Nota Ministeriale 30 Agosto 2000

Prot. n. 10320

Oggetto: Dirigenza scolastica - D.L. n. 240 del 28 agosto 2000

Il decreto legge n. 240 del 28/8/2000, pubblicato sulla G.U. n. 202 del 30 agosto 2000, recante "disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001", all'art. 2, comma 1, ha precisato che "i capi di istituto di cui all'articolo 25 ter, comma 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica".

I predetti capi di istituto devono essere pertanto preposti nominalmente a una istituzione scolastica autonoma, secondo le indicazioni contenute nella C.M. n. 193 del 3 agosto 2000, permanendo nella attuale posizione di stato.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'articolo 1, comma 7, dello stesso decreto legge che recita: I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 26 dicembre 1998, n. 448 sono sostituiti dai seguenti: il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta".

Con l'occasione, si raccomanda ai dirigenti degli Uffici regionali sperimentali e ai Sovrintendenti scolastici di voler predisporre, con sollecitudine, ove non vi abbiano già provveduto, le attestazioni delle presenze alle attività formative secondo le indicazioni della lettera circolare prot. 8860 del 25 luglio 2000 e, a questi ultimi , di volerle inviare ai competenti Uffici scolastici provinciali: ciò al fine di consentire ai Provveditori agli studi di adottare tempestivamente i provvedimenti di preposizione dei capi di istituto alle istituzioni scolastiche autonome. Per accelerare i tempi della comunicazione i medesimi Uffici possono considerare l'opportunità di redigere attestazioni in forma collettiva, con riserva di procedere successivamente a quelle individuali.