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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Uff. VII

Nota 9 gennaio 2008

Prot. n. AOOODGOS /248

Oggetto: Pagamento compensi commissari interni esami di Stato 2006/2007 - Istituzioni scolastiche paritarie

Pervengono istanze volte a conoscere se, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 147/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 176/2007, i componenti interni delle commissioni degli esami di Stato 2006/2007 presso le scuole paritarie abbiano titolo a percepire i relativi compensi, analogamente ai componenti interni delle scuole statali.

A tale riguardo, sentito anche l’Ufficio Legislativo, si precisa che gli oneri per il pagamento dei compensi ai commissari interni degli esami di Stato nelle scuole paritarie sono posti a carico dello Stato.

Si rammenta che, come disposto con CM prot.7054 del 2/7/2007, i compensi spettanti ai componenti le commissioni d’esame operanti presso gli istituti paritari pareggiati e legalmente riconosciuti vengono corrisposti dalle istituzioni scolastiche statali designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali.

La presente comunicazione viene inserita nei siti web del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio Sesto

Avviso 9 ottobre 2007

Oggetto: Rilevazione delle spese relative ai Compensi per gli Esami di Stato A.S. 2006/2007

Si comunica che la rilevazione delle spese relative ai Compensi per gli Esami di Stato A.S. 2006/2007 avrà termine il giorno sabato 13 Ottobre p.v., al fine di permettere un’assegnazione tempestiva alle Istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie disponibili.


Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III

Nota 11 luglio 2007

Prot. n. AOODGPER 14187

Oggetto: Personale docente con contratto a tempo determinato diverso da supplenza annuale, designato componente di Commissione negli esami di stato– attribuzione della retribuzione contrattuale per il periodo di durata degli esami

Con riferimento a vari quesiti ricevuti concernenti l’oggetto, si comunica che, per quanto riguarda i docenti con contratto a tempo determinato non annuale cui compete, oltre che i previsti compensi destinati ai commissari interni ed esterni per l’espletamento degli esami di stato, anche l’attribuzione della retribuzione contrattuale per il periodo degli esami stessi, vengono integralmente confermate le relative disposizioni contenute nel Capo VI della C.M. n.104 del 16 aprile 1999, così come modificate ed integrate dalla Circolare Telegrafica n.159 del 22 giugno 1999.
Secondo tali istruzioni, pertanto, in caso di designazione e partecipazione quale componente di commissione di esami di stato di docenti a tempo determinato non supplenti annuali:

  1. al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) - sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.
  2. al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.

Al di fuori delle ipotesi sopraspecificate e cioè quando la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano avuto nell’anno scolastico 2006/07 lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Nota 5 luglio 2007

Prot.7230

Oggetto: Esami di Stato dell'anno scolastico 2006/2007. Compensi alle Commissioni esaminatrici

A integrazione della C.M. prot. 7054 del 2/7/2007, si chiarisce quanto segue, tenendo conto della vigente normativa:

1. l'art. 4 - comma 10 - della legge 11/1/2007, n. 1, pone a carico dello Stato gli oneri per il pagamento dei compensi esami dovuti ai Presidenti e ai Commissari esterni delle Commissioni d'esame costituite presso gli Istituti paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti. Conseguentemente, restano a carico degli istituti predetti i compensi dovuti ai membri interni delle commissioni.
2. I compensi aggiuntivi riferiti alla funzione, di cui alla tabella 1- quadro A, spettano ai membri interni che svolgono la funzione su ulteriori classi della stessa o di altra commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Nota 2 luglio 2007

Prot. n. 7054

Oggetto: Esami di Stato dell'anno scolastico 2006/2007. Compensi alle Commissioni esaminatrici

Il provvedimento interministeriale concernente la fissazione dei compensi spettanti ai componenti le commissioni degli esami di Stato è tuttora in fase di perfezionamento.

In considerazione dell’avanzata fase delle operazioni d'esame, si ritiene necessario fornire, nelle more della definizione del provvedimento, alcune indicazioni per la determinazione dei compensi medesimi.

Nell'allegata tabella 1 sono indicate le misure dei compensi riferiti alla funzione, alla trasferta ed agli esami preliminari.

I compensi per gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono onnicomprensivi e sostitutivi di ogni altro emolumento accessorio.

La quota del compenso forfetario riferito alla trasferta spettante ai componenti le commissioni è determinata in base ai tempi di percorrenza fra la sede di servizio o di residenza e la sede d’esame.

A tal fine, per il personale nominato dal Ministero, devono essere prese in considerazione esclusivamente le indicazioni riferite alla sede di servizio o di residenza dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione delle domande e riportate sui tabulati elaborati dal Sistema informativo. Non devono essere prese in considerazione eventuali dichiarazioni di variazioni di sede di servizio o di residenza intervenute successivamente. In caso di nomina di personale non in servizio o estraneo all'amministrazione vanno prese a riferimento, come sede di servizio, la sede dell’Ufficio scolastico provinciale di appartenenza dell’istituzione scolastica, ovvero la sede di residenza dell'interessato.

In ogni caso, fra la sede di servizio e la sede di residenza, va presa in considerazione, in termini di tempo di percorrenza, quella più vicina alla sede d'esame.

Per l’individuazione dei tempi di percorrenza vanno presi a riferimento gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci in vigore all'inizio delle operazioni d'esame e utili per raggiungere la sede d’esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. Per le sedi d’esame raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza da prendere a riferimento è dato esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali. Nell'ipotesi in cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell'arco della giornata.

I tempi di percorrenza, individuati secondo i criteri sopra specificati, sono gli unici parametri presi in considerazione ai fini della determinazione della quota del compenso forfetario per trasferta da attribuire al personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza. Non assumono, pertanto, alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, né le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento ecc).

Come è noto, le classi abbinate in una unica commissione d'esame possono appartenere ad istituti diversi entrambi sede d'esame, talvolta ubicati in comuni diversi. Pertanto per i periodo nei quali tutti o parte dei membri della commissione operano anche nell'altra sede d'esame, la quota del compenso per trasferta deve essere rideterminata prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra sede di servizio o di residenza e la seconda sede d'esame. Il relativo compenso spetta in proporzione al periodo continuativo impiegato nella seconda sede, rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame.

Al commissario interno che svolga la funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfetario per la quota riferita alla funzione, di cui alla tabella 1- quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.

Al commissario delegato a sostituire il presidente, ai sensi dell'art. 13 comma 1 dell'O.M. n. 26 del 15/3/2007, è attribuita una maggiorazione del 10% del compenso previsto per la funzione di commissario dalla suddetta tabella 1 quadro A.

Ai commissari nominati nelle commissioni che comprendono classi articolate (esempio: classi bilingue o trilingue o classi articolate su più indirizzi di studi), spetta un compenso forfetario non inferiore a 1/3 e non superiore a 2/3 di quello previsto dalla tabella 1- quadro A in relazione alla tipologia di nomina di cui si tratta. Ai fini del calcolo del predetto compenso, l’importo totale previsto per la corrispondente tipologia di nomina viene suddiviso in proporzione al numero dei candidati totali da esaminare ed è corrisposto ai singoli commissari in relazione al numero di candidati esaminati dagli stessi, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

Al personale impegnato negli esami preliminari spettano i compensi riportati al quadro C della tabella 1.

Al personale utilizzato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 26 del 15/3/2007, è corrisposto esclusivamente il compenso forfetario di € 171 assimilato al compenso previsto per il commissario interno al quadro B della tabella 1.

Al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d'esame (componenti di commissione che, nel corso degli esami, siano impossibilitati allo svolgimento dell'incarico per grave, eccezionale e documentato motivo; personale nominato dal provveditore in sostituzione del componente assente) i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame.

La parte dei compensi riferiti alla funzione concorre integralmente a formare la base contributiva e fiscale; i compensi riferiti alla trasferta concorrono a formare la base contributiva e fiscale per la parte eccedente € 46,48 giornalieri.

Gli oneri per il pagamento dei compensi e indennità per gli esami sono posti a carico della dotazione finanziaria comunicata alle singole istituzioni scolastiche statali, determinata prevedendo, per gli esami di Stato, un finanziamento di € 4.000 per ogni classe terminale.

I compensi spettanti ai componenti le commissioni costituite con classi appartenenti ad istituti diversi sono corrisposti dall’istituto individuato quale sede di insediamento della commissione.

I compensi spettanti ai componenti le commissioni d’esame operanti presso gli istituti paritari pareggiati e legalmente riconosciuti vengono corrisposti dalle istituzioni scolastiche statali designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali.

A tal fine è stata predisposta una rilevazione per identificare le istituzioni scolastiche designate a corrispondere i compensi ai componenti le commissioni d’esame operanti presso istituti parificati, pareggiati o legalmente riconosciuti, al termine della quale verrà disposto, a favore delle istituzioni scolastiche interessate, un finanziamento in acconto di € 4.000 per ogni classe terminale dei predetti istituti parificati, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Successive integrazioni verranno disposte sulla base degli esiti del monitoraggio che sarà effettuato per quantificare la spesa effettivamente sostenuta per i compensi ai componenti le commissioni di esame.

Ai componenti le commissioni d'esame nominati in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora, possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfetari lordi complessivamente spettanti.

Si allega, per completezza di informazione, copia del Decreto Interministeriale in attesa della controfirma del Ministro dell’Economia e Finanze. Sarà cura di questo Ministero dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto perfezionamento del provvedimento in questione al fine della liquidazione del saldo dei compensi spettanti al personale impegnato negli esami di Stato.

La presente nota viene inserita nei siti web del Ministero

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


Decreto Interministeriale


Dipartimento per l’Istruzione
D.G. per gli Ordinamenti Scolastici
Uff. I

Nota 15 giugno 2007

Prot.n. 6299

Oggetto: Esami di Stato dell'anno scolastico 2006/2007. Compensi alle Commissioni esaminatrici

Nelle more del perfezionamento del provvedimento concernente la fissazione dei compensi spettanti ai componenti le commissioni degli esami di Stato costituite per il corrente anno scolastico e stante l'imminente avvio delle operazioni d'esame, si forniscono le necessarie indicazioni per la determinazione dei compensi medesimi.

Nell'allegata Tabella sono indicate le misure dei compensi riferiti alla funzione, alla trasferta ed agli esami preliminari.

I compensi spettanti ai componenti le commissioni d'esame operanti presso gli istituti paritari pareggiati e legalmente riconosciuti vengono corrisposti dalle istituzioni scolastiche statali designate dagli Uffici scolastici regionali.

Ai componenti le commissioni d'esame nominati in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfetari lordi complessivamente spettanti.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni non appena concluso l'iter per il perfezionamento del relativo Decreto interministeriale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to MARIO G. DUTTO


Dipartimento per l’ istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici – Ufficio I

TABELLA 1

QUADRO A
Compenso correlato alla funzione e attribuito per la partecipazione a ogni commissione
1) Presidente € 1.249
2) Commissario esterno € 911
3) Commissario interno € 399
QUADRO B
Compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame
a) Personale nominato nel comune di servizio o di residenza o fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in non più di 30 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci € 171
b) Personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in un tempo compreso tra 31 e 60 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci € 568
c) Personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci € 908
d) Personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci € 2.270
QUADRO C
Compenso per ciascuna materia e ciascun candidato spettante al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati esterni (privatisti) € 15
Compenso massimo attribuibile al singolo componente del Consiglio di classe o di specifica commissione impegnato negli esami preliminari € 840

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