|
|
Nota 21 ottobre 2003 Prot. n. 1558 Oggetto: Indennità di direzione art. 21 CCNL Comparto Scuola del 26.5.1999 e art. 33 del CIN del Comparto Scuola del 31.8.1999 Si comunica per opportuna conoscenza e norma che, a seguito dell’entrata in vigore del CCNL 2002/2005, relativo al personale del comparto scuola, questo Ministero ha ritenuto opportuno richiedere all’Aran un apposito parere in merito alla sopravvivenza dell’art. 21 del CCNL 26.5.1999 e dell’art. 33 del CCNI 31.8.1999 concernenti l’indennità di direzione spettante ai docenti cui viene conferito l’incarico di presidenza previsto dall’art. 477 del D.L.vo 297/94. L’Aran ha risposto con nota prot. 7096 del 10 10 2003, che di seguito si trascrive, con la quale sostanzialmente sostiene la vigenza degli articoli citati in oggetto. Nota ARAN 10 ottobre 2003 Prot. n. 7096 Con riferimento alla nota a margine citata e relativa all’oggetto, si concorda con le valutazioni di codesto Dicastero e si precisa quanto segue. L’impianto giuridico del D.L.vo n. 23/19993 non prevedeva, com’è noto, la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso. Il D.L.vo n.59/1998, nel ribadire questa linea anche per la dirigenza scolastica, stabilì pure che essa dovesse decorrere dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie. Fino a quel momento l’art. 28 bis, comma 3, del citato decreto legislativo stabilì che non solo fosse possibile nella scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi questi incarichi sarebbero stati titolo valutabile proprio ai fini concorsuali. E’ appena da ricordare che il precitato art. 28 bis è poi divenuto l’art. 29 del D.Lvo n. 165/2001, ed è tuttora vigente. Il legislatore, dunque, nel prevedere l’anzidetta eccezione all’impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche , che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, anche a causa dei problemi legati all’affidamento di centinaia di minori per molte ore al giorno. L’istituto giuridico “transitorio” (come dianzi chiarito) dell’incarico di presidenza è quindi oggi previsto dall’art. 477 del T.U. n. 297/1994, non disapplicato dal CCNL 24/7/2003 in quanto tale C.C.N.L. è successivo al 13/1/1994 (art 69 comma1 del D.L.vo 165//2001)Per questo motivo il succitato art. 47 non è richiamato nell’art 142 del CCNL Scuola 24/72003, proprio perché, essendo norma di legge successiva al 13/1/1994 e non essendo stata disapplicata, è vigente “ex se”. L’incarico di presidenza è, poi regolato contrattualmente dall’art. 69 del CCNL 4/8/1995 della scuola. Questo articolo è stato espressamente richiamato nell’art. 142 del CCNL 24/7/2003. L’articolo 21 del CCNL 26/5/1999 e l’articolo 33 del CCNI del 31/8/1999 non sono stati richiamati nell’anzidetto art. 142 del C.C.N.L. 24/7/2003, in quanto, ciò, a comune parere delle parti contraenti, sarebbe stato ridondante. Infatti sia l’art. 21 del C.C.N.L. 26/05/1999 che l’art. 33 del C.C.N.I. del 31/08/1999 disciplinano solo le modalità di pagamento di coloro che esercitano l’incarico di presidenza. La vigenza di questi ultimi due articoli, quindi, è salvaguardata, oltre che dall’intima dipendenza logica ed operativa con l’art. 69 del C.C.N.L. 4/8/95, dal principio generale che un trattamento economico contrattuale non ammette “vacatio legis”, e può essere sostituito solo da una successiva rivisitazione legislativa o contrattuale, che non è sinora avvenuta. Infatti, per citare un esempio di immediato rilievo, è in applicazione di questo generalissimo principio che, se pure scaduto il quadriennio di decorrenza di un C.C.N.L., le retribuzioni in esso previste continuano ad essere erogate in attesa del nuovo contratto. |
La pagina
- Educazione&Scuola©