Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
Nota 17 ottobre 2006 Prot. n.9521
Oggetto: Legge n. 27/2006 - regime transitorio della
vigilanza sulle scuole dell'infanzia non paritarie L'art. 1-bis
del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con legge 3
febbraio 2006, n. 27 regolamenta ex-novo, come è noto, le norme in
materia di scuole non statali.
Per effetto delle rilevanti modifiche introdotte, sono state abrogate,
con effetto immediato, diverse disposizioni che regolavano il precedente
ordinamento.
Tra queste norme abrogate, vi è l'art. 332 del Testo Unico in materia di
istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), relativo alla
vigilanza sulle scuole dell'infanzia non statali che ne prevedeva
l'onere a carico del provveditore agli studi, il quale si avvaleva del
direttore didattico competente per territorio.
Le scuole dell'infanzia non paritarie, già sottoposte fino al decorso
anno scolastico alla vigilanza da parte dei soggetti preposti, così come
previsto dall'abrogato art. 332, per effetto del nuovo disposto
normativo saranno assoggettate ad un nuovo regime di controllo, secondo
quanto previsto dalla citata legge 27/2006.
L'art. 1-bis della legge n. 27/2006, al comma 5, prevede infatti la
predisposizione di appositi elenchi delle scuole non paritarie, affissi
agli albi degli Uffici scolastici regionali, e l'affidamento agli Uffici
stessi del compito di vigilare sulla sussistenza e sulla permanenza dei
requisiti di accesso all'inclusione in detti elenchi, disponendo altresì
che le "modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco… sono
definite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400".
Tale regolamento è in via di definizione da parte di questo Ministero.
Nelle more della sua definizione, i compiti di vigilanza sulle scuole
non paritarie da parte degli Uffici scolastici regionali non possono
essere sospesi, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico,
individuabile nella tutela delle famiglie che si avvalgono del servizio
di tali scuole e del personale docente in esse impiegato che può vedere
riconosciuta la validità del servizio prestato soltanto in presenza
dell'approvazione di nomina da parte dell'autorità scolastica vigilante.
Tale orientamento, per altro, è stato condiviso dal Gabinetto del
Ministro cui lo scrivente ha rivolto uno specifico quesito.
Pertanto, è necessario che, in questa fase transitoria e fino alla
emanazione del predetto regolamento, le SS.LL. assicurino la necessaria
vigilanza sulle scuole dell'infanzia non paritarie senza soluzione di
continuità rispetto al previgente ordinamento, mettendo in atto le forme
di intervento ritenute più opportune, quali l'azione diretta
dell'Ufficio, la delega agli Uffici scolastici provinciali oppure ai
dirigenti scolastici competenti per territorio.
Confidando, come di consueto, nel pronto adempimento di tali interventi,
si prega cortesemente di fornire allo scrivente l'informativa sulle
soluzioni adottate.
Il Direttore Generale
Silvio Criscuoli
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