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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione Ufficio II

AVVISO RELATIVO ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO DEL MINISTERO DELLE
GRADUATORIE PROVVISORIE CONCERNENTI LE PROCEDURE DI SELEZIONE PER IL
PASSAGGIO ALLA POSIZIONE ECONOMICA B3, INDETTE CON D.D.G.17 SETTEMBRE 2001

Si rende noto che in data 10 aprile 2002 saranno affisse all'Albo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le graduatorie provvisorie relative alle procedure di selezione riservate al personale interno, per il passaggio alla posizione economica B3, per i posti disponibili nell'Amministrazione Centrale, indette con D.D.G. 17 settembre 2001.
A norma dell'art.7 dei D.D.G.17.9.2001, gli interessati potranno inoltrare reclamo avverso la posizione in graduatoria esclusivamente per errore materiale.
I reclami devono essere presentati o spediti, alla competente Commissione esaminatrice, entro il termine del 16 aprile c.a., per il tramite dell'Ufficio II della Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione.
I reclami prodotti a mano devono essere consegnati all'Ufficio Corrispondenza del Ministero, che ne rilascia la relativa ricevuta.

IL DIRETTORE GENERALE
- Antonio Zucaro -


 

Nota 21 novembre 2001

Prot. 1388/U

Oggetto: Procedure di selezione per il passaggio alla posizioni economiche B3, C2 e C3 - rettifica ed integrazione

Con riferimento alle indicazioni operative concernenti la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati alle procedure di selezione riservate al personale dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica per il passaggio all'interno delle aree B e C., anche a seguito del confronto intervenuto con le OO.SS., si integra e si rettifica quanto previsto con la nota n.1176/U del 17.10.2001, sui punti che seguono:

Anzianità di servizio - modalità di calcolo

A - "Servizio comunque prestato presso le Amministrazioni dello Stato"
Per essere valutato il servizio di ruolo deve essere stato prestato comunque presso le Amministrazioni dello Stato di qualsiasi comparto.

B - "Servizio prestato nella posizione economica"

Va considerato l'effettivo servizio di ruolo, prestato nell'Amministrazione della Pubblica Istruzione - Comparto Ministeri, nella posizione economica o nella corrispondente ex qualifica funzionale.

Titoli di studio 

A seguito dell'accordo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro, in data 8.11. 2001, è stata disposta la revoca del D.D.G. 4.10.2001 con D.D.G.16 novembre 2001.
Conseguentemente, deve intendersi valutabile ogni titolo conclusivo di un corso di studi di secondo grado di durata triennale con l'attribuzione del punteggio già previsto con i DD.DD.GG.17.9.2001; pertanto i predetti titoli sono da considerarsi fra i requisiti di accesso alle procedure concorsuali in parola.

Titoli di studio post laurea e post diploma

I "titoli di studio post diploma" valutabili sono quelli conseguiti al termine di un corso statale.

Relativamente alla categoria "Diploma di maturità coerente con il profilo professionale per il quale si concorre" (passaggio alla posizione economica B3) si precisa che tutti i diplomi di maturità debbono essere considerati coerenti.

Esperienze professionali e formative:

Corsi:

Si precisa ulteriormente:
un corso di sei giorni in vigenza del precedente ordinamento si valuta come corso settimanale; un corso di cinque giorni secondo il nuovo ordinamento si valuta come corso settimanale; nel caso di certificazione che riporti l'indicazione del numero complessivo delle ore frequentate e non l'indicazione dei giorni di svolgimento è stato convenuto di adottare come criterio di riferimento l'orario normale di lavoro: si considera pertanto corso settimanale quello fino a trentasei ore di lezione e corso ultrasettimanale quello con un numero di ore di lezione superiore a trentasei.

I candidati direttamente interessati dalla revoca del D.D.G.4.10.2001 e dalle disposizioni sopra riportate, potranno presentare, rispettivamente, la domanda di partecipazione alle procedure di selezione (per il personale in possesso del titolo di studio triennale ove non avesse già presentato domanda) o l'integrazione dei titoli relativi ai servizi ( limitatamente ai servizi prestati nelle Amministrazioni dello Stato) entro il termine di 10 giorni che decorre dalla data di pubblicazione all'Albo dei singoli Uffici della presente Circolare e della contemporanea inserzione della stessa sulla rete intranet.


Decreto Direttore Generale 16 novembre 2001

Personale amministrativo - comparto ministeri
Passaggi interni aree B e C, rettifica e integrazione relative alla valutazione dei titoli

 

Il DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 ed in particolare l'art.15;

VISTO il contratto collettivo integrativo di amministrazione per il quadriennio 1998-2001 del Ministero della Pubblica Istruzione sottoscritto in data 21 settembre 2000;

VISTO il verbale di concertazione n.2 sottoscritto in data 2 agosto 2001;

VISTI i DD.DD.GG. 17 settembre 2001, con il quale sono tate indette, rispettivamente, le procedure di selezione per la copertura di complessivi 530 posti nell'area funzionale C, posizione economica C3 e di complessivi 1084 posti nell'area funzionale C, posizione economica C2, riservati al personale appartenete ai ruoli dell'Amministrazione scolastica, centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il D.D.G.4.10.2001 con il quale sono state rettificate le tabelle di valutazione dei titoli previste dagli artt.8 dei sopracitati DD.DD.GG.17 settembre 2001 per quanto concerne il titolo di studio con l'eliminazione della categoria "diploma di qualifica di durata triennale";
VISTO il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 23 ottobre 2001;

VISTO il verbale di conciliazione, conclusivo della riunione svolta l'8 novembre 2001 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge n.83/2000, in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ATTESA, pertanto, la necessità di revocare il provvedimento che rettifica i bandi in questione;

DECRETA:

Per i motivi indicati nelle premesse, il D.D.G. 4 ottobre 2001 sopracitato viene revocato.

Roma, 16 novembre 2001

IL DIRETTORE GENERALE
- ANTONIO ZUCARO -


 

Nota 17 ottobre 2001

Prot. n.1176/U

Oggetto: DD.DD.GG. 17 settembre e 4 ottobre 2001 - Procedure di selezione per il passaggio alla posizioni economiche B3, C2 e C3

Con i decreti citati in oggetto sono state indette le procedure di selezione riservate al personale dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica (comparto Ministeri) per il passaggio all'interno delle aree B e C.

Al riguardo, al fine di assicurare una uniforme e corretta procedura sia in sede di preliminare verifica da parte degli Uffici Scolastici Regionali competenti sia in sede di valutazione da parte delle commissioni esaminatrici, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative in ordine ai seguenti punti.

In via preliminare si ribadisce che può essere presentata domanda di partecipazione ai concorsi solo presso la sede di servizio, che va intesa come ufficio scolastico regionale di appartenenza o Amministrazione centrale. Pertanto, i candidati che prestano servizio presso l'Amministrazione centrale non possono presentare domanda presso l'ufficio scolastico regionale del Lazio e viceversa.

Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione (art.3 del bando) ed i titoli valutabili (art.8 del bando), devono essere posseduti alla data del 30 settembre 2000, così come stabilito nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata al contratto collettivo integrativo.

Anzianità di servizio - modalità di calcolo

Preliminarmente si precisa che per posizione economica si intende anche la corrispondente qualifica funzionale introdotta dall'1.1.1978.
Relativamente al calcolo dell'anzianità, si precisa quanto segue:

A - "Servizio comunque prestato presso le Amministrazioni dello Stato" Va considerato
1) il servizio di ruolo svolto in qualunque qualifica prima dell'attuale posizione economica;
2) il servizio svolto nell'attuale posizione economica prima dell'1.1.1978.
Il servizio deve comunque essere prestato presso le Amministrazioni dello Stato del Comparto Ministeri.
B - "Servizio prestato nella posizione economica" Va considerato l'effettivo servizio di ruolo, prestato nel Comparto Ministeri, nella posizione economica o nella corrispondente ex qualifica funzionale:
E' esclusa la valutazione dei servizi prestati a vario titolo nel comparto Ministeri (comando, collocamento fuori ruolo, utilizzazione, etc.) da personale appartenente all'epoca del servizio stesso ad altri Comparti. Per detto personale la valutazione del servizio decorre dalla data del formale passaggio dai ruoli del Comparto di appartenenza a quello del Comparto Ministeri.
Ovviamente lo stesso periodo di servizio non può essere valutato due volte ma dovrà essere ricondotto soltanto ad una delle categorie indicate nella tabella, fino ad una anzianità complessiva valutabile di 30 anni.

Esempi della modalità di calcolo dell'anzianità:

Esempio 1:
15.9.1979: immissione in ruolo;
scadenza termini 30.9.2000.
calcolo:
tot. 21 anni + 15 giorni = 21 anni da valutare come servizio prestato nella posizione economica

Esempio 2:
11.6.1974: immissione in ruolo come coadiutore (ex carr. esecutiva.);
30.6.1979: inquadramento come collaboratore amministrativo (ex 7° qual. funz. ora C1);
30.9.2000: scadenza termini.
calcolo:
(dall'11.6.74 al 29.6.1979)= 5 anni + 18 giorni da valutare come servizio comunque prestato presso Amministrazioni dello Stato = (0,10 X 5) = punti 0,50;
(dal 30.6.79 al 30.9.2000)= 21 anni + 3 mesi (arrotondati ad 1 anno) = 22 anni da valutare come servizio prestato nella posizione economica C1

Esempio 3:
1.9.1968: immissione in ruolo come coadiutore (ex carr. esecutiva.);
1.9.1972: immissione in ruolo come segretario (ex carr. concetto);
1.1.1978: inquadramento come collaboratore amministrativo (ex 7° qual. funz. ora C1)
30.9.200: scadenza termini.
calcolo:
(dall'1.9.68 al 31.8.1972 )= 4 anni da valutare come servizio comunque prestato presso Amministrazioni dello Stato = (0,10 X 4) = punti 0,40;
(dall'1.9.72 al 31.12.1977 )= 5 anni + 4 mesi (arrotondati ad un anno) da valutare come servizio comunque prestato presso Amministrazioni dello Stato = (0,10 X 6) = punti 0,60;
(dall'1.1.78 al 30.9.2000)= 22 anni + 9 mesi (arrotondati ad 1 anno) = 23 anni da valutare come servizio prestato nella posizione economica C1
Complessivamente valutati n.33 anni, pertanto, considerato che ai sensi dell'art.8 del bando di selezione, l'anzianità complessiva valutabile non deve superare i 30 anni, non vanno valutati i 3 anni che danno luogo al minor punteggio (-0,10 x 3) Tot = 0,40 + 0,60 + 23 anni(da valutare 0,50 X 23 nel caso di passaggio alla p.e. C2 o 0,80 x 23 nel caso di passaggio alla p.e. C3) - 0,30 (esubero anni valutati)

Esempio 4:
1.10.1971: immissione in ruolo come coadiutore (ex carriera esecutiva.);
1.2.1977: inquadramento come segretario (ex carriera concetto);
1.1.1978 inquadramento come "collaboratore amministrativo" (ex 7° qual funz. ora C1)
30.9.200: scadenza termini.
calcolo:
(dall'1.10.71 al 31.1.1977)= 0,10 per anno
(dall'1.2.77 al 31.12.77) = 0,10 per anno
dall'1.1.78 al 30.9.2000) = 0,50 per anno nel caso di passaggio alla p.e. C2 o 0,80 nel caso di passaggio alla p.e. C3)

Esempio 5:
1.3.1971: nominato in ruolo nel comparto scuola
22.5.1976: comando presso il Ministero della Pubblica Istruzione
1. 6.1979: transitato dal comparto scuola al comparto ministeri
30.9.2000: scadenza termini.
calcolo:
(dall'1.3.71 al .21.5.1976)= non valutabile
(dal 22.5.1976 a l31.5.78) = non valutabile
dall'1.6.79 al 30.9.2000) = 0,50 per anno nel caso di passaggio 
alla p.e. C2 o 0,80 nel caso di passaggio alla p.e. C3)

Titoli di studio

Per quanto riguarda il titolo di studio quale requisito di accesso , si precisa che per "diploma di scuola secondaria superiore" deve intendersi il diploma di maturità. 
Si richiama, inoltre l'attenzione sul D.D.G. 4.10.2001, già trasmesso a tutti gli uffici e diffuso via intranet, che modifica la tabella di valutazione dei titoli, per quanto riguarda le procedure per il passaggio alle posizioni economiche C2 e C3, con l'eliminazione del "diploma di qualifica di durata triennale".

Titoli di studio post laurea e post diploma

Per "titoli di studio post laurea e post diploma" si intendono i titoli conseguiti nei corsi legali di studi riconosciuti dall'ordinamento vigente, ai quali si accede dopo il conseguimento della laurea o del diploma di maturità (con esclusione dell'anno integrativo successivo alla maturità magistrale ed artistica) inerenti ai contenuti del profilo professionale per cui si partecipa.

Esperienze professionali e formative:

Incarichi:

Gli incarichi che danno luogo a punteggio - secondo le disposizioni del bando - devono essere effettivamente espletati alla data del 30.9.2000 e conferiti da Autorità provveditoriale o ministeriale.

Si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni incarichi che non danno luogo a punteggio:

incarico di revisore dei conti; 
incarico di componente di commissioni di concorsi; 
incarico di componente di comitati di vigilanza alle prove scritte dei concorsi pubblici, successivo all'11.6.1995 (data in cui il D.P.C.M. 23.3.1995 ha istituito il relativo compenso); 
incarichi elettivi negli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e di livello distrettuale e provinciale; 
incarico in gruppi di lavoro, comitati o commissioni la cui costituzione non è prevista da Leggi, Regolamenti o Decreti Ministeriali, 
incarico di vigilanza in sede di concorso; 
mansioni di economo nei singoli Uffici 
Corsi

Si precisa che il limite temporale cui fare riferimento per differenziare il punteggio (p.0,15 per corso fino a una settimana e p.0,25 per corsi oltre una settimana) è determinato in cinque giorni.
Per i corsi con frequenza non continuativa (bisettimanali, quindicinali, etc.) occorre fare riferimento ai giorni di corso effettivo tenendo presente le precisazioni sopraindicate. Il corso di qualificazione non va considerato come corso di formazione in quanto valutato separatamente come credito formativo.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, secondo la normativa vigente, per eventuali impugnative è competente la magistratura ordinaria con funzioni di giudice del lavoro.
Si fa presente, infine, che il punteggio massimo riferito all'incarico di "Reggenza di uffici di livello dirigenziale" deve essere 1,50, come previsto nella tabella dell'art.8 e non p. 3,00 come indicato, per mero errore materiale, nello schema della domanda allegata al bando relativo al passaggio alla posizione economica C2.
I competenti Uffici Scolastici regionali cureranno l'esame delle domande presentate dai candidati e predisporranno, ai sensi dell'art. 5.del bando, i provvedimenti di esclusione per difetto dei requisiti prescritti e/o inosservanza dei termini per la presentazione delle domande. Dovranno inoltre accertare, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, anche sulla base degli atti d'ufficio, l'esattezza dei dati dichiarati relativamente al calcolo dell'anzianità, alla luce delle indicazioni sopra riportate, e di quanto altro possa mettere la commissione esaminatrice in condizione di formulare la graduatoria. 


 

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio II

Decreto Direttore Generale 4 ottobre 2001

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 ed in particolare l'art.15;

VISTO il contratto collettivo integrativo di amministrazione per il quadriennio 1998-2001 del Ministero della Pubblica Istruzione sottoscritto in data 21 settembre 2000;

VISTO il D.D.G. 17 settembre 2001, con il quale sono tate indette le procedure di selezione per la copertura di complessivi 530 posti nell'area funzionale C, posizione economica C3, riservati al personale appartenete ai ruoli dell'Amministrazione scolastica, centrale e periferica - comparto ministeri - ai fini dell'attribuzione dei profili professionali di "direttore coordinatore per l'area amministrativo-giuridico-legale e contabile", "direttore coordinatore per l'area socio-organizzativa, gestionale e per lo sviluppo dell'offerta formativa", "direttore coordinatore per la comunicazione, l'informazione e la documentazione" e di "direttore coordinatore per l'area informatica e statistica";

VISTO il D.D.G. 17 settembre 2001, con il quale sono tate indette le procedure di selezione per la copertura di complessivi 1084 posti nell'area funzionale C, posizione economica C2, riservati al personale appartenete ai ruoli dell'Amministrazione scolastica, centrale e periferica - comparto ministeri - ai fini dell'attribuzione dei profili professionali di "funzionario esperto per l'area amministrativo-giuridico-legale e contabile", "funzionario esperto per l'area socio-organizzativa, gestionale e per lo sviluppo dell'offerta formativa", "funzionario esperto per la comunicazione, l'informazione e la documentazione" e di "funzionario esperto per l'area informatica e statistica";

CONSIDERATO che si è riscontrata una oggettiva incongruenza tra quanto previsto relativamente al requisito di accesso costituito dal diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità) e il titolo valutabile di cui alla tabella elencata nell'art.8 dei rispettivi bandi (diploma di qualifica di durata triennale);

CONSIDERATO che, evidentemente, nell'indicare quale titolo valutabile il diploma di qualifica di durata triennale, non si è tenuto conto che tale titolo di studio non consente l'accesso alle procedure di cui trattasi e, pertanto, non può dar luogo a punteggio;

ATTESA, pertanto, la necessità di rettificare i provvedimenti in questione,

DECRETA:

Le tabelle di valutazione previste dall'art.8 dei DD.DD.GG. 17 settembre 2001, relativi al passaggio alle posizioni economiche C2 e C3, sono rettificate nel senso che per quanto concerne il "titolo di studio" viene eliminata la categoria "diploma di qualifica di durata triennale".


Decreti Direttore Generale 17 settembre 2001


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