Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio IX

Nota 10 luglio 2007

Prot. n. AOODGPER.09/13930/B/4

Oggetto: Personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato - art. 1, comma 218, legge 23.12.05 n. 266 (legge finanziaria 2006) – sentenza n. 234/07 della Corte Costituzionale

Si fa seguito alla nota n. 5984/B/4 del 23.3.07 e si comunica che la Corte Costituzionale con sentenza n. 234/07 – Presidente: Bile, Relatore: Quaranta - depositata il 26.6.07 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 266/05 sollevate da vari Giudici in riferimento a diversi articoli della Costituzione: la sentenza è pubblicata nel sito della Corte Costituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori


Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio IX

Nota 23 marzo 2007

Prot. n. A00DGPER.09/5984/B/4

Oggetto: Contenzioso in materia di personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato

Si informano codesti Uffici che le Corti d’Appello di Campobasso, Napoli, Lecce, hanno emesso sentenze favorevoli all’Amministrazione in materia di inquadramento giuridico-economico del personale in oggetto, riconoscendo la natura di interpretazione autentica del comma 218 dell’art. 1 della L. 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006), in relazione all’art. 8, comma 2, della L. n. 124/99 (sentenze n. 309/2006, 6021/2006, 984/2006).
L’orientamento dei giudici di secondo grado si pone in netto contrasto con quello espresso in prevalenza in primo grado da diversi Tribunali che, com’è noto, hanno accolto i ricorsi affermando - per contro - la natura innovativa del comma 218, negandone pertanto l’efficacia retroattiva e, in qualche caso, rinviando la questione alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale.
Nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, è evidente che nei giudizi d’appello avverso le sentenze sfavorevoli in primo grado debba tenersi conto dell’orientamento favorevole delle Corti succitate; al riguardo, si pregano codesti Uffici di prestare particolare attenzione nell’interessare le Avvocature distrettuali alla proposizione degli appelli per evitare che le sentenze dei Tribunali, depositate, ma non notificate, divengano definitive (sono state infatti notificate a questo Ministero numerose sentenze ad oltre un anno di distanza dalla data del deposito).
Inoltre, per quanto riguarda le sentenze sfavorevoli di alcune Corti d’Appello pronunciate prima dell’emanazione della Legge Finanziaria, si pregano codesti Uffici di voler presentare richiesta di ricorso in Cassazione.
Si allega la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 309/2006.

Il Direttore Generale
F.to Giuseppe Fiori


Sentenza Corte Appello Campobasso 309/06


Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio XI

Nota 9 ottobre 2003

Prot. n. 3128/03

Oggetto: Contenzioso relativo all'inquadramento del personale ATA trasferito dagli EE.LL. allo Stato - art. 8 della l. 124/1999

Facendo seguito alle note di questo Ufficio nn. 1641 e 2740 in data, rispettivamente, 16 maggio e 5 settembre 2003, si informano codesti Uffici che la Corte d'Appello di Torino ha accolto, con la sentenza n. 877/03 che si allega, la tesi sostenuta dall'Amministrazione ed ha, pertanto, respinto, in sede di appello, il ricorso proposto dal personale in oggetto per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza.

Il Dirigente
Walter Vitali


SENTENZA N. 877/03
CRON. 3765/03
R.G.L. 326/2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI PRESIDENTE
Dott.ssa Rita MANCUSO CONSIGLIERE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.ro (omissis) promossa da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore e DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO di VALENZA, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliataria in corso Stati Uniti n. 45.

APPELLANTI

CONTRO

(omissis)

APPELLATA

Oggetto: Categoria e qualifica.

CONCLUSIONI

Per gli appellanti:

In accoglimento del proposto appello ed in riforma della impugnata sentenza, (omissis), respingersi, perché infondate, le domande tutte proposte dalla (omissis). Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Per l'appellata:

Adversiis rejectis, dichiararsi le eccezioni e le argomentazioni del Ministero infondate in diritto e conseguentemente respingersi l'appello con conferma dell'appellata sentenza. Diritti ed onorari di appello, maggiorati di rimborso generale spese, Cpna 2% ed Iva come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Alessandria (omissis) conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché la Direzione Didattica I° Circolo di Valenza esponendo che alla data di entrata in vigore della legge 3.5.1999 n. 124 era dipendente della Provincia di Alessandria con qualifica di collaboratore scolastico, in servizio presso la Direzione didattica convenuta e, per effetto dell'art. 8 l. cit., era stata trasferita alle dipendenze dello Stato con decorrenza dal 1°.1.2000, continuando a svolgere le originarie mansioni presso la stessa Direzione; che, ai sensi del predetto art 8, 2° comma, aveva diritto al riconoscimento "ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza”, mentre le era stato riconosciuto soltanto il c.d. maturato economico, cioè l'anzianità equivalente al trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza; chiedeva pertanto la condanna delle parti convenute al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, oltre interessi e rivalutazione.
Costituendosi in giudizio, le parti convenute eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestavano il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 13.12.2002 il Tribunale adito dichiarava il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Alessandria ai fini della progressione economica stipendiale nel comparto scuola e, per l'effetto, condannava le parti convenute al pagamento delle relative differenze stipendiali a decorrere dal 1°.1.2000, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Avverso detta sentenza interponevano appello congiuntamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Direzione Didattica I° Circolo di Valenza, con ricorso depositato il 20.2.2003, (omissis) chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.
La parte appellata, costituendosi, resisteva al gravame. All'udienza del 3.7.2003 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Alessandria, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è pervenuto all'accoglimento del ricorso sulla base delle seguenti considerazioni o l'inquadramento del ricorrente sulla base soltanto del maturato economico e non anche dell'anzianità di servizio è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, L. 124/1999, il quale prevede il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza sia ai fini giuridici che economici; o le considerazioni svolte dalla difesa dei convenuti circa la mancanza della necessaria copertura finanziaria sono inconferenti siccome relative ad aspetti extragiuridici; o l’accordo sottoscritto tra l'ARAN e le OO.SS. in data 20.7.2000 e recepito nel Decreto Interministeriale 5.4.2001, il cui art. 3 ha previsto l'inquadramento sulla base del solo maturato economico, é un atto amministrativo in contrasto con specifiche disposizioni normative (l'art. 8 l. cit.) e deve essere disapplicato dal giudice ordinario. (omissis) gli appellanti asseriscono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la volontà del Legislatore, allorché ha previsto il riconoscimento dell'anzianità maturata (art. 8, 2° comma, L. 124/1999), sia stata oltre che quella di assicurare ai dipendenti degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato il mantenimento delle rispettive posizioni giuridiche soggettive, anche quella di attribuire agli stessi un obiettivo vantaggio, quale quello che deriverebbe dall'inquadramento per anzianità nell’ordinamento del personale statale, con l'attribuzione dei corrispondenti scatti retributivi di anzianità (istituto, questo, non presente nell'ordinamento del personale degli enti locali) e con conseguente incremento stipendiale. (omissis) gli appellanti censurano la decisione del primo Giudice, per non avere colto che l'art. 8, 2° comma, L. 124/1999 non è norma in sé completa, ma contiene un rinvio recettizio alle prescrizioni normative destinate a disciplinare le modalità del trasferimento del personale in questione, le quali (v., in particolare, l'art. 3 del Decreto Interministeriale 5.4.2001, che ha previsto l'inquadramento sulla base del solo maturato economico) vengono a costituire parte integrante ed inscindibile della norma di legge. (omissis) gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia accolto la domanda del dipendente nonostante la mancanza, nella legge n. 124/1999, della copertura finanziaria necessaria per poter procedere al riconoscimento dell'anzianità di servizio.

L'appello è fondato per le seguenti, assorbenti, considerazioni.

L art. 8 della legge 3.5.1999 n. 124 (intitolato “Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato”) statuisce:
“1. Il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario,
n.d.e.) degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato (…).
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili (….). A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica (…)”.
La prima fonte ministeriale intervenuta in conformità a quanto previsto dal suddetto 4° comma dell'art. 8 è stato il Decreto Interministeriale 23.7.1999, attuativo delle modalità del trasferimento previsto dalla legge n. 124/1999. Dopo avere dettato prescrizioni atte a definire il periodo provvisorio fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, l'art. 3 di tale Decreto stabilisce:
"Con successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti locali, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 47 della legge n. 428/1990”.
L'Accordo che determina i criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali nell’ambito del comparto scuola è stato siglato il 20.7.2000 dall’ARAN e dai rappresentanti delle OO.SS., ed è stato poi recepito con Decreto Interministeriale del 5.4.2001.
L’art. 3 di tale Accordo recita:
“I dipendenti (…) sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell'allegata Tabella B, con le seguenti modalità.
Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata Tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, da (…) (segue l'elencazione di alcune indennità proprie della contrattazione collettiva degli enti locali,
n.d.e.).
L'eventuale differenza tra l’importo annuo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta
ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.
Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevata di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola”.
E’ pacifico in causa che il disposto dell'art. 3 dell'Accordo 20.7.2000, recepito con Decreto Interministeriale 5.4.2001, comporta il riconoscimento in favore del personale già dipendente degli enti locali, transitato alle dipendendenze dello Stato nel comparto scuola, del solo c.d. maturato economico, cioè dell'anzianità equivalente al trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza e non, invece, dell'intera effettiva anzianità di servizio.
Parte appellata sostiene la contrarietà dell'art. 3 dell'Accordo sindacale al disposto dell'art. 8, 2° comma, della legge n. 124/1999 che, viceversa, prevede che sia riconosciuta “ai fini giuridici ed economici dell’anzianitá maturata presso l’ente locale di provenienza”.
Su ciò concordano le stesse parti appellanti le quali (v. pag. 5 dell'atto di appello), dopo avere riportato il testo dell’art. 8, 2° comma, cit., riconoscono che
"diversamente, l’accordo tra ARAN e OO.SS. del 20 luglio 2000, recepito con D.I. 5 aprile 2001, ha disposto che l'inquadramento avvenga in base al solo maturato economico e non anche all'anzianità di servizio”.
Proprio tale contrasto ha indotto il primo Giudice a disapplicare il Decreto Interministeriale 5.4.2001, in quanto atto amministrativo contrario ad una disposizione di legge (appunto, l'art. 8, 2° comma, L. 124/1999).
Ritiene la Corte - con ciò condividendo le osservazioni svolte dalla difesa degli appellanti in sede di discussione orale - che la soluzione interpretativa del contrasto di norme sopra evidenziato debba essere diversa.
La norma dettata dal legislatore per disciplinare i rapporti tra le fonti normative in materia di pubblico impiego è l’art. 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"), che testualmente recita:
“1 (…)
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle ammninistrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizoni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”.
L art. 2, 2° comma, 2° periodo, D.Lgs. 165/2001 ha introdotto un meccanismo di assoluta novità: esso attribuisce esplicitamente alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare a leggi, regolamenti e statuti, mentre prevede che solo la legge possa sottrarre le proprie norme alla derogabilità, disponendo espressamente in senso contrario.
Le finalità della norma in esame sono individuabili nella volontà di difendere la contrattazione collettiva dalle incursioni di fonti di diritto oggettivo e di evitare una rilegificazione di materie facenti parte della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in contrasto con la contrattualizzazione del pubblico impiego realizzata dalla riforma.
Non tutte le leggi, i regolamenti o gli statuti possono essere derogati da contratti o accordi collettivi, ma solo quelli “che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi”. Tale limitazione da un lato sottrae alla regola della derogabilità da parte della contrattazione collettiva quelle leggi, regolamenti o statuti che dettino regole comuni ai dipendenti pubblici e a quelli privati, dall’altro esprime una valutazione negativa riguardo alla introduzione di discipline destinate ai soli dipendenti pubblici o a categorie di essi, assegnando alla contrattazione collettiva il ruolo di garante della valenza generale della legislazione sul lavoro pubblico e privato. L'effetto prodotto dalla disposizione in esame non é quello di un'abrogazione, neppure parziale, della norma di legge, regolamento, o statuto da parte del contratto collettivo, in quanto tale norma continua a vivere nell'ordinamento e la deroga ne riduce soltanto il campo di applicazione, limitandolo agli ambiti (comparti, aree, ecc.) diversi da quello in cui è intervenuto il contratto collettivo derogatorio.
Dall'art.2, 2° comma, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 si ricava un criterio interpretativo generale delle leggi sul lavoro pubblico successive al 23 aprile 1998 (la norma, ora contenuta nel D.Lgs. 165/2001, era già stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 80/1998, modificativo del D.Lgs. n. 29/1993) che nulla dicano in ordine ai loro rapporti con la contrattazione collettiva: tali leggi, salva esplicita previsione contraria, devono essere sempre intese come derogabili, sia in forma espressa sia in forma implicita, ad opera dei contratti e accordi collettivi di qualunque livello.
Diverso é il meccanismo previsto dall'art. 2, 3° comma, 4° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001: la disposizione realizza un vero e proprio effetto abrogativo, da parte dei contratti collettivi stipulati secondo le regole e le procedure dettate dal Titolo III dello stesso D.Lgs. 165/2001, che tuttavia colpisce unicamente le disposizioni di legge, i regolamenti o gli atti amministrativi “che attribuiscono incrementi retributivi”.
Nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 8, 2° comma, L. 124/1999 è evidentemente una “disposizione di legge”, entrata in vigore successivamente al 23 aprile 1998, che introduce una particolare disciplina del rapporto di lavoro in relazione ad una particolare categoria di dipendenti pubblici: si tratta, infatti, della norma che impone di riconoscere, in favore del personale degli enti locali transitato alle dipendenze dello Stato nel comparto scuola, l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza a tutti i fini giuridici ed economici.
L'art. 8, 2° comma, cit., che non contiene alcuna previsione espressa della sua inderogabilità, è stato implicitamente derogato dall'accordo collettivo stipulato il 20.7.1999 tra l'ARAN e le OO.SS., il cui art. 3 ha disposto che l'inquadramento del predetto personale avvenga in base al solo maturato economico e non in base alla effettiva anzianità di servizio.
Il meccanismo previsto dall'art. 2, 2° comma, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 impone di ritenere legittimo l'effetto derogatorio prodotto dalla contrattazione collettiva che dunque risulta attualmente, sul punto, l'unica fonte regolatrice della fattispecie dedotta in giudizio: in applicazione dell'art. 3 dell'accordo 20.7.1999 deve pertanto essere escluso il diritto della parte appellata a vedersi riconoscere, nel comparto scuola, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza e le conseguenti differenze retributive.
In sede di discussione orale, la difesa della parte appellata ha osservato che l'art. 2 D.Lgs. n.165/2001 attribuisce l'effetto derogatorio delle disposizioni di legge solo ai contratti collettivi stipulati “secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III” dello stesso D.Lgs. 165/2001 (artt. 40 e ss.), mentre l'accordo ARAN - OO.SS. del 20.7.2000 sarebbe stato stipulato, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Inteministeriale 23.7.1999, “ai sensi dell'art.34 del decreto legislativo n. 29/1993 (ora art. 31 del D.Lgs. 165/2001,
n.d.e.) e dell'art.47 della legge n. 428/1990”.
L'osservazione non è pertinente.
Quello realizzato dall'art. 3 dell'accordo 20.7.2000 nei confronti dell'art. 8, 2° comma, L.124/1999 non è l'effetto abrogativo previsto dall'art. 2, 3° comma, 4° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 in relazione alle disposizioni di legge, regolamento o atto amminitrativo “che attribuiscono incrementi retributivi” e che, in effetti, può essere determinato solo dai contratti collettivi stipulati “secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III” del D.Lgs. n. 165/2001; nel caso in esame - dovendosi escludere che l’art. 8, 2° comma, L. 124/1999 sia norma che attribuisce direttamente un incremento retributivo - si tratta, invece, del diverso effetto derogatorio previsto dall'art. 2, 2°comma, 2° periodo, del D.Lgs n. 165/2001, che riguarda ogni disposizione di legge, regolamento o statuto che introduca discipline dei rapporti di lavoro limitate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi, e che può essere determinato da qualsiasi contratto o accordo collettivo successivo, anche se stipulato secondo procedure diverse da quelle previste dal Titolo III del D.Lgs. n.165/2001.
Per tutte le considerazioni esposte, l'appello deve quindi essere accolto; ne consegue il rigetto delle domande proposte dalla parte appellata con il ricorso introduttivo del giudizio.
La novità e l'obiettiva complessità della questione inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, respinge le domande proposte da parte appellata con il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese del doppio grado.

Così deciso all'udienza del 3.7.2003

IL PRESIDENTE
Dott. Giancarlo Girolami

IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Federico Grillo Pasquarelli


Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio XI

Nota 5 settembre 2003, Prot. n.2740/03

Prot. n. 2740/03

Oggetto: Contenzioso in materia di personale ATA transitato dagli EE.LL allo Stato

Facendo seguito alla nota prot. n. 1641 del 16.5.2003, si informano codesti Uffici che il Tribunale di Milano con sentenza 1909/03, che si allega, pronunciata nell'udienza del 19.6.2003, ha respinto il ricorso proposto dal personale in oggetto per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza.

Il Dirigente
Walter Vitali


REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale ordinario di Milano-Sezione lavoro V°/P
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Milano, dr.ssa Massimilla di Ruocco, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato la seguente

SENTENZA N. 1909/03
nelle cause riunite (omissis) promosse,
rispettivamente, da
(omissis)

ricorrenti
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

resistente

OGGETTO: PASSAGGIO DEL PERSONALE ATA DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi depositati tra il 18 aprile ed il 13 dicembre 2002, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno chiesto al Giudice del Lavoro di Milano, di voler accertare e dichiarare il loro diritto, in forza dell'art. 8 della legge n. 124/99, ad essere inquadrate con il pieno riconoscimento dell'anzianità maturata nei ruoli dell'Ente di provenienza, previa declaratoria di nullità e disapplicazione dell'art. 3 dell'accordo stipulato tra Aran e le OO.SS. in data 23.7.99 e con condanna dell'Amministrazione a pagare loro le differenze retributive maturate.
Si è ritualmente costituito l'Ente convenuto, contestando le avversarie deduzioni ed ha chiesto il rigetto delle domande proposte.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, questo Giudice ha deciso la causa all'udienza del 19.6.O3 come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi poi riuniti, le ricorrenti chiedono, sia pure con qualche variante nella formulazione delle conclusioni dei rispettivi atti, che il giudice accerti la violazione dell'art. 8 della legge 124/99 ad opera del DM 5.4.01 di recepimento dell'accordo stipulato tra Aran e 00.SS. dei lavoratori.
Tale norma così recita, per la parte che qui interessa:

“1. Il personale ATA degli Istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data d' entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto."
Secondo le ricorrenti l'Accordo tra Aran e Organizzazioni sindacali che ha provveduto a determinare i criteri d'inquadramento del personale nell'ambito del comparto scuola, poi recepito nel D.M. 5.4.01, sarebbe illegittimo per violazione di legge (citato art. 8), poiché (1) con tale sistema il dipendente è inquadrato in uno scaglione di anzianità di gran lunga inferiore a quello che gli spetterebbe considerando la effettiva sua anzianità di servizio maturata presso l'Ente di provenienza, (2) determinerebbe una rilevanza del tutto parziale dell’anzianità pregressa e (3) si preoccuperebbe solo dell'allineamento degli istituti retributivi del personale prescindendo dall’allineamento e dalla valutazione dell’anzianità giuridica maturata.
Le domande proposte sono infondate.
Occorre sgomberare il campo da un equivoco di fondo che potrebbe essere generato da alcune delle argomentazioni sopra riportate.
Qui si discute solo ed esclusivamente dei criteri, stabiliti nel decreto ministeriale citato, seguiti dall'Amministrazione convenuta per provvedere all'inquadramento del personale trasferito nei nuovi ruoli ai fini economici.
Il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'Ente di provenienza ad altri fini (più propriamente giuridici secondo la formulazione della legge) è problema che qui non si pone e che, comunque, secondo gli accertamenti eseguiti da altro Giudice in una vicenda analoga (Tribunale di Torino 9.4.03), non esiste, essendo pacifico che il Ministero ad altri fini, appunto, mantiene inalterato il calcolo dell'anzianità effettivamente prestata presso gli Enti di provenienza dai dipendenti nei suoi ruoli.
Ebbene, non è affatto vero che l'anzianità maturata presso gli Enti di provenienza non sia stata tenuta in considerazione con il complesso sistema delineato nell'accordo sindacale in discussione stipulato, peraltro, in conformità e secondo le linee guida contenute in un primo Decreto Ministeriale (184/99) attuativo delle modalità del passaggio secondo le previsioni di legge.
I dipendenti transitati, infatti, sono stati inquadrati tenendo conto del trattamento economico maturato nell'Ente di provenienza alla data del trasferimento e collocati nella posizione stipendiale del nuovo ruolo di importo pari o immeditamente inferiore al trattamento già in godimento il cui mantenimento è assicurato con l'attribuzione al dipendente di un'erogazione "ad personam" per colmare l'eventuale differenza, erogazione considerata utile, previa temporarizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.
Il sistema risulta del tutto coerente con la lettera e la ratio della legge che, se, da un canto, ha inteso evitare che il personale Ata potesse subire un deterioramento del trattamento economico già maturato nell'Ente di provenienza per effetto del passaggio nei nuovi ruoli non può avere inteso, d'altro canto, attribuire agli stessi una posizione privilegiata rispetto ai colleghi che al momento del passaggio occupavano posizioni omologhe e che sarebbero stati scavalcati se l'inquadramento di quelli che transitavano fosse stato effettuato "come se" gli stessi avessero maturato la loro anzianità di servizio all'interno dell'Amministrazione statale.
Poiché è, appunto, questo che, nella sostanza, chiedono le ricorrenti.
La verità è che - come si desume dalla memoria di costituzione del Ministero e com'è stato confermato in sede di discussione dalla difesa di alcune ricorrenti - i dipendenti degli Enti locali non avevano, come gli Statali, un sistema di progressione stipendiale fondato in modo significativo sull'anzianità di servizio.
I ricorsi sono, pertanto, respinti, con integrale compensazione delle spese di causa, visti la novità della questione e i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.

P. Q. M.

definitivamente pronunziando, respinge i ricorsi e compensa le spese.
Sentenza esecutiva.

Milano, 19.6.03

IL GIUDICE


Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio XI

Nota 16 maggio 2003

Prot. n.1641/2003

Oggetto: Contenzioso in materia di personale ATA transitato dagli EE.LL allo Stato

Si informano codesti Uffici che il Tribunale di Torino con sentenza 1940/03 pronunciata nell'udienza del 1.4.2003 ha respinto il ricorso proposto dal personale in oggetto per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza. Il Giudice è pervenuto alla decisione favorevole alla tesi dell'Amministrazione in virtù della riconosciuta natura contrattuale dell'accordo del 20 luglio 2000, della valenza, quale fonte normativa, di tale accordo e della assoluta assenza, nella legge 124/99, della previsione di una copertura finanziaria per i pretesi aumenti retributivi da corrispondere al personale in oggetto.

Questo Ministero ritiene che le argomentazioni del Tribunale di Torino possano, allo stato, offrire spunto per le memorie difensive che saranno predisposte da codesti Uffici, sia in primo grado che in appello, anche se le considerazioni circa la natura contrattuale dell'accordo del 20 luglio 2000 contrastano con l'interpretazione che di tale accordo ha recentemente fornito l'ARAN nella nota allegata.

Si allega anche la sentenza del Tribunale di Torino.

Il Direttore Generale
Bruno Pagnani


Sentenza Tribunale Lavoro Torino n. 1940/03


AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nota 27 febbraio 2003

Prot. n. 1627

Al Giudice del Lavoro
presso il Tribunale di MILANO

Oggetto: Ordinanza 21 gennaio 2003, G.L. dott. Chiavazza - Cause riunite n. 2182/02 e 5595/02 - Salemi + Maritato

Con l’ordinanza in oggetto è stata rimessa a quest'Agenzia, ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. n. 165/01, una questione di validità dell'art. 3, comma 1, dell'Accordo 20 luglio 2000, il quale, riferendosi al personale transitato dal comparto Regioni ed Autonomie locali al comparto Scuola per effetto della legge n. 124/1999, prevede che "....ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento in godimento al 31 dicembre 1999...", senza alcun riferimento all'anzianità di servizio maturata presso l'Ente locale di provenienza, anzianità pur espressamente indicata dall'art. 8 della legge 3 maggio 1999. n. 124. Di qui la richiesta di interpretazione autentica del citato Accordo, richiesta per altro formulata, sul medesimo argomento, anche da altri Giudici del Lavoro.

L'Agenzia, in data 13 febbraio u.s., ha convocato le Organizzazioni sindacali firmatarie del citato Accordo del 20 luglio 2000, le quali hanno tuttavia unanimemente ritenuto, nella circostanza, di non dover procedere ad ulteriori pronunce o interpretazioni rispetto al testo letterale dell'Accordo, e ciò per effetto di due considerazioni:

1) la questione posta attiene, come precisato, ad un Accordo, che trova fondamento non nella contrattazione collettiva prevista dal D.lgs. n. 29/1993 o dal successivo D.lgs. n. 165/2001; ma nell'art. 3 del decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 (all. 1). L'Accordo in parola, pertanto, non è atto di natura contrattuale ai sensi dei richiamati decreti legislativi, ma è finalizzato esclusivamente a consentire un primo inquadramento di tale personale nel comparto Scuola. Ciò è dimostrato dalla circostanza che per il suo recepimento si è reso necessario un ulteriore decreto interministeriale in data 5 aprile 2001 (all. 2);

2) diversi e definitivi inquadramenti del personale stesso trovano dunque eventuali ragioni non in norme contrattuali, che infatti non esistono, ma nella legge n. 124/1999. Quest'ultima, peraltro, non fa riferimento a fondi contrattuali per il proprio finanziamento, sì che può escludersi un qualsiasi potere delle parti firmatarie dell'Accordo sia nell'utilizzazione di risorse finanziarie sia nell'interpretazione o nella mancata applicazione di norme che non hanno, appunto, natura e fondamento contrattuale.

Su tali valutazioni, quest'Agenzia ritiene di poter pienamente concordare.

Il Presidente
Guido Fantoni

 

Ordinanze sottoposte all'ARAN relative all'interpretazione dell’art. 3 dell’Accordo 20 luglio 2000 (personale ATA)

Tribunale Milano - Giudice Chiavassa - Salemi + Maritato c/ MIUR

Tribunale di Parma - Giudice Brusati - Biggi Paolo + altri c/ MIUR

Tribunale Bergamo - Giudice Azzolini - Falchetti + Perini c/ MIUR

Tribunale Torino - Giudice Sanlorenzo - Abis Margherita + altri c/ MIUR


La pagina
- Educazione&Scuola©