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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici

Nota 31 maggio 2007

Prot.5695

Oggetto: Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 su esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sulla certificazione delle competenze - ulteriori precisazioni

Al fine di chiarire taluni aspetti emersi in attuazione della circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sulla certificazione sperimentale delle competenze, questa Direzione Generale è intervenuta con successive note del 10 maggio 2007 (prot. n. 4600) e del 18 maggio 2007 (prot. n. 5116) con le quali sono stati forniti altri elementi informativi sia sullo svolgimento delle prove di esame sia sulla certificazione sperimentale delle competenze.

A seguito di nuove istanze sopravvenute e al fine di contribuire ad un sereno e regolare svolgimento delle prove di esame e alla messa in atto di misure condivise e qualificate per la sperimentazione della certificazione delle competenze, si forniscono ulteriori elementi di approfondimento e chiarimento.

Composizione delle sottocommissioni d'esame: si conferma che l'eventuale svolgimento nel corso dell'anno di attività aggiuntive o integrative svolte da personale esterno alla classe non legittima la modifica della naturale composizione delle sottocommissioni d'esame, costituita esclusivamente dai docenti della classe, come esplicitamente previsto dall'articolo 185, comma 3, del Testo Unico.

Alunni stranieri: fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti.
Si conferma, altresì, con riferimento al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 9, che solamente le lingue dell'Unione europea possono essere comprese nelle ordinarie attività di insegnamento e, conseguentemente, nelle prove di esame, fatti salvi progetti sperimentali diversamente strutturati e debitamente autorizzati.

Alunni disabili: l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 177 del Testo Unico ha comportato l'ammissione automatica di tutti gli alunni all'esame di Stato, fatta salva l'eventualità di mancato conseguimento del limite minimo annuo di presenza alle lezioni, determinando in tal modo particolari situazioni nei confronti degli alunni gravemente disabili per i quali l'intendimento della scuola, d'intesa con le famiglie, sarebbe stato, altrimenti, quello di definire in sede di scrutinio la non ammissione all'esame.
L'ammissione d'ufficio all'esame preclude tale possibilità, lasciando aperte diverse possibili opzioni in merito.
Nel caso in cui l'alunno disabile non si presenti all'esame senza giustificare le ragioni di tale assenza, non è necessario procedere alle prove suppletive a cui, come esplicitamente previsto dall'articolo 184, comma 2, del Testo Unico, accedono "i candidati assenti per gravi e comprovati motivi".

Certificazione delle competenze: è stato sollevato da alcuni istituti la possibile configurazione di violazione della privacy nella predisposizione del certificato sperimentale delle competenze, in considerazione del fatto che tale documento, consegnato alle famiglie dopo l'esito positivo dell'esame, vale anche come certificato sostitutivo del diploma di licenza, ai fini della conferma di iscrizione alla prima classe dell'istituto di istruzione secondaria superiore. Il problema è indubbiamente delicato e merita particolare attenzione.
In considerazione del fatto che la possibile violazione si può avere, di norma, nel trattamento di dati sensibili e giudiziari, secondo quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,n .196. Tuttavia si fa presente che nel Regolamento approvato con Decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 per tutte le istituzioni scolastiche statali, è esplicitamente previsto nella Scheda n. 5 che "I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze."
Nel confermare, infine, che la certificazione è dovuta, ancorché in forma flessibile e autonomamente integrata sulla base delle scelte operate dai collegi dei docenti, si rimette a ciascuna istituzione scolastica anche la determinazione nell'uso dell'indicatore del livello o del grado di competenza conseguito dall'alunno.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Nota 18 maggio 2007

Prot. 5116

Oggetto: Insegnamento dello strumento musicale - certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

La circolare n. 28 del 15 marzo 2007, nel fornire indicazioni per lo svolgimento dell'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione e per la sperimentazione della certificazione delle competenze, ha allegato un esempio di modello di massima per tale certificazione, aperto alle integrazioni e agli adattamenti da parte delle istituzioni scolastiche.

Ferma restando la più ampia flessibilità di strutturazione e configurazione di tale modello, la cui predisposizione e compilazione è comunque obbligatoria, si precisa che, in sede di adattamento, le scuole nelle quali si svolge attività di insegnamento di strumento musicale vorranno integrare il modello per l'eventuale sezione dedicata alle competenze disciplinari, riservando un apposito spazio a tale specifico insegnamento.

Dopo il passaggio a ordinamento dei corsi sperimentali a indirizzo musicale, per effetto della legge 3 maggio 1999, n. 124, l'insegnamento dello strumento musicale costituisce infatti integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, meritevole di un adeguato specifico spazio tra le competenze rilevate e certificate nei confronti degli alunni che se ne avvalgono.

Si riconferma, come precisato nella nota prot. 4600 del 10 maggio scorso, che la certificazione delle competenze deve essere consegnata agli alunni subito dopo la conclusione dell'esame, mentre il diploma di licenza verrà consegnato loro non appena il Poligrafico dello Stato, che ne cura la stampa su incarico del Ministero dell'Economia, avrà provveduto alla relativa consegna agli Uffici scolastici provinciali.

Per ogni altro adempimento non richiamato dalla circolare n. 28/2007 si fa rinvio all'Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 che in modo puntuale individua anche le competenze rimesse alla Commissione istituita presso ogni scuola e alle relative sottocommissioni che operano per le singole classi terze ad esame.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Nota 17 maggio 2007

Prot. 5074

Oggetto: Misure di accompagnamento previste dalla Circolare ministeriale n. 28/2007 per la certificazione delle competenze a conclusione del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie

Con la circolare n. 28 del 15 marzo 2007, relativa all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007, sono state fornite indicazioni per la predisposizione della certificazione sperimentale delle competenze, al termine del primo ciclo di istruzione, annunciando nel contempo misure di accompagnamento per favorire il processo di elaborazione e sperimentazione da parte delle istituzioni scolastiche.

Le misure di accompagnamento sono state così individuate:

  • Predisposizione da parte del Ministero di specifico dossier (legislazione sulle competenze; livelli di competenze disciplinari nel quadro comunitario e internazionale; bibliografia; documentazione relativa a convegni e seminari sulle competenze, ecc.).
  • Costituzione di un gruppo tecnico nazionale con compiti di analisi e valutazione delle proposte innovative, in funzione della predisposizione del modello definitivo di certificazione.
  • Costituzione di gruppi regionali di raccordo delle esperienze e di consulenza e assistenza per l'attività di ricerca e innovazione delle scuole.
  • Raccolta di pratiche esemplari.

Dall'11 aprile scorso il dossier sulle competenze è in linea sul sito del ministero e viene aggiornato a seguito della eventuale emanazione di nuova documentazione.

Con la presente nota si intende ulteriormente delineare il quadro degli interventi nella previsione di assetti più definiti per la determinazione delle competenze e per la loro certificazione.

Per l'anno scolastico 2006-2007 è prevista una prima fase di certificazione delle competenze per tutti gli studenti che concludono il primo ciclo di istruzione, a seguito della quale viene previsto un piano di accompagnamento le cui line operative sono di seguito indicate.

Il contesto di riferimento

Lo sviluppo della coesione sociale e della crescita economica fa emergere, in tutti i Paesi dell'Unione, la necessità di adeguare ed innovare i sistemi di istruzione e formazione nazionali per sostenere "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo" (Consiglio Europeo di Lisbona, 2000).

Il Programma di lavoro elaborato dal Consiglio Europeo di Barcellona (15-16 marzo 2002) per migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione indica tra gli obiettivi da perseguire lo sviluppo delle competenze per la società della conoscenza. Espandere e migliorare il capitale umano significa, oggi, ottenere risultati positivi sia rispetto al patrimonio tradizionale sia rispetto alle nuove competenze attese.

Nel sistema di istruzione del nostro Paese il processo di innovazione avviato dal DPR 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche - finalizza l'autonomia al conseguimento del successo formativo degli studenti ed affida al MPI il compito di definire "obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni" per i diversi tipi e indirizzi di studio. La Legge 53/2003, e per il primo ciclo il D.lvo 19 febbraio 2004, n. 59, riconosce ai docenti titolari delle attività didattiche la responsabilità della "valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite."

La risposta alle previsioni normative va oggi costruita ed offerta nel quadro di un raccordo tra i livelli nazionale, europeo ed internazionale. Sotto questo profilo occorre tenere presenti gli strumenti già elaborati a livello europeo:

a. le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio relative a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE)
b. la Carta europea per la qualità della mobilità (2006/961/CE)
c. la proposta di Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente COM (2006) XXX
d. la decisione del Palamento europeo e del Consiglio relativa al quadro comunitario delle qualifiche e delle competenze (Europass)

Riferimenti parimenti indicativi sono il Quadro Comune europeo per le lingue e le "scale di competenza" nell'ambito dell'indagine internazionale OCSE-PISA.

La proposta operativa

Per accompagnare e supportare la fase di avvio della certificazione delle competenze prevista per il corrente anno scolastico occorre:

1. stimolare la riflessione dei docenti coinvolti negli esami conclusivi del primo ciclo alla documentazione e alla riflessione sull'argomento delle competenze;
2. dare riconoscimento e visibilità alle esperienze ed alle elaborazioni condotte, in rete o singolarmente, di definizione e certificazione delle competenze;
3. raccogliere, analizzare, selezionare e disseminare le migliori pratiche;
4. assumere elementi per assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 10 del DPR 275/1999.

La proposta di lavoro per gli Uffici scolastici provinciali che qui viene presentata presuppone che presso le istituzioni scolastiche autonome sia stata attivata una riflessione e si siano sviluppate esperienze in raccordo con gli impegni, per la prima volta previsti, di certificazione delle competenze a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Il percorso di lavoro

Lo sviluppo del programma, concertato anche con l'Agenzia nazionale, prevede, per il periodo Maggio-Settembre 2007:

a. Interventi di informazione e di sensibilizzazione a livello regionale con il coinvolgimento delle strutture locali dell'Agenzia nazionale per l'autonomia scolastica ed, eventualmente, di strutture accademiche di ricerca;
b. individuazione e raccolta di documentazione significativa sulle esperienze di rilievo sviluppate dalle scuole nella regione;
c. analisi e selezione delle esperienze e dei modelli eventualmente elaborati, con contatti diretti con gruppi di docenti e dirigenti scolastici;
d. redazione di una relazione dedicata su questa prima fase di certificazione delle competenze, a livello di ogni singola regione ed a livello nazionale;
e. disseminazione della raccolta ragionata delle migliori pratiche, a livello regionale ed a livello nazionale;
f. elaborazione di indicazioni di sviluppo in vista della redazione di linee guida per l'anno scolastico 2007-08;
g. messa a punto di proposte di sostegno dell'innovazione in tema di certificazione delle competenze (interventi di formazione degli insegnanti, approfondimenti tematici, modelli operativi….).

Modalità organizzative e finanziamenti

Per le azioni a., b., c., d. ed e. gli Uffici scolastici regionali potranno avvalersi delle collaborazioni del servizio ispettivo e delle strutture periferiche dell'Agenzia nazionale, anche mediante la costituzione di specifici gruppi di coordinamento regionali.

La redazione di un rapporto nazionale, sulla base della documentazione raccolta a livello regionale e la messa a punto delle azioni f. e g. verranno curate dalla scrivente Direzione generale.

Per la disseminazione a livello nazionale, il dossier già attualmente attivo sul sito del Ministero, dedicato all'intera operazione di certificazione delle competenze a conclusione del primo ciclo, ospiterà una selezione ragionata delle migliori esperienze.

Al fine di rendere coerenti le diverse operazioni previste, rappresentanti delle Direzioni regionali ed esperti coinvolti costituiranno il gruppo nazionale di pilotaggio responsabile dell'intero programma di lavoro.

L'intero programma di lavoro dispone di un finanziamento complessivo, per il periodo maggio-settembre, di 100 mila euro che sarà messo a disposizione degli Uffici scolastici regionali che intendono aderire alla proposta; tale disponibilità, che sarà ripartita in rapporto ai report presentati, potrà essere integrata con risorse comunque disponibili a livello regionale, provinciale o di singola scuola.

Sulla base dei risultati ottenuti in questa prima fase e tenendo conto degli obiettivi di medio e lungo termine, verrà definito un programma di lavoro per l'anno scolastico 2007-08 che dovrà tener conto delle conclusioni a cui sarà pervenuto il processo in corso di revisione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo nonché delle disposizioni e delle scelte che verranno compiute in relazione all'innalzamento dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni.

In considerazione del piano sopra delineato le SS.LL. che intendono aderire alla proposta, sono invitate alla costituzione di apposito gruppo di lavoro e a darne tempestiva comunicazione allo scrivente.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto


Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Nota 10 maggio 2007

Prot. 4600

Oggetto: Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni

A riscontro di quesiti pervenuti, in ordine allo svolgimento delle prove di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si forniscono precisazioni relativamente a diverse problematiche emerse.
La circolare n. 28 del 15 marzo 2007 prevede, per l’esame della seconda lingua comunitaria, una fase transitoria in previsione dell’obiettivo di assicurare pari dignità a tale insegnamento (oggetto per la prima volta di esame) rispetto alla prima lingua comunitaria insegnata.
In considerazione delle differenziate situazioni riscontrabili sul territorio, la circolare, nel confermare l’obiettivo di assicurare piena dignità a tale disciplina di studio introdotta in forma generalizzata per la scuola secondaria di I grado nell’ultimo triennio, rimette ad ogni singola istituzione scolastica, mediante apposita delibera del collegio dei docenti, la decisione in merito all’eventuale svolgimento di specifica prova scritta, prevedendo tre possibili soluzioni: in via ordinaria prova scritta della prima lingua comunitaria insegnata e valutazione della seconda lingua all’interno del colloquio interdisciplinare; in via sperimentale prova scritta unica per entrambe le lingua comunitarie insegnate; infine, svolgimento di due prove scritte distinte delle due lingue comunitarie insegnate, in presenza di consolidate esperienze di bilinguismo.
A chiarimento di quanto riportato dalla circolare n. 28/2007, si precisa che il collegio dei docenti, anche sulla base delle relazioni dei docenti di lingue comunitarie e su parere dei singoli consigli di classe del terzo anno di corso, può motivatamente deliberare lo svolgimento sperimentale di prove scritte separate per le due lingue comunitarie, anche in assenza di esperienze consolidate di bilinguismo.
È appena il caso di osservare che, stante la flessibilità di sperimentazione della seconda lingua comunitaria, possono convivere all’interno della medesima istituzione scolastica soluzioni diverse circa lo svolgimento delle relative prove scritte.

Da parte di talune scuole è stato rilevato che la circolare, non facendo cenno alcuno all’informatica, sembra sottintendere che tale disciplina non debba essere oggetto di valutazione all’esame.
Si ricorda che il colloquio pluridisciplinare attiene agli approfondimenti delle singole discipline di studio, considerate secondo gli aggiornamenti curricolari e normativi intervenuti che, come è noto, comprendono anche riferimenti all’informatica. Si ritiene opportuno precisare, pertanto, che le sottocommissioni d’esame potranno comprendere, all’interno del colloquio pluridisciplinare, anche eventuali riferimenti all’informatica.
È opportuno, comunque, che in sede di riunione preliminare tale decisione sia assunta collegialmente dalle commissioni di esame sulla base anche della presentazione delle attività e delle esperienze del triennio.
Per quanto riguarda gli studenti con disturbi di apprendimento (dislessia, disgrazia, discalculia), nel richiamare le disposizioni contenute nella circolare n. 28/2007, si conferma che non vi può essere nei loro confronti dispensa dalle prove scritte ma che, più opportunamente, viene consentito loro un tempo più disteso per lo svolgimento delle prove, prevedendo altresì che la valutazione delle stesse avvenga tenendo conto prevalentemente del contenuto più che della forma.
In definitiva si suggerisce alle sottocommissioni di esame di adottare nella svolgimento delle prove scritte e orali le misure compensative e dispensative impiegate in corso d’anno nel limite della compatibilità consentite alla particolare circostanza delle finalità dell’esame.

Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali svolti dagli alunni nell’ultimo anno possono costituire oggetto di esame all’interno del colloquio pluridisciplinare, affidato esclusivamente ai docenti di classe membri della commissione esaminatrice, in quanto gli stessi, in sede di valutazione periodica o finale sono, parimenti, i soggetti titolari della valutazione degli apprendimenti.

Si richiama inoltre l’attenzione sulla particolare situazione dei candidati esterni, cosiddetti privatisti, che presentano richiesta di accesso all’esame. In particolare è meritevole di puntualizzazione la situazione degli studenti provenienti da scuola privata non paritaria che chiedono di sostenere l’esame presso una scuola statale o paritaria, e che, come è noto, possono presentare domanda per sostenere l'esame presso un’unica sede scolastica vicina.
Il dirigente scolastico della scuola presso cui i candidati esterni intendono sostenere le prove d’esame fornisce, pertanto, disposizioni e indicazioni operative direttamente alla scuola privata frequentata dai candidati privatisti, e provvede altresì alla richiesta di ogni documentazione utile alla predisposizione ed effettuazione degli esami, compresa l’attestazione dell’avvenuta frequenza, da parte di ciascun candidato, del monte ore annuo richiesto per la validazione dell’anno scolastico (cfr. art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 59/2004).
In mancanza di tale documentazione, il dirigente scolastico, d’intesa con il rappresentante della scuola privata, può predisporre, mediante l’intervento di insegnanti della propria istituzione, preliminari accertamenti delle competenze possedute dagli alunni candidati all’esame, sotto forma di colloquio con i singoli alunni da effettuarsi alla presenza dei loro docenti di classe. Inoltre, per quegli alunni che, avendo compiuto buona parte del percorso scolastico all’interno della scuola privata, non sono in possesso di formale titolo di ammissione al primo anno della scuola secondaria di I grado, rilasciato da scuola statale o paritaria, il preliminare accertamento ha valore di formale verifica dell’idoneità per accedere all’esame di Stato per effetto del dispositivo di cui all’articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze, nel confermare il carattere sperimentale e transitorio del modello suggerito, per il quale si invitano tutte le scuole a svolgere opportuna riflessione per eventuali integrazioni, si segnala che questa Direzione generale, come già annunciato nella circolare n. 28 del 15 marzo scorso, ha provveduto da tempo alla messa in linea sul sito del ministero di un primo contributo di sostegno allo studio e alla ricerca in materia.

Relativamente alla predisposizione, sottoscrizione e consegna della certificazione, si precisa quanto segue:
- la fase istruttoria di predisposizione della certificazione è affidata a ciascun consiglio di classe che provvede ad approntare in via informale ogni elemento utile alla compilazione del modello;
- in sede di esame, tenuto conto degli ulteriori elementi valutativi raccolti, la commissione provvede alla compilazione del modello di certificazione, apponendovi anche il giudizio sintetico finale e rimettendo la sottoscrizione della certificazione al presidente della commissione;
- successivamente, dopo la conclusione delle operazioni di esame, il dirigente scolastico appone a sua volta la firma di sottoscrizione del modello di certificazione, a convalida della rilevazione e valutazione delle competenze riferite al percorso scolastico;
- la certificazione delle competenze, in quanto comprensiva degli esiti dell’esame di Stato e degli elementi di valutazione riferiti al percorso scolastico dell’alunno, integra e sostituisce la certificazione che in via ordinaria le istituzioni scolastiche rilasciano agli alunni licenziati, subito dopo la conclusione positiva dell’esame. Va pertanto consegnata ad esami conclusi per essere presentata alla scuola del successivo ordine a cui l’alunno si è iscritto;
- per i candidati esterni, non potendo disporre di pregressi elementi di conoscenza circa le competenze acquisite, si utilizzerà transitoriamente la certificazione precedentemente in uso, in attesa di regolamentare l’intera materia.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto


CM 28/07 (Esami: Primo Ciclo)


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