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Nota 9 novembre 2001

Prot. n. 7267

Oggetto: Dirigenti scolastici. Gestione del contenzioso

Si fa riferimento alla nota prot. n. 2951 del 22.8.2001 con la quale codesto Ufficio solleva il problema della legittimazione processuale dei dirigenti scolastici nello svolgimento dell'attività contenziosa riconducibile all'esercizio delle funzioni - già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica - trasferite alle istituzioni scolastiche a norma dell'art. 14 del D.P.R. n. 275/99.

Al riguardo si osserva che, in seguito al riconoscimento dell'autonomia didattico-amministrativa e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche e del trasferimento di funzioni operato dal citato art. 14, le istituzioni stesse si pongono quali soggetti giuridici autonomi, ed i dirigenti scolastici sono identificati come i legali rappresentanti nei rapporti con i terzi (art. 25 D.Leg.vo n. 165/2001). Ne consegue a norma dell'art. 75 c.p.c. il pieno riconoscimento della legittimazione processuale in capo ai dirigenti nelle vertenze civili e di lavoro sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio di dette funzioni.

Né ciò contraddice la natura di organi dello Stato delle istituzioni scolastiche, qualificazione questa che l'attribuzione della personalità giuridica non fa comunque venire meno. L'ampia autonomia, non solo amministrativa e patrimoniale, ma anche didattica (sia pure nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa nazionale), attribuita alle scuole ai sensi dell'art. 21 della L. n. 59/97, l'attribuzione della personalità giuridica quale strumento per la concreta attuazione dell'autonomia stessa, fanno ritenere superata la configurazione degli istituti scolastici come organi nel senso tradizionale. In altri termini, la nuova configurazione degli istituti scolastici, come si è delineata alla data del 1.9.2000 (attribuzione dell'autonomia e della personalità giuridica), fa sì che le istituzioni scolastiche siano considerate quali soggetti autonomi di situazioni giuridiche attive e passive; l'art. 14 del D.P.R. n. 275/99 attribuisce alle istituzioni scolastiche la titolarità esclusiva delle funzioni già appartenenti all'amministrazione centrale e periferica e gli atti emanati dai dirigenti scolastici nello svolgimento di dette funzioni sono atti definitivi.

Pertanto la legittimazione processuale spetta al Direttore regionale esclusivamente per il contenzioso sorto in relazione allo svolgimento di attività delegate o comunque concernenti i rapporti interni tra scuola e Amministrazione, mentre il dirigente scolastico è legittimato per le vertenze riguardanti tutti gli atti di gestione organizzativa, ed amministrativa, del personale e delle risorse finanziarie anche attraverso la costituzione di un ufficio unico ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 165/2001 soprattutto in presenza di contenzioso "seriale". A tal fine nulla esclude che la Direzione Regionale possa svolgere un'attività di consulenza e collaborazione, secondo l'organizzazione data nei decreti previsti dall'art. 6 c. 2 del D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347, che offra al dirigente scolastico un qualificato supporto nello svolgimento di detta attività contenziosa.

Per quanto attiene al patrocinio legale, il D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 275/99, ha precisato che l'Avvocatura dello Stato "continua ad assumere....la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è attribuita l'autonomia e la personalità giuridica ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".


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