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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale

Circolare Ministero Lavoro e Previdenza Sociale 3 dicembre 1996, n. 161

Oggetto: Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33 commi 3 e 5. Sentenza 18-29 luglio 1996, n. 325 della Corte Costituzionale

Come è noto l'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede alcune agevolazioni destinate ai lavoratori che assistono figli e parenti disabili nonché ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità.

Fra tali benefici vi è quello previsto dal comma 5, che consente al genitore o al familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Tale disposizione ha creato alcuni dubbi a livello interpretativo cui la sentenza 18-29 luglio 1996, n. 325 della Corte Costituzionale fornisce una prima risposta.

In particolare le maggiori perplessità si incontrano sul requisito della convivenza nel senso che essa veniva intesa erroneamente come dato anagrafico piuttosto che come situazione di fatto. Minor rilievo era, viceversa, attribuito al presupposto della continuità dell'assistenza carente in tutte quelle situazioni nelle quali fosse richiesto un trasferimento da sedi notevolmente distanti dal luogo nel quale risiede la persona da assistere.

La sentenza citata ha fornito, in sostanza, un'interpretazione più restrittiva della norma, nel senso che ai fini della salvaguardia dell'assistenza il concetto di convivente è da intendersi in senso effettivo e non solo anagrafico.

Analoga soluzione è da accogliersi riguardo ai permessi previsti dal comma 3 dell'art. 33, è pertanto non possono essere concessi tali benefici ai dipendenti che lavorano in sedi notevolmente distanti dalla località nella quale risultano anagraficamente residenti assieme al disabile.

Riguardo alla possibilità di cumulare i benefici previsti dal comma 6: cioè le due ore giornaliere (o un'ora quando l'orario di lavoro sia inferiore alle sei ore) con i tre giorni di permesso mensile si ribadisce l'avviso - già espresso con circolare 59/96 della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro - dell'alternatività dei benefici.

Si conferma infine l'orientamento favorevole alla frazionabilità in permessi orari dei tre giorni di cui al comma 3 citato, già espresso con circolare n. 70/94, sottolineando tuttavia che il frazionamento non può portare al superamento delle 18 ore mensili. Con l'occasione si invia, inoltre, copia del recente parere del Consiglio di Stato n. 370 del 23 ottobre 1996 che, rispondendo a quesiti posti da questa amministrazione, ha fornito ' ulteriori precisazioni riguardo al diritto alle agevolazioni del comma 3 dell'articolo 33 per padre lavoratore dipendente quando la madre non sia lavoratrice dipendente.


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