Nota MURST - Alta Formazione Artistica e Musicale
9 gennaio 2001

Prot. n. AF/S/11/2001

Oggetto: Sperimentazione didattica: criteri e procedure attuative

Con le note concernenti i progetti didattici innovativi, questo Ministero ha tra l'altro sottolineato che la sperimentazione non può avere lo scopo di anticipare la riforma degli ordinamenti, per la quale la legge n.508/1999prescrive l'emanazione di apposito Regolamento che ne fissi i criteri generali, le procedure, i tempi e le modalità. Molto più realisticamente, con le sperimentazioni approvate si è voluto avviare un processo di innovazione che consenta di adeguare i corsi tradizionali alle pressanti esigenze formative degli studenti in relazione all'emergere di nuove professionalità e, quindi, di effettive nuove occasioni di lavoro.

Poiché sono pervenute numerose richieste di chiarimento, sembra necessario precisare meglio l'iniziativa ministeriale e dettare linee certe entro cui ricondurre la sperimentazione.

1 - Come per ogni periodo di transizione tra un vecchio ed un nuovo ordinamento degli studi (i cui contenuti caratterizzanti ed innovativi non sono stati ancora definiti), va innanzi tutto salvaguardato l'interesse dello studente a completare la formazione secondo le norme vigenti al tempo del suo ingresso nella Istituzione . Si tratta di tutelare un diritto e, quindi, deve essere consentito a tutti gli allievi di completare gli studi e di conseguire il titolo, che quegli studi compendia, in conformità all'ordinamento didattico vigente.

2 - Il corso superiore su base triennale non può essere in alcun modo ridotto nella sua durata. Mancando, infatti, un sistema nazionale di crediti di studio, comune a tutte le istituzioni, sarebbe arbitrario - in questa fase - qualunque riconoscimento di pregresse attività formative.
Per coloro che hanno già conseguito un diploma o per chi lo conseguirà secondo l'ordinamento vigente, la sperimentazione non può costituire in alcun caso un canale alternativo ai corsi integrativi previsti dall'art. 4, comma 3 , della legge n. 508/99.
Lo studente che opta per il corso sperimentale deve seguirlo integralmente nella sua articolazione formativa e per tutta la sua durata : tre anni; non sono consentite quindi iscrizioni al secondo o al terzo anno di corso; per l'accesso a tali corsi è comunque obbligatorio il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

3 - I corsi biennali di perfezionamento e di specializzazione previsti nei progetti di sperimentazione, coerentemente, debbono considerarsi successivi alla formazione superiore triennale e, quindi, la loro attivazione non può essere contestuale ma deve seguire il completamento della formazione di primo livello. La loro immediata attivazione non è pertanto autorizzata.

4 - Il titolo di studio che verrà rilasciato al termine dei percorsi innovativi autorizzati con la sperimentazione troverà una sua appropriata configurazione con il Regolamento Ministeriale sugli ordinamenti didattici che il Ministero si appresta ad emanare entro il 2001.

5 - La sperimentazione è stata autorizzata per un solo ciclo: con tale locuzione si intende precisare che le Istituzioni sono vincolate a non rinnovare nell'anno accademico 2001/2002 l'iscrizione al primo anno di corso, ma semplicemente che devono condurre a conclusione la sperimentazione stessa con gli studenti iscritti nel corrente anno accademico 2000/2001.

6 - I costi conseguenti l'innovazione didattica sperimentale debbono essere contenuti nei limiti del contributo concesso dal Ministero, che è annuale e che si protrarrà per tutti gli anni successivi previsti dal progetto approvato (nell'ambito ovviamente di un solo ciclo).

7 - Gli studenti che si iscrivono ai corsi autorizzati nell'ambito della sperimentazione pagano le tasse con le modalità e gli importi già vigenti in ciascuna Istituzione. Il Ministero sta predisponendo un provvedimento-quadro per disciplinare la materia. Si coglie l'occasione per precisare che la tassa regionale per il diritto allo studio va corrisposta dagli studenti, per il corrente anno accademico 2000/2001, soltanto nel caso in cui la Regione abbia già disposto, con proprio provvedimento, l'estensione alle Istituzioni in oggetto delle provvidenze in atto per gli studenti universitari.
La precitata tassa regionale andrà invece pagata da tutti gli studenti a decorrere dall'anno accademico 2001/2002, contestualmente all'attuazione su scala nazionale della disciplina sul diritto allo studio prevista dall'art. 6 della legge n.508/1999 (mediante apposito DPCM in corso di emanazione).

8 - Si ricorda, infine, che la sperimentazione è stata ed è considerata facoltativa e liberamente richiesta dalle singole istituzioni, le quali non possono sollecitare ulteriori finanziamenti ministeriali, in aggiunta a quelli già concessi.