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GAB/V

Prot. n. 16666/BL Roma, 20 giugno 1997

CIRCOLARE N. 388

- Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI

- Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO

- Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di TRENTO

- All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO

- All'Intendente Scolastico per la scuola delle località Ladine BOLZANO

- Alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio la Scuola Materna SEDE

e, p.c.

- Ai Sovrintendenti scolastici regionali LORO SEDI

- Al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. ROMA

- All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d'Aosta AOSTA

- Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta AOSTA

- All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana PALERMO

- Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO

- Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO

OGGETTO: O.M. n. 387 del 20 giugno 1997 concernente integrazioni e modifiche dell'O.M. n. 371/94:

- costituzione graduatorie provinciali di insegnamento nelle nuove province

- continuità del sostegno nella scuola elementare.

Si trasmette l'unita ordinanza n. 387 del 20 giugno 1997 relativa a quanto in oggetto.

Si raccomanda l'immediata pubblicazione dell'ordinanza in questione tenendo, comunque, conto che il provvedimento medesimo viene trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro; si fa riserva di comunicarne l'avvenuta registrazione.

IL CAPO DI GABINETTO


GAB/V

O.M. n. 387 Roma, 20 giugno 1997

Prot. n. 16665/BL

VISTO il D.L.vo 16.4.94, n. 297;

VISTA l'O.M. 371 del 29.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L. 14.12.1995 convertito in legge 15.2.1996,n. 59 concernente l'istituzione di Uffici Scolastici Provinciali del Ministero della P.I. nelle otto nuove province;

CONSIDERATO che dall'anno scolastico 1997/98 è assicurata la piena operatività dei predetti nuovi Uffici Scolastici Provinciali per tutti gli aspetti di competenza;

CONSIDERATO che dal predetto a.s. 1997/98, ultimo anno del triennio di vigenza delle attuali graduatorie provinciali permanenti per le supplenze del personale docente, di cui all'art. 522 del D.L.vo n. 297/94, è ,necessario costituire specifiche graduatorie provinciali per le otto nuove province;

VISTO l'art. 1, comma 72, della legge 23.12.1996, n. 662;

ORDINA

Articolo 1

(Graduatorie provinciali e graduatorie di circolo e d'istituto nelle nuove province)

  1. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per supplenze d'insegnamento delle province il cui assetto territoriale è mutato dando luogo all'istituzione delle nuove province, hanno titolo a presentare domanda di trasferimento esclusivamente nella provincia (o per una delle province) derivata da quella di attuale inclusione.
  2. Il predetto trasferimento ad altra provincia comporta la cancellazione da tutte le graduatorie d'insegnamento della provincia di attuale inclusione e l'inserimento nelle corrispondenti graduatorie provinciali della nuova provincia richiesta, limitatamente agli insegnamenti che in quest'ultima risultano attivati.
  3. Gli aspiranti al trasferimento dovranno indirizzare la relativa domanda, in carta libera, contestualmente sia al Provveditore agli Studi cui si chiede la cancellazione da tutte le graduatorie di supplenza sia al nuovo Provveditore agli Studi cui si richiedono le corrispondenti inclusioni in graduatoria. Tale domanda, in unico esemplare, dovrà essere presentata o inviata esclusivamente al Provveditore agli Studi di attuale inclusione in graduatoria, entro il 15 luglio 1997. Le domande relative alla scuola materna ed alla scuola elementare dovranno recare l'indicazione dei due circoli didattici prescelti ai fini delle supplenze temporanee di competenza dei Direttori didattici, secondo le disposizioni di cui al comma 20 dell'art. 3 dell'O.M. n. 371/94.
  4. Il Provveditore agli Studi nelle cui graduatorie provinciali attualmente figura il personale che ha presentato domanda di trasferimento dispone, tramite il Sistema Informativo, le operazioni di cancellazione di aspiranti dalle proprie graduatorie e le operazioni di trasmissione dati finalizzate alla formazione delle graduatorie dei nuovi Provveditorati agli Studi di cui al successivo comma.
  5. Per ciascun insegnamento attivo nella nuova provincia sono formate graduatorie provinciali ed elenchi per il sostegno in cui le posizioni dei candidati ivi inclusi derivano dalla automatica trasposizione del punteggio e delle precedenze e preferenze loro assegnati nella corrispondente graduatoria da cui si trasferiscono, ivi inclusa l'indicazione di ogni altra situazione influente disciplinata nel'O.M. n. 371/94 e successive modifiche ed integrazioni (riserve di posti, priorità nella scelta della sede, inclusioni in coda di sostegno, etc). Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli. In caso di graduatorie o elenchi per il sostegno esauriti, ai fini di cui al presente comma sono presi in esame le conseguenti graduatorie ed elenchi riformulati ai sensi degli artt. 5 e 13 dell'O.M. n. 371/94.
  6. Le graduatorie provvisorie delle nuove province sono pubblicate entro il 12 agosto 1997; vigono in materia le disposizioni di cui all'art. 12 dell'O.M. n. 371/94.
    1. Per le province di nuova istituzione sono integralmente riformulate le graduatorie di circolo e le graduatorie di istituto relativamente agli aspiranti sia inclusi che non inclusi in graduatoria provinciale, secondo le disposizioni di cui all'art. 20 dell'O.M. n. 371/94 opportunamente integrate con le disposizioni della presente ordinanza. Le relative domande per la scuola secondaria sono presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive secondo le modalità ed i criteri contenuti nell'art. 19 dell'O.M. n. 371/94.
    2. Per la scuola secondaria hanno titolo a presentare domanda:

- per le graduatorie del personale incluso in graduatoria provinciale: gli aspiranti inclusi in graduatoria provinciale ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo il punteggio e la posizione occupata.

- per le graduatorie del personale non incluso in graduatoria provinciale: gli aspiranti già inseriti in graduatorie di non inclusi in graduatoria provinciale in istituti della provincia di origine. Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli; l'inclusione sarà effettuata esclusivamente sulla base dei titoli culturali e di servizio utilmente valutabili, ai sensi delle disposizioni dell'O.M. n. 371/94, per le graduatorie d'istituto relative all'anno scolastico 1995/96.

9. Ai sensi dell'art. 3, comma 14, dell'O.M. n. 371/94, gli aspiranti alle supplenze possono essere inclusi in graduatorie provinciali e in graduatorie di istituto limitatamente ad una sola provincia, a pena di esclusione da tutte le graduatorie. In occasione della presentazione di domande di supplenza alle scuole disciplinate dalla presente Ordinanza, gli interessati dovranno, in aggiunta o in calce ad ogni domanda, produrre dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di aver provveduto a richiedere alle scuole della precedente provincia in cui figuravano inclusi, la cancellazione conseguente al trasferimento di provincia.

10. Gli aspiranti rimasti inclusi nelle graduatorie delle province che hanno dato origine ai nuovi assetti provinciali, i quali, per effetto del confluire di scuole precedentemente richieste nel territorio delle nuove province, abbiano subito una decurtazione del numero delle preferenze espresse (nel limite massimo di 30), hanno facoltà di presentare, in numero corrispondente a quello della diminuzione subita, domande di supplenza ad altri istituti della propria provincia.

Le graduatorie degli istituti che ricevono le predette domande sono conseguentemente integrate collocando gli aspiranti al posto loro spettante in base al punteggio ed alla posizione occupata in graduatoria provinciale.

11. Le domande di trasferimento da una ad altra graduatoria provinciale e le domande di inclusione in graduatoria d'istituto disciplinate dalla presente Ordinanza non sono soggette all'autentica della firma (art. 3, comma 5, Legge 15.5.1997, n. 127).

12. Ove le nuove graduatorie provinciali, costituite ai sensi delle precedenti disposizioni, si rivelino insufficienti rispetto alle disponibilità di posti per le supplenze, il Provveditore agli Studi della nuova provincia interessata potrà attingere alle corrispondenti graduatorie della provincia "madre", previe le opportune intese col relativo Ufficio Scolastico sui tempi e modalità dell'operazione.

In tali casi gli aspiranti interpellati che non accettino la supplenza non sono soggetti ad alcuna sanzione; rimane fermo, comunque, il divieto di cumulo di rapporto di impiego a tempo determinato in più di una provincia.

13. In analogia con le modalità indicate nelle disposizioni di cui ai commi precedenti, nelle province di nuova costituzione sono formati gli elenchi prioritari di insegnamento di strumento musicale di cui al D.M. 13/2/1996 per la copertura dei posti relativi alla sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale.

Articolo 2

(Continuità del sostegno nei Circoli didattici)

1. L'art. 1, comma 72, della legge 23.12.1996, n. 662 dispone che, nelle scuole elementari, è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap.

Con effetto dal prossimo anno scolastico 1997/98, pertanto, i Provveditori agli Studi, per l'attribuzione delle supplenze nei circoli didattici interessati, opereranno in modo da conseguire, nella misura massima possibile, che agli allievi portatori di handicap, durante il completamento del ciclo di studi elementare, sia conservato il medesimo insegnante di sostegno.

2. Ai fini di cui al comma precedente le operazioni in questione - che avverranno con priorità rispetto alle altre tipologie di supplenze - saranno disposte secondo i seguenti criteri:
a) nei riguardi del personale utilmente collocato nelle relative graduatorie speciali che nell'anno scolastico precedente è stato destinatario di supplenza su posto di sostegno in un circolo didattico, sarà confermata, ove disponibile, la medesima sede scolastica;
b) il docente che stipula un contratto a tempo determinato per l'insegnamento di sostegno nella scuola elementare non ha più titolo all'attribuzione di supplenze per altre graduatorie anche se relative ad altri ordini e gradi di istruzione.

La presente Ordinanza viene trasmessa agli Organi di Controllo per il prescritto riscontro.

IL MINISTRO