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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 1

Nota 20 febbraio 2006

Prot. 95

Oggetto: Federazione GILDA-UNAMS. Partecipazione alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica (seguito della nota n. 786 del 20 dicembre 2005). Chiarimenti dell'ARAN

Si trascrive, di seguito, la nota 7 febbraio 2006, n. 1315, con cui l'ARAN, sulla base di precisa richiesta formulata dalla CISL Scuola e della conseguente necessità di specifici chiarimenti rappresentati dalla scrivente Amministrazione, è nuovamente intervenuta sulla problematica richiamata in oggetto.

"Con le note in oggetto è stato posto il problema se una organizzazione sindacale, che non sia firmataria del CCNL relativo al quadriennio normativo e primo biennio economico ma solo del secondo biennio economico, possa essere ammessa alla contrattazione integrativa.
A tale proposito questa Agenzia provvede ogni due anni ad accertare le organizzazioni sindacali rappresentative da ammettere, ai sensi di legge, ai tavoli negoziali rispettivamente del quadriennio normativo-primo biennio economico e del secondo biennio economico. Da consolidata giurisprudenza i CCNL biennali sono tra loro autonomi e ciascuno di essi individua i soggetti da ammettere alla contrattazione integrativa, qualora firmatari del CCNL.
Ne deriva, pertanto, l'impossibilità di escludere una organizzazione firmataria del contratto nazionale dalla contrattazione nel luogo di lavoro per l'applicazione del CCNL biennale sottoscritto. Se così fosse l'ammissione alle trattative sarebbe cristallizzata alla verifica delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per il quadriennio normativo.
Occorre ora stabilire quale sia il contratto integrativo cui il sindacato firmatario del solo secondo biennio economico abbia titolo a partecipare.
Tutti i CCNL attribuiscono alla contrattazione integrativa la definizione di numerose materie, alcune di carattere economico e altre di carattere normativo, per le quali è prevista la stipulazione di un accordo di parte normativa quadriennale e di parte economica biennale, alla stessa stregua del contratto nazionale.
E' evidente, da quanto premesso, che l'organizzazione sindacale subentrante nel secondo biennio non ha titolo a partecipare alla negoziazione dell'integrativo quadriennale e primo biennio economico in quanto non firmataria. Ciò infatti presuppone la sottoscrizione del relativo CCNL, sempre possibile, dal momento che l'organizzazione di cui trattasi ha partecipato alle trattative. In mancanza di tale sottoscrizione, l'organizzazione potrà partecipare solo alle trattative che si riferiscono al secondo biennio, quello che si stipula per l'allocazione delle risorse derivanti dal relativo CCNL, senza tuttavia la possibilità di discutere i criteri e le modalità di distribuzione delle medesime definite dal contratto integrativo quadriennale al quale non poteva partecipare.
Perché ciò possa avvenire, non occorre solo sottoscrivere il CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005, ma anche, per adesione, il contratto integrativo quadriennale al quale evidentemente non può aver partecipato.
Firmato Il Presidente: Avv. Guido Fantoni"

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza delle SS.LL..

Il Direttore Generale
Cosentino


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