Circolare Ministero Finanze 23 luglio 1999, n.161

Oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Con risoluzione n. U.C.A./11843/III/3.5.4.1 del 28 ottobre 1998 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso l'avviso che fra gli oneri relativi alle scuole, posti a carico degli enti locali dall'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, rientra anche il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale nuovo orientamento interpretativo modifica quanto sostenuto in passato, da ultimo con risoluzione n. 37/E del 28 febbraio 1997, sulla base della legislazione succedutasi in materia.

Anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge n. 23/96, le spese a carico dei comuni risultavano infatti limitate, per le scuole elementari e medie, alla manutenzione, all'arredamento ed alle dotazioni varie dei locali ed aree, come, peraltro, confermato anche dagli articoli 159 e 190 del Testo Unico approvato con D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con testuali riferimenti a tali spese e dall'art. 107, che per le sole scuole materne statali stabiliva l'obbligo dei comuni di sostenere le spese tutte di gestione, comprensive anche del pagamento della tassa in oggetto.

Successivamente, con l'art. 3 della legge n. 23/96, gli obblighi dei comuni e delle province per le scuole di rispettiva competenza sono stati estesi alle "spese varie di ufficio", fra le quali, in conformitą del parere del Consiglio di Stato n. 1784/96 del 25 settembre 1996, vanno ora senz'altro ricomprese anche le spese (non tributarie) di pulizia (interna),che erano state precedentemente escluse dal predetto Consesso (parere n. 1503 del 3 luglio 1968) dagli oneri comunali unitamente alla tassa, ritenuta non inquadrabile tra le spese d'ufficio ma in quelle di gestione. Pertanto l'onere della tassa rifiuti poteva essere posto a carico delle amministrazioni comunali unicamente per le scuole materne statali ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (poi recepito dal richiamato art. 107 del T.U. n. 297/94), che faceva riferimento alle spese tutte di gestione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il proprio Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con la risoluzione riportata in premessa ha ora chiarito che "fra gli oneri che l'art. 3, comma 2, della legge n. 23/96 pone a carico degli enti locali rientra anche la tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani" in quanto detta norma, oltre alle "spese varie di ufficio" (che di per sč gią costituisce espressione generica e comprensiva), obbliga il comune a sostenere gli oneri per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua, del gas e del riscaldamento, con un'elencazione da ritenere esemplificativa e non tassativa.

In effetti, il legislatore ha inteso riferirsi a tutte le spese necessarie al funzionamento delle scuole "al di lą delle spese di ufficio propriamente dette". Ulteriore conferma dell'assimilabilitą della tassa rifiuti agli oneri di competenza degli enti locali č, secondo la risoluzione della Presidenza del Consiglio, l'indicazione espressa nell'art. 3, comma 2, in esame delle spese "per la provvista dell'acqua", che includono anche il pagamento del tributo connesso (canone di fognatura e depurazione).

Appare pertanto necessario fornire chiarimenti sugli effetti procedurali e gestionali dell'onere che i comuni sono tenuti a sostenere non pił solo per le scuole materne statali, ma anche per le scuole pubbliche elementari e medie. Per quanto riguarda gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 191 del T.U. n. 297/94, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche nonchč i convitti e le istituzioni educative statali (art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 23/96), sono obbligate al suddetto onere le province nel cui ambito hanno sede le scuole medesime.

Conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 3/99 del 14 gennaio 1999, diramata dal Ministero dell'Interno, gli oneri derivanti dall'obbligo in questione, operante dal 1 gennaio 1997 ai sensi del comma 4 bis aggiunto con la legge n. 431/96 all'art. 3 della citata legge n. 23/96, rimangono per le annualitą 1997 e 1998 a carico del Ministero della pubblica istruzione che, a seguito di accordo recepito in sede di Conferenza Stato-Cittą in data 15 marzo scorso, si č dichiarato disposto ad accollarsi definitivamente la spesa gią sostenuta ed il pagamento della tassa ancora dovuta per tali annualitą.

Circa le modalitą di adempimento dell'obbligo in esame da parte degli enti locali, a decorrere dal 1999, si precisa che:

1) la scuola rimane soggetto passivo dei rapporti tributari principali e accessori per cui il comune, al fine di evitare l'estinzione per decadenza dei crediti propri (tassa ed addizionali ex Eca) e della provincia (tributo provinciale), deve provvedere alla tempestiva iscrizione a ruolo (se del caso previa notifica dell'accertamento) ed alla notifica della cartella di pagamento ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni;

2) sulla base della predetta cartella, trasmessa dalla scuola al Servizio di istruzione pubblica del comune o della provincia, sarą provveduto alle regolazioni contabili interne per i crediti propri ed agli adempimenti nei confronti del concessionario della riscossione nonchč ad assolvere al debito del comune verso la provincia (tributo provinciale) e della provincia verso il comune (tassa rifiuti ed addizionali ed Eca).

Ovviamente i comuni che abbiano previsto con norma regolamentare l'esenzione integrale dalla tassa, motivata dall'interesse della collettivitą locale all'adeguato svolgimento dell'attivitą delle scuole pubbliche che dispongano di bilanci esigui (v. circ. n. 6 del 1990 del Ministero dell'Interno) sono sollevati dai predetti adempimenti, fermo restando l'obbligo di copertura ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.lgs. n. 507/93.

Le Direzioni regionali delle entrate vorranno fornire assistenza nella materia agli enti locali interessati, curando anche la trasmissione della presente ai comuni rientranti nel proprio ambito territoriale.



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