Circolare Ministeriale 7 settembre 1998, n. 376

Prot n. 843/N

Oggetto: Art. 3 - comma 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997 n. 79 convertito nella Legge 28 maggio 1997 n. 140. Liquidazione indennità di fine servizio.

La circolare trasmette la nota con la quale l'I.N.P.D.A.P. ha impartito «disposizioni, affinché al personale che possa vantare quarant'anni di servizio utile all'atto della cessazione dal servizio sia applicata, in sede di liquidazione dell'indennità di fine servizio, la deroga prevista dalla norma indicata in oggetto».

 

Nota INPDAP del 4 agosto 1998

Prot. n. 916/M

Oggetto: Art. 3, comma 5, della Legge 140/97.

Facendo seguito a precorsa corrispondenza, concernente i termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio, si rappresenta che il Ministero del tesoro - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP -, nuovamente interessato dall'INPDAP per una soluzione della problematica posta dalla normativa innovativo in oggetto, stante l'eterogeneità delle categorie iscritte ai Fondi previdenziali ex ENPAS ed ex INADEL, con nota n. 151379 dei 24-7-98, è giunto alla conclusione che «in ragione dell'esigenza di assicurare uniformità di trattamento tra personale iscritto, ai fini previdenziali, a codesto Istituto ed allo scopo di consentire una maggiore speditezza nelle operazioni connesse all'applicazione della norma in argomento, si ritiene, convenendo in generale con l'orientamento espresso da codesto Istituto, che la deroga citata possa operare indistintamente nei confronti dei personale che risolva il rapporto di lavoro con quaranta anni di servizio».

Ciò stante, in favore degli iscritti che vantino 40 anni di servizio utile (compreso l'arrotondamento previsto dall'art. 18 dei DPR 1032/73 e dall'art. 4 della legge 152/68), trova applicazione la disposizione derogatoria in oggetto, senza attendere, cioè, 180 giorni per liquidare l'indennità di fine servizio.