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Circolare 23 gennaio 1990, n. 259Oggetto: Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" Si fa riferimento alla circolare n. 170, protocollo n. 5171652/A.2.50 in data 18/11/1977, concernente provvidenze a favore degli invalidi. Con la legge di cui all'oggetto sono state emanate disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ed il Ministero dei lavori pubblici, così come previsto dal 1° comma dell'art. 1 della legge stessa, ha fissato, con decreto del 14/6/1989, n. 236, le "prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata etc.". I provvedimenti sopra indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23/6/1989. In particolare nei rilasciandi titoli concernenti concessioni per stabilimenti balneari o comunque strutture connesse alla fruibilità della balneazione, sarà inserita un'apposita clausola la quale prescriva l'obbligo, da parte del concessionario, di apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotte od impedità capacità motoria o sensoriale, nonché di rendere la struttura stessa "visitabile" nel senso specificato dall'art. 3.1 del decreto 236/89 sopra citato, soprattutto in funzione dell'affettiva possibilità di balneazione, attraverso la predisposizione di appositi "percorsi orizzontali"
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