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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione
Ufficio VI

Nota 24 ottobre 2002

Prot. n.3497

Oggetto: Supplenze personale ATA

In considerazione di particolari situazioni  in materia di supplenze del personale ATA si forniscono ulteriori istruzioni con specifico riguardo alle sottoindicate circostanze: 

RINUNCIA PROPOSTA DI ASSUNZIONE – MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Preliminarmente si chiarisce che il candidato convocato e non presente alla convocazione, in assenza di delega, deve essere considerato rinunciatario  e come tale sarà gestito.

Si richiama l’attenzione su quanto a riguardo già precisato con nota 431 del 23.1.2002 circa la non applicabilità della sanzione di cui all’art.7 del Regolamento delle supplenze adottato con D.M. 13.12.2000 n. 430 nei casi di sola rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata assunzione in servizio per supplenze conferite sulla base di graduatorie permanenti o graduatorie provinciali ad esaurimento ed elenchi provinciali.

Valga al riguardo anche il richiamo alla C.M. n. 82 del 19.7.2002 che prevede che “Le indicazioni contenute nella presente comunicazione si applicano.......................al personale ATA “. 

GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

Per quanto concerne la modalità di interpello e convocazione degli aspiranti a supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto  i dirigenti scolastici adotteranno i medesimi criteri di cui all’art.12 del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001, concernente l’attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed  educativo.

Circa, inoltre, le modalità attuative di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 5 del “Regolamento” adottato con D.M. 430/00 concernente la possibilità, da parte del Dirigente Scolastico, di acquisire ulteriori domande di supplenze si fa presente che le suddette domande non possono essere prese in considerazione in assenza di specifiche disposizioni emanate da questo Ufficio, così come espressamente previsto dall’art.8 del citato Regolamento.

A riguardo, comunque, si sottolinea che la numerazione di cui all’art.5, nel suo insieme, non intende stabilire un ordine di inserimento, ma solamente l’elencazione degli aventi titolo che sono graduati in base al punteggio e a quant’altro loro riconosciuto.

In particolare il comma 9 del medesimo art.5 prevede soltanto la possibilità di presentazione di domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto negli anni intermedi del periodo di validità di tali graduatorie e non la possibilità di inserirsi, anche se in coda, in una fascia diversa.

I successivi commi, infatti, definiscono  i criteri di acquisizione delle domande da parte delle scuole con riferimento,  unicamente, alla provincia ed al numero delle scuole precedentemente espresse.

In estrema sintesi l’operazione innanzi descritta poggia la sua validità, per coloro che sono già inseriti nella terza fascia, sul requisito “essere inserito” e non “aver prestato 30 giorni di servizio nel profilo corrispondente”, come da più parti erroneamente inteso.

SUPPLENZE CONSERVATORI ED ACCADEMIE

Come è noto, l’ufficio Alta Formazione Artistica e Musicale ha avviato  una nuova procedura per la copertura dei posti di “collaboratore scolastico” e di “assistente amministrativo”disponibili nell’organico di ogni singola istituzione di Alta Cultura.

Tale procedura  non permette di ricorrere alle graduatorie formulate in ambito provinciale per le scuole di ogni ordine e grado per i suddetti profili professionali.

Vanno, a tal fine, rilevate le posizioni di coloro che, già inseriti nelle graduatorie permanenti, elenchi o graduatorie provinciali ad esaurimento nonché nelle graduatorie di circolo e d’istituto, percepiscano mutamenti di rilievo nella fase del conferimento di eventuali supplenze nelle suddette Istituzioni.

Pertanto si ritiene utile precisare che qualora il personale sia in servizio con nomina annuale,  fino al termine delle attività didattiche o con supplenza temporanea ed abbandoni il servizio anticipando la risoluzione del rapporto di lavoro, si applicano, in considerazione della specificità del comparto, le disposizioni di cui all’art.7, comma 1, lettera A, punto 1 e 2 e lettera B, punto  2 del Regolamento Supplenze approvato con D.M. 13.12.2000 n. 430.

Qualora, invece, il personale sia in servizio con nomina a tempo indeterminato non trova applicazione, nella fattispecie, l’art.5 dell’Accordo per il personale ATA sottoscritto in data 8.3.2002 in quanto esso opera nell’ambito dello stesso comparto; è noto, infatti, che è stato costituito lo specifico comparto di contrattazione collettiva per il personale delle istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale. Tale configurazione, pertanto, comporterà la cancellazione dal ruolo di appartenenza.

Si ritiene, altresì, utile definire che il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “ assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato , a partire dall’anno accademico 2002/2003, non è computabile nei 24 mesi di servizio effettivo richiesto per l’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art.554 del  D.Lvo 16.4.1994, n. 297 concernenti i suddetti profili professionali, ed, ai fini della valutazione  nelle citate procedure concorsuali, esso servizio è assimilato al “ servizio prestato in altre Amministrazioni dello Stato”.

Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso la rete INTRANET.  

Il Direttore Generale
F.to Antonio Zucaro


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