Circolare n. 707/1997

Oggetto: Art. 7 della legge n. 352 dell'8 ottobre 1997, recante disposizioni sui beni culturali

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212/L del 17 ottobre 1997 č stata pubblicata la legge n. 352 dell'8 dello stesso mese, recante disposizioni sui beni culturali. Di seguito si trascrive l'art. 7 della legge in questione, che interessa, in particolare, le scuole.

«Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti, le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni con le soprintendenze. Le convenzioni fissano le modalitą attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano a elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificitą della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.

Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza.

Al finanziamento della scuola a carico della singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative e le attivitą culturali di cui al comma 7 dell'articolo 2.»

Si pregano le SSVV di informare di quanto sopra le istituzioni scolastiche funzionanti nelle proprie circoscrizioni territoriali.