realizzare percorsi più idonei per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in relazione alle specifiche condizioni ambientali e alle esigenze degli alunni. Esso, in particolare, garantisce la modularità e l’unitarietà degli interventi attraverso una progettazione didattica corresponsabile, con stili condivisi di relazione educativa, e secondo i criteri di qualità definiti dalle norme e professionalmente riconosciuti.

Nel gruppo di insegnamento, la suddivisione delle competenze tra gli insegnanti è realizzata per ambiti disciplinari e stabilita secondo i criteri generali adottati dal collegio dei docenti.

Gli eventuali insegnanti specialisti presenti operano in modo unitario e corresponsabile con i gruppi di insegnamento, per garantire la coerenza degli interventi.

In tale contesto, va ribadita l’importanza della piena valorizzazione delle due ore settimanali da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale secondo quanto previsto dal vigente CCNL, agli incontri collegiali dei docenti di ciascun gruppo di insegnamento, per garantire il coordinamento dell’azione educativo-didattica e la definizione di un progetto comune quale base per il contratto formativo con gli alunni e con i genitori previsto dalla Carta dei Servizi.

 

2. Tempo scolastico

La C.M. 116/1996 ha già prefigurato un'organizzazione del tempo scolastico secondo un'ottica progettuale e flessibile nell'intento di assicurare l'aderenza del sistema di istruzione alle esigenze delle singole scuole nel rispetto delle peculiarità locali.

L’autonomia, come si va delineando dal complesso normativo in corso di definizione, consolida ed amplia le indicazioni fornite con la predetta circolare, anche se l’esercizio dei poteri che ne derivano, in ordine all’organizzazione del servizio e alla gestione del tempo scolastico, non può prescindere dai fondamentali parametri stabiliti dall’ordinamento vigente.

Punti di riferimento obbligati sono:

Costituiscono invece variabili di progetto, rimesse all'autonoma determinazione delle singole scuole:

 La Legge n. 148/90 ha previsto una triplice tipologia organizzativa: il tempo normale di 27 o 30 ore settimanali. Il tempo pieno di 40 ore settimanali, il tempo lungo fino a 37 ore.

Nel quadro della flessibilità organizzativa prevista dall’autonomia e dalle modalità di impiego dell’organico funzionale di circolo, è possibile far riferimento ad una gamma di soluzioni riferite al monte-ore annuo calcolato in un minimo di 1.000 ore di attività didattica, al netto delle attività di mensa, pre e post scuola (o di 900 ore ove non vi sia stato ancora attivato l’insegnamento della lingua straniera), ed un massimo di 1.350 ore di permanenza complessiva a scuola. Detti tempi sono calcolati moltiplicando il tempo settimanale di 27, 30, o 40 ore per 33 settimane e arrotondando il totale in rapporto ai 200 giorni minimi di scuola.

La distribuzione settimanale del monte-ore complessivo è deliberata dagli organi collegiali di circolo, tenuto conto di quanto previsto dalle norme sul calendario scolastico e dal D.M. n. 251/98 adottando, se ritenuto opportuno, modelli di tempo scuola settimanale differenziati per durata nel corso dell'anno scolastico.

L’articolazione dell’orario settimanale e la sua organizzazione interna devono in ogni caso rispettare le esigenze complessive di benessere psico-fisico dei bambini e garantire le migliori condizioni per l’apprendimento. Pertanto esso va distribuito necessariamente in orari antimeridiano e pomeridiano, da svolgersi in 5 o 6 giorni.

Per rispondere alla diffusa domanda sociale di aumento del tempo scolastico, le scuole possono anche attivare specifici progetti di ampliamento dell'offerta formativa utilizzando le risorse previste dalla Direttiva n. 252/1998, oppure realizzando progetti integrati con la collaborazione di altri soggetti del territorio, mediante l'adozione degli strumenti di programmazione e di gestione quali ad esempio, accordi, intese, convenzioni.

Il gruppo di insegnamento decide in sede di progettazione didattica, sulla base del piano dell’ offerta formativa di circolo, il tempo da assegnare a ciascuna disciplina, anche nel quadro di progetti didattici trasversali.

Il tempo delle discipline può essere calcolato su base annua, moltiplicando il numero di ore settimanali assegnate a ciascuna di esse per il numero delle settimane di attività didattica, tenendo conto anche di una possibile periodizzazione differenziata dei diversi insegnamenti nel corso dell'anno scolastico.

La collocazione delle discipline e degli interventi dei docenti nel quadro orario dovrà, comunque, tendere ad evitare un'azione didattica eccessivamente frazionata.

Nella gestione del tempo scolastico, la disponibilità di tempi di contemporaneità costituisce una risorsa da valorizzare per l’attivazione di didattiche individualizzate, ai fini del superamento delle difficoltà di apprendimento e degli insuccessi educativi, e per la qualificazione e l’arricchimento dell’offerta formativa. I tempi di contemporaneità possono, infine, rendere possibile, nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti, l'attivazione di figure professionali - a tempo pieno, parziale, periodico - di supporto alla didattica e all'organizzazione della scuola, anche nel contesto delle forme di sperimentazione prospettate dal D.M. n. 251/1998.

 

3. La sperimentazione in preparazione dell'autonomia e l’ arricchimento dell'offerta formativa

La Direttiva n. 252 del 29 maggio 1998 coniuga la sperimentazione dell’organizzazione didattica in preparazione al regime di autonomia, promossa con il D.M. n.251/98, con le opportunità di arricchimento dell’offerta formativa di cui alla Legge n.440/1997 e costituisce lo strumento operativo che permette di sviluppare le potenzialità formative della scuola elementare, mettendo a disposizione risorse aggiuntive.

A titolo puramente esemplificativo, si suggeriscono alcuni possibili oggetti di sperimentazione, in relazione agli aspetti elencati dal D.M. n. 251/1998 e in rapporto alle specifiche finalità e caratteristiche organizzative della scuola elementare:

 

Diffusione e informazione

I Provveditori agli studi sono invitati a diramare immediatamente la presente circolare alle direzioni didattiche delle rispettive province, in modo da consentirne la piena ed efficace utilizzazione a supporto delle numerose azioni di progettazione previste per l’inizio dell’anno scolastico.

Valuteranno altresì l’opportunità di convocare apposite riunioni di servizio con i direttori didattici per approfondire e discutere, avvalendosi della competenza degli ispettori tecnici, le indicazioni della presente circolare ed esaminarne le implicazioni operative.

I direttori didattici, a loro volta, presenteranno la circolare al collegio dei docenti e al consiglio di circolo, in modo che possa costituire un riferimento puntuale per la programmazione educativa e didattica e l’elaborazione dei progetti di sperimentazione in preparazione dell’autonomia.

 

IL MINISTRO