Nota 21 maggio 1980

Prot. n. 1404

Oggetto: Al Provveditore agli studi di Novara. Atti degli organi collegiali della scuola

In risposta alla nota su indicata si comunica che gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai membri predetti, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere, e agli enti locali (regione, provincia, comune) interessati sotto vari aspetti alla gestione della scuola.

Il rilascio di copie degli atti predetti a privati, deve essere eventualmente effettuato con l'osservanza della normativa contenuta nella C.M. 20 luglio 1977, n. 193, prot. n. 61624/939 di questo Ministero.


 

Circolare Ministeriale 20 luglio 1977, n. 193

Prot. n. 61624/939

Oggetto: Rilascio di copie di documenti da parte degli uffici centrali e periferici della pubblica amministrazione

Si trascrive, per opportuna conoscenza e norma la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Gabinetto - numero 92500/8.2 del 30 giugno 1977, relativa all'oggetto:

"Da parte di alcune Amministrazioni sono state rappresentate perplessità in ordine alle tariffe da applicare per il rilascio di copie di atti e documenti, nonché alle modalità e procedure da seguire per la riscossione dei relativi proventi. Al fine di assicurare uniformità all'azione amministrativa in tale settore, si rammenta che il rilascio di copie di atti e documenti a chi sia legittimato di farne richiesta è stato disciplinato in un primo momento dall'art. 29 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686; tale disposizione prevedeva, infatti, che i costi inerenti il servizio di copia - da soddisfare mediante l'applicazione sulla domanda di marche da bollo - dovevano essere determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Successivamente la cennata disciplina - come può evincersi dall'art. 27 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi modificata dalla Legge 11 maggio 1971 n. 390 - è stata superata da tale ultima normativa che, invero, ha provveduto a ridisciplinare organicamente le disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e l'autenticazione di firme.

In particolare si rileva che l'art. 13 della su indicata Legge n. 390/1971 - nel recepire il principio che le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti devono essere adeguate ai costi del servizio - prescrive che esse sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro per il tesoro, aggiungendo che con decreto del Presidente della Repubblica vengono indicate le modalità da seguire per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei relativi proventi.

Nella considerazione che ai cennati adempimenti hanno provveduto, rispettivamente, il D.P.C.M. 24 giugno 1976 per quanto attiene alla determinazione delle tariffe, nonché il D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095, relativamente alle modalità di riscossione dei proventi, si attira l'attenzione sulla esigenza che le richiamate disposizioni trovino uniforme e puntuale applicazione in tutti i settori dell'Amministrazione centrale e periferica.

Nel confidare che, in tal senso, verranno impartite adeguate istruzioni, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo".

Si precisa, con l'occasione, che il D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095 e il D.P.C.M. 24 giugno 1976 sono stati pubblicati, rispettivamente, sulle Gazzette Ufficiali n. 75 del 23 marzo 1973 e n. 258 del 28 settembre 1976.

Eventuali quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti, dagli uffici o scuole interessate, alla direzione generale, ispettorato o servizio da cui sono amministrati.

I Provveditori agli studi il Sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine di tale provincia, sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla ai direttori didattici e ai presidi degli istituti e scuole secondarie delle rispettive circoscrizioni.