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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Nota 1 dicembre 2005

Prot. n. 2132

Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto – diploma di specializzazione per il sostegno conseguito dopo il 18 luglio 2005

Si fa riferimento ai quesiti pervenuti in merito alla possibilità di utilizzare, per le supplenze su posto di sostegno, docenti, già inseriti in graduatoria di circolo e di istituto su posto comune e che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per il sostegno dopo il 18 luglio 2005, termine ultimo per l’aggiornamento delle graduatorie medesime.

Al riguardo, si precisa che la normativa vigente (art. 319, comma 4 del D. leg.vo n. 297/94) prevede, quale titolo di accesso alla attività di integrazione degli alunni disabili, il diploma di specializzazione per il sostegno e solo in via eccezionale, in deroga a tale prescrizione, è stato consentito (vedi da ultimo, le istruzioni operative sul conferimento delle supplenze diramate con nota prot. 1395 del 28 luglio 2005) a seguito di esaurimento degli elenchi di sostegno, di utilizzare personale sprovvisto di specializzazione.

Ciò premesso, le SS.LL., in osservanza della sopracitata norma e in relazione alla esigenza di tutelare i diritti degli alunni disabili di avvalersi di personale qualificato, come sancito dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104/92, sono pregate di impartire disposizioni che consentano ai docenti in questione - esclusivamente nelle situazioni di necessità di conferimento di nuove supplenze - di ricoprire le relative disponibilità di posti di sostegno con precedenza rispetto ai docenti privi del titolo di specializzazione.

Ai fini suddetti, gli aspiranti potranno, in regime di autocertificazione, presentare specifica istanza ai competenti Dirigenti scolastici.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente nota

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE COSENTINO


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