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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Decreto 3 settembre 2002

Autonomia Scolastica scuole italiane all'estero

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, con particolare riferimento all’art. 21;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge Costituzionale del 12 marzo 2001, n. 3, di modifica del Titolo V della Costituzione;

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento all’art. 629 che prevede adattamenti nell’applicazione degli ordinamenti scolastici metropolitani alle scuole statali italiane all’estero, per particolari esigenze locali;

CONSIDERATE le diverse tipologie degli interventi e delle attività scolastiche espletate presso le scuole statali italiane all’estero, in particolare ove la popolazione scolastica è composta in massima parte da alunni locali;

TENUTO CONTO delle risultanze del lavoro del gruppo degli esperti designati dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

RITENUTO di dover provvedere alla definizione delle specificità proprie delle scuole statali italiane all’estero in relazione al principio dell’autonomia scolastica;

DECRETA

CAPO I

DEFINIZIONI E OGGETTO

Art. 1
Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa. Le istituzioni scolastiche italiane all’estero – di seguito nominate "istituzioni scolastiche" – attraverso la necessaria promozione e con il sostegno dell’Autorità diplomatica e/o consolare, interagiscono tra loro con le istituzioni, agenzie e realtà culturali italiane, locali e con il territorio metropolitano.

2. L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi e di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo delle persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo,coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art. 2
Oggetto

1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell’autonomia delle istituzioni scolastiche italiane all’estero, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.

2. Il presente regolamento, fatta salva l’immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a partire da 1° settembre 2001.

3. Le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all’innovazione.

4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell’infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.

 

CAPO II

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

Art. 3
Piano dell’offerta formativa

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell’offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca a norma dell’art. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dai rispettivi organismi competenti, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con le autorità scolastiche locali nell’ambito di intese e/o accordi bilaterali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane e locali operanti nel paese e in territorio metropolitano.

5. Il piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.

Art. 4
Autonomia didattica

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema di istruzione italiano, a norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:

a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui;

c) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

e) l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

 

3. Nell’ambito dell’autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua locale e straniera in attuazione di intese e accordi internazionali e/o bilaterali.

4. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte localmente in materia di interventi integrativi. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

Art. 5
Autonomia organizzativa

1.Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.

2.Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze raccordate al calendario scolastico locale e derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dal MAE d’intesa con il MIUR.

3.L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa.

Art. 6
Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro:

a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;

b) la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;

c) l’innovazione metodologica e disciplinare;

d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sulla loro ingerenza nei processi formativi;

e) la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola;

f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

g) l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

 

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall’articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all’articolo 10.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con l’istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, l’Istituto nazionale per la Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa, gli Istituti regionali per la Ricerca Educativa; tali collegamenti possono estendersi a Università ed altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

4. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro:

a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;

b) la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;

c) l’innovazione metodologica e disciplinare;

d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sulla loro ingerenza nei processi formativi;

e) la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola;

f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

g) l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

 

5. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall’articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni.

6. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con l’istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, l’Istituto nazionale per la Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa, gli Istituti regionali per la Ricerca Educativa; tali collegamenti possono estendersi a Università ed altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

Art. 7
Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L’accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l’accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, dai rispettivi organismi competenti.

3. L’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L’accordo individua l’organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni: l’accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prendere visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all’adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano difficoltà.

6. Nell’ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l’altro a:

 

a) la ricerca didattica e la sperimentazione;

b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;

c) la formazione in servizio del personale scolastico;

d) l’orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici di istituto possono essere definiti in modo da consentire l’affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio locale e/o metropolitano che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e per l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

CAPO III

CURRICOLO NELL’AUTONOMIA

Art. 8
Definizione dei piani di studio

1. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

 

a) gli obiettivi generali del processo formativo;

b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;

c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;

d) l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;

f) gli standard relativi alla qualità del servizio;

g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;

h) i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentiti gli organismi competenti.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma1, lettera e).

3. Nell’integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola di base e della scuola secondaria.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dalle autorità competenti, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un’integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con gli organismi competenti può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L’adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

Art. 9
Ampliamento dell’offerta formativa

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse da altri organismi, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I piani di studio determinati a norma dell’articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con gli organismi competenti.

3. Le istituzioni scolastiche possono proporre e aderire a convenzioni o accordi stipulati dalle autorità competenti a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l’ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell’ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art. 10
Verifiche e modelli di certificazione

1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio nelle scuole italiane all’estero il Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri fissa metodi e scadenze per rivelazioni periodiche. Fino all’istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l’efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attivazione di iniziative di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi dei dirigenti tecnici del MIUR.

3. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE
IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(Ambasciatore Francesco Aloisi de Larderel)
(Dott. Silvio Criscuoli)


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