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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio VII

Nota Circolare 19 marzo 2003

Prot.DGPSA/Uff.VII/916

Oggetto: Inquadramento nei ruoli dei docenti laureati - Sentenza Consiglio di Stato n.3479/00

Continuano a pervenire a questo Ministero quesiti ed istanze di docenti diplomati intesi ad ottenere, ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1976, n.13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n.88, l'inquadramento nei ruoli dei docenti laureati.

Al riguardo, ed al fine di fornire ulteriori chiarimenti sulla questione, si ritiene utile trascrivere parte della Sentenza del Consiglio di Stato n.3479/00, pervenuta a questo Ministero in data 28 febbraio 2003, che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione:

""…OMISSIS… Sulla questione controversa tra le parti si è pronunciata l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la decisione n.9 del 27 aprile 1995.
Con argomenti che il Collegio condivide e fa proprie (e rispetto alle quali nel presente giudizio non sono state osservate specifiche osservazioni), l'Adunanza Plenaria ha chiarito che:

  1. l'articolo 17 del decreto legge n. 13 del 1976, come convertito nella legge n.88 del 1076, si riferisce ai soli insegnamenti per i quali, in precedenza, era alternativamente previsto il possesso del diploma di laurea o di istruzione di secondo grado e per i quali, a seguito della riforma, è richiesto, come unico titolo di ammissione, il diploma di laurea;

     

  2. gli insegnanti di dattilografia, stenografia e tecnico-pratici degli Istituti tecnici e professionali (già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 28 luglio 1961 n.831, 25 luglio 1966 n.503 e 2 aprile 1968 n.468) non hanno titolo ad essere inquadrati nei ruoli in applicazione del medesimo articolo 17, poiché per essi la normativa ha sempre previsto come titolo di ammissione agli esami di abilitazione ed ai concorsi (sia prima che dopo la riforma) il solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado (e, in origine, per gli Istituti tecnici professionali, neppure quello);

     

  3. per i medesimi insegnanti di dattilografia, stenografia e tecnico-pratici, è applicabile l'articolo 13 del medesimo decreto legge n.13 del 1976, per il quale va disposto l'inquadramento nel ruolo di cui alla allegata tabella D "gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di stenografia e dattilografia titolari negli Istituti tecnici, negli Istituti professionali e nelle Scuole tecniche, per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equivalente".

La sezione (che aveva rimesso la questione all'Adunanza plenaria con ordinanze 31 maggio 1994 n.883 e 6 agosto 1994, n.1282) si è da tempo conformata all'orientamento dell'Adunanza Plenaria, dal quale, in assenza di elementi di novità, non ha ragione di discostarsi…OMISSIS….""

Per assicurarne la massima diffusione, la presente viene diramata anche attraverso la rete INTRANET del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
firmato A. Zucaro


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