Circolare Ministero Tesoro 16 ottobre 1996, n. 63

Prot. n. 193711

Oggetto: Ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici

Come è noto con circolare n. 46 in data 8 agosto 1995, in relazione all’ampio processo di privatizzazione in atto di diversi istituti regolanti i rapporti della Pubblica Amministrazione, la scrivente ha emanato istruzioni in ordine alla possibilità per i dipendenti statali di contrarre prestiti da estinguere mediante l’istituto della delegazione, nel rispetto dei seguenti vincoli:

che le delegazioni siano rilasciate a favore di uno degli istituti di cui all’art.15 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 (istituti di credito e previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, Istituto nazionale delle Assicurazioni, società di assicurazione legalmente esercenti, istituti e società esercenti il credito, escluse quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, casse di risparmio e monti di credito su pegno):

che le ritenute delegate non superino i limiti previsti dal citato testo unico;

che venga stabilito preventivamente, mediante apposita convenzione fra le amministrazioni e gli istituti, l’onere da porre a carico di questi ultimi, pari al costo delle risorse umane e informatiche impiegate.

Attesa l’esigenza di conseguire una corretta ed uniforme applicazione dell’istituto in parola questa Ragioneria Generale dello Stato ritiene di precisare in proposito che le deleghe di cui sopra, consentite per venire incontro alle esigenze del personale dipendente, debbono intanto essere limitate ai suddetti prestiti, al pagamento di premi di assicurazione sulla vita o per la copertura di rischi professionali ovvero per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell’assicurazione generale obbligatoria.

Eventuali altre possibilità devono essere attentamente vagliate dalle Amministrazioni tenuto conto che l’oggetto della delega non può che riguardare esigenze del personale meritevoli di considerazione (non sono da accogliere ad es. deleghe di pagamento per l’acquisto di beni o servizi di ordinario consumo o per l’assicurazione auto).

Occorre altresì rammentare che per quanto concerne le cessioni e delegazioni previste dalle vigenti norme esiste un obbligo legale di dar corso alle stesse a titolo gratuito; le delegazioni in argomento, invece, rientrano nell’esercizio del potere discrezionale e pertanto, oltre a tener conto che il servizio va reso a titolo oneroso, le Amministrazioni sono tenute a valutare, di volta in volta, se la stipula di nuove convenzioni a fronte del rilascio delle delegazioni in parola possa comportare intralci al normale svolgimento dei compiti istituzionali.

Con l’occasione si rappresenta che le deleghe rilasciate all’INA, rientrano ora fra quelle "facoltative", per effetto della sua intervenuta privatizzazione e vanno conseguentemente regolate sulla base delle disposizioni recate dalla presente circolare.

Con riferimento ai limiti della delegazione si chiarisce che:

la quota delegabile è pari al quinto dello stipendio mensile comprensivo dell’indennità integrativa speciale al netto delle ritenute di legge, inclusa l’I.R.P.E.F.;

in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione garantita dal fondo di cui all’articolo 16 dello stesso T.U. n. 180/1950 e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l’Amministrazione (ritenute per il pagamento di quote del prezzo o della pigione di alloggi popolari, di cui all’art. 58 dello stesso T.U., ritenute sindacali etc.), non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio determinato come al punto 1);

la ritenuta delegata per ottenere prestiti è compatibile con quella per cessione entro il limite complessivo al punto 1).

Quanto ai contenuti delle predette convenzioni, è opportuno che in esse siano incluse, per ragioni di uniformità, di cautela e di semplificazione procedurale oltre alle clausole sopra evidenziate anche le seguenti:

-durata della convenzione e facoltà di recesso:

-in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell’applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell’art. 3 del r.d.l. del 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute d’ufficio per morosità ex artt 60, 61 e 62 T.U. 180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata su convenzione continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione;

-l’Amministrazione non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi;

-per tutto quanto non previsto dalla convenzione si applicano i limiti di cedibilità di cui alle disposizioni del D.P.R. 180/50;

-l’onere da porre a carico del delegatario è pari al doppio dell’importo applicato dall’Ente Poste per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente L:1000 x 12 mensilità x 2); contestualmente alla stipula della convenzione deve essere anticipata dal delegatario una somma pari all’onere annuo corrispondente a un numero minimo di deleghe, concordato tra i contraenti;

-il versamento delle quote ritenute avviene mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamento al c/c postale del delegatario; qualunque sia l’articolazione organizzativa del delegatario stesso deve essere inderogabilmente indicato un solo c/c postale a livello nazionale cui far affluire gli importi ritenuti ai deleganti.

La delegazione rilasciata dall’impiegato, autenticata dal capo dell’ufficio di appartenenza, deve essere trasmessa, a cura del medesimo ufficio, in duplice esemplare all’ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio, il quale provvede alla trattenuta e al successivo pagamento a favore del delegatario. Un esemplare della delegazione viene inviata al delegatario per accettazione.

Per le partite in carico alle Direzioni provinciali del Tesoro, le convenzioni, stipulate dalle Amministrazioni o Enti interessati e i soggetti delegatari, vengono trasmesse, unitamente al provvedimento di autorizzazione all’applicazione delle ritenute delegate da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del Tesoro, che ne cura la trasmissione ai medesimi Uffici.

Le convenzioni stipulate da uffici provinciali ordinatori primari di spesa vengono dai medesimi trasmesse alle coesistenti Direzioni provinciali del Tesoro, unitamente al suddetto provvedimento di autorizzazione, per le conseguenti operazioni.

Le delegazioni rilasciate dagli impiegati amministrati mediante ruoli di spesa fissa, perfezionate come sopra indicato, vengono inviate dagli uffici di appartenenza alle Direzioni provinciali del Tesoro le quali provvedono all’applicazione secondo le modalità dianzi precisate.

Quanto agli aspetti fiscali, le convenzioni in parola devono essere assoggettate a registrazione solo in caso d’uso.

Le somme dovute dai soggetti delegatari sono versate, in via anticipata , sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, per essere introitate al Bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 2368 del Ministero del Tesoro. Successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno i medesimi soggetti delegatari provvedono con le suindicate modalità al versamento delle somme dovute per l’onere da sostenere nell’anno in corso, riferito, anche al maggior numero di deleghe effettivamente attivato nell’anno precedente, comprensivo, in tal caso, del conguaglio per tale periodo.

Un esemplare della attestazione del bollettino di c/c postale deve essere inviata, a cura del versante, all’ufficio che ha stipulato la convenzione, da conservare in allegato alla convenzione stessa.

Gli ufficio interessati, sulla base delle attestazioni ricevute, provvedono a compilare ed inviare alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Viterbo un elenco nominativo dei versanti con gli estremi dei versamenti effettuati.

Per i versamenti in questione la suddetta Sezione di tesoreria provinciale emette quietanza cumulativa da inoltrare alla locale Ragioneria provinciale dello Stato.



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